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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano. Presidente rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all' esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.305/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Pecorario con cui elett.te domicilia in via Roma Parte_1
264, Teverola (CE)
- Appellante-
CONTRO
, - cf : , con Sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024, con domicilio Persona_1 eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_1
Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 547/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.2.2024 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data del 11.3.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di sentirlo condannare alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_1 riconosciuta con decreto di omologa del 26.10.2022 all'esito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. e CP_ notificato all' in data 27.10.2022. Instaurato regolare contraddittorio, il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del CP_ Cont contendere avendo l provveduto al pagamento del dovuto ,condannando al pagamento delle spese di lite in misura di euro 1.865,00 oltre accessori e con attribuzione.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto ,in data 10.2.2024 , appello parziale la nella Pt_1 parte relativa alla determinazione delle spese di lite, siccome disposta in violazione dei parametri di CP_ cui al DM 55/20014 ,chiedendo la condanna dell' al pagamento della maggiore somma di euro 5.391,00 o nella minor somma € 2.697,00, oltre le spese di lite del giudizio di appello con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l che resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
spese vinte .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 1.865,00. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo almeno valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia,( euro 12.575,36 ) compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 .
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
2 Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
1. a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
2. b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
3. c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella
3 liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione ((che va liquidata in ragione della concreta trattazione del procedimento).
Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a CP_ quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che il valore della controversia sottoposta al giudizio del giudice di prime cure e dedotto in giudizio era pari ad euro 12.575,36
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria /trattazione = euro 1.100,00 fase decisionale = euro 963,00,
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 1.865,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro1.021,00.
4 In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate CP_ e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00;
-condanna l al pagamento della somma di euro 1.021,00 pari alla differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, li 13.1.2025
Il Presidente est.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano. Presidente rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all' esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.305/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Pecorario con cui elett.te domicilia in via Roma Parte_1
264, Teverola (CE)
- Appellante-
CONTRO
, - cf : , con Sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024, con domicilio Persona_1 eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_1
Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 547/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.2.2024 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data del 11.3.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di sentirlo condannare alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_1 riconosciuta con decreto di omologa del 26.10.2022 all'esito del procedimento ex art.445 bis c.p.c. e CP_ notificato all' in data 27.10.2022. Instaurato regolare contraddittorio, il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del CP_ Cont contendere avendo l provveduto al pagamento del dovuto ,condannando al pagamento delle spese di lite in misura di euro 1.865,00 oltre accessori e con attribuzione.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto ,in data 10.2.2024 , appello parziale la nella Pt_1 parte relativa alla determinazione delle spese di lite, siccome disposta in violazione dei parametri di CP_ cui al DM 55/20014 ,chiedendo la condanna dell' al pagamento della maggiore somma di euro 5.391,00 o nella minor somma € 2.697,00, oltre le spese di lite del giudizio di appello con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l che resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
spese vinte .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 1.865,00. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo almeno valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia,( euro 12.575,36 ) compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 .
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
2 Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
1. a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
2. b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
3. c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella
3 liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione ((che va liquidata in ragione della concreta trattazione del procedimento).
Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a CP_ quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che il valore della controversia sottoposta al giudizio del giudice di prime cure e dedotto in giudizio era pari ad euro 12.575,36
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria /trattazione = euro 1.100,00 fase decisionale = euro 963,00,
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 1.865,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro1.021,00.
4 In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate CP_ e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00;
-condanna l al pagamento della somma di euro 1.021,00 pari alla differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, li 13.1.2025
Il Presidente est.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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