Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2021, proposto da
AL AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Vignali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Firenze del 3 agosto 2021, prot. P-FI/L/N/2020/101020, notificato in data 5 agosto 2021, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art.103 comma 1 del D.L. 34/2020;
- nonché di ogni provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Marco Rinaldi;
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui la Prefettura di Firenze ha rigettato, per carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata, ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.L. 34/2020, dal sig. MM AR a beneficio del lavoratore AL AS (odierno ricorrente) per la categoria “assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ” (cd. EM DOM).
Il lavoratore ha impugnato il prefato diniego di emersione dal lavoro irregolare, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito in legge, consente ai datori di lavoro di presentare domanda «per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri», soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data (comma 1).
L’instaurazione o la regolarizzazione del rapporto di lavoro è consentita, ai sensi del comma 6 del censurato art. 103, in presenza di determinati «limiti di reddito del datore di lavoro», la cui fissazione è demandata, dal medesimo comma 6, ad un decreto che il Ministro dell’interno deve adottare, in forza del precedente comma 5, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
A tal fine, l’art. 9 del suddetto decreto, adottato il 27 maggio 2020, prevede, al comma 1, che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, che può essere una persona fisica, un ente o una società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Ai fini dell’«emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona» – fattispecie che qui viene in rilievo - è prescritto, invece, dal comma 2 del citato art. 9 il diverso limite di reddito non inferiore a «20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero [a] 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare [composto] da più soggetti conviventi».
L’esigenza che venga data prova della «capacità economica del datore di lavoro» e della «congruità delle condizioni di lavoro applicate», è richiesta dalla legge a tutela sia dell’interesse pubblico ad evitare istanze di emersione elusive o fittizie, sia dell’interesse del singolo lavoratore assunto al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (Corte Cost. n. 209/2023).
Il requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacità economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo.
Ciò posto, come già evidenziato nella fase cautelare di giudizio, risulta dagli atti di causa che il reddito del datore di lavoro, AR MM, per l’anno 2018 e anche per il 2019, è inferiore alla soglia minima di € 27.000,00, necessaria nel caso di specie per potere accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare; tale reddito non può essere integrato con quello, asserito, del figlio del datore di lavoro, AL SH, essendo stata prodotta a dimostrazione di quest’ultimo reddito, che dovrebbe essere pari a € 2.500,00 per il 2019, solamente una “notula di collaborazione occasionale” per una prestazione resa peraltro in favore della ditta dello stesso AR.
Detta notula – emessa dal figlio in favore del padre - non può essere considerata idonea ad attestare che il sig. AL SH ha prodotto nell'anno 2019 il reddito lordo nella stessa indicato, pari a € 2500,00, in quanto è priva della data di emissione e contiene dati che non trovano sicuro riscontro. Infatti, la residenza dell'emittente è indicata a Campi Bisenzio in via XXIV maggio n. 6, mentre dall'anagrafe risulta, fin dal 27.11.2019, a Campi Bisenzio in via Santo Stefano n. 84. Inoltre, relativamente all'oggetto della notula, "prestazione occasionale effettuata per vs conto -assistenza finalizzata alle pulizie e riordino del locale nei seguenti giorni dal 01.08.2019 al 30.09.2019", non vi è prova che l'attività sia stata effettivamente svolta.
A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 54 bis del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, fino ad € 5.000,00, devono essere prestate alle condizioni e con le modalità previste dai commi 14 e seguenti dello stesso articolo.
Gli utilizzatori ed i prestatori di lavoro devono registrarsi all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS e, attraverso la stessa, gestire la fase di avvio del rapporto, le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi, nonché quelle di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori.
Nel caso specifico, nessuno di tali adempimenti risulta essere stato effettuato dai Sigg. AR MM e AL SH, gli stessi non risultano iscritti alla piattaforma INPS dedicata al lavoro accessorio, né hanno comunicato alcunché all'istituto in altro modo.
Pertanto, la somma lorda di € 2500,00, indicata dal Sig. AL SH nella surriferita notula, non può essere utilizzata per integrare il reddito del padre ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare da questi presentata a beneficio del lavoratore AL AS, non essendo stati forniti sufficienti elementi che consentano di verificare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la sua effettiva remunerazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La natura delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO