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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.461 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 461 affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gilberta Arcangeli,
E
il SI. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Pieve del Colle – CP_1
Fangacci, n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Rapuano,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. e 9 legge n. 898/1970 per la revisione delle condizioni del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 i ricorrenti esponevano che:
- che con Sentenza del 20.02.2012 n. 65/2012, il Tribunale di Urbino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e nato a [...] il Parte_1 CP_1
09.11.1964 ivi residente in [...], C.F. ; CodiceFiscale_1 che veniva posto a carico del SI. un assegno divorzile di € 165,00 al mese a favore CP_1
della SI.ra da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese nonché un assegno mensile di € 308,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA , nata in [...] il [...], affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, fino alla piena autosufficienza economica della stessa, assegno da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
che, in data 30-03-2012 presentava ricorso per chiedere la modifica delle condizioni CP_1
di divorzio, rappresentando di essere stato posto in cassa integrazione e che pertanto le sue condizioni economiche avevano subito un peggioramento rispetto al momento in cui erano stati assunti i provvedimenti di cui sopra;
che, in ragione di ciò, il Presidente del Tribunale di Urbino, con decreto del 23-07-2012, riduceva l'assegno di mantenimento a favore di ad € 100,00, e quello a favore della IA Parte_1
ad € 200,00; Per_1
che, successivamente, il SI. migliorava la propria condizione economica, pertanto, CP_1
la SI.ra chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento a favore della IA Parte_1
; Per_1
che con decreto immediatamente esecutivo del 05/02/2021 il Tribunale di Urbino, a parziale modifica del precedente provvedimento, determinava in € 300,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della IA minore , da corrispondere, sino al CP_1 Per_1
raggiungimento della autosufficienza economica, a presso il di lei domicilio, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2020 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; che avverso tale pronuncia il SI. proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di CP_1
Ancona, che veniva rigettato con Sentenza del 14.4.2021, per cui rimanevano confermate le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Urbino del 05/02/2021; che da allora sono intercorse delle modifiche sostanziali delle condizioni economiche e di vita delle parti, tali da giustificare il presente ricorso congiunto;
che, in particolare, i ricorrenti sono proprietari nella misura di ½ ciascuno, della casa familiare sita in Fermignano, fraz. San Silvestro, Via Ugo Foscolo n. 20, distinta al catasto fabbricati del
Comune di Fermignano al Foglio 33, particella 239, sub 9, categoria A/2, Classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale totale 134 mq, escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 397,67; che l'immobile veniva assegnato in sede di separazione alla SI.ra , che tuttora vi risiede;
Pt_1 che le parti hanno di comune accordo deciso di modificare le condizioni di divorzio, stabilendo che il SI. ceda alla SI.ra la sua quota di ½ di proprietà della suddetta CP_1 Parte_1
casa familiare sita in Fermignano, Via Ugo Foscolo n.20, a saldo e scomputo di ogni diritto di credito e pretesa alla stessa spettante in dipendenza del cessato vincolo matrimoniale, sia a titolo di arretrati che di mantenimento futuro, per se e per la IA;
Per_1
che a fronte di tale cessione, la OR si impegna altresì a fare fronte alle esigenze di Pt_1
vita della IA;
Per_1
che il trasferimento ha pertanto funzione solutoria - compensativa di ogni obbligazione di mantenimento a carico del SI. CP_1
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, a parziale modifica delle decisioni già precedentemente assunte in sede di divorzio l'accoglimento delle seguenti condizioni :
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, a modifica delle condizioni di divorzio, disporre:
1. il trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ del bene sito in Località San Silvestro, via
Ugo Foscolo n.20 , distinto al catasto fabbricati del Comune di Fermignano al Foglio 33, particella 239, sub 9, categoria A/2, Classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale totale 134 mq, escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 397,67, dal SI. alla SI.ra CP_1 Pt_1
che ne diventerà intera proprietaria;
[...]
2. disporre che la formalizzazione del trasferimento avvenga a mezzo atto pubblico notarile, usufruendo dei benefici di legge previsti per il caso;
3. disporre l'estinzione dell'obbligo di mantenimento gravante sul SI. a favore della CP_1
SI.ra e della IA , di cui si farà carico interamente la SI.ra Parte_1 Per_1 Pt_1
[...]
4. Compensare le spese di lite e di trasferimento dell'immobile tra le parti, nella misura del 50% ciascuna.”
OSSERVA IL COLLEGIO
L'accordo con il quale le parti hanno stabilito che “il SI. ceda alla SI.ra CP_1 Pt_1
la sua quota di ½ di proprietà della suddetta casa familiare sita in Fermignano, Via Ugo
[...]
Foscolo n.20, a saldo e scomputo di ogni diritto di credito e pretesa alla stessa spettante in dipendenza del cessato vincolo matrimoniale, sia a titolo di arretrati che di mantenimento futuro, per se e per la IA “ e “che a fronte di tale cessione, la OR si impegna Per_1 Pt_1
altresì a fare fronte alle esigenze di vita della IA ” è espressione dell'autonomia Per_1
negoziale dei coniugi e per quanto dagli stessi dichiarato ha “funzione solutoria - compensativa di ogni obbligazione di mantenimento a carico del SI. ; lo stesso deve quindi ritenersi valido, CP_1
poiché non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico nella misura in cui il venir meno dell'obbligo al mantenimento è sottoposto alla condizione sospensiva della cessione dell'immobile. Il Tribunale prende quindi atto di tale accordo, rilevando come lo stesso conservi esclusivamente efficacia obbligatoria e come fino al momento del concordato trasferimento,
permangano in capo al sig. gli obblighi di cui al decreto immediatamente esecutivo del CP_1
05/02/2021 del Tribunale di Urbino, mentre dall'avverarsi delle condizioni l'obbligo di mantenimento cesserà. Non è possibile disporre né in ordine all'an dell'avverarsi della condizione, né in ordine alle modalità o alle spese del trasferimento, limitandosi il Tribunale a prendere atto dell'accordo intercorso tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate in virtù della natura del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Urbino n. del 20.02.2012 n. 65/2012, come modificate dal decreto immediatamente esecutivo del
05/02/2021 , la cessazione dell'obbligo di mantenimento posto in capo a a far data CP_1
dal trasferimento della quotda di proprietà di quest'ultimo della casa familiare sita in Fermignano,
Via Ugo Foscolo n.20, prendendo atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 461 affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gilberta Arcangeli,
E
il SI. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Pieve del Colle – CP_1
Fangacci, n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Rapuano,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. e 9 legge n. 898/1970 per la revisione delle condizioni del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 i ricorrenti esponevano che:
- che con Sentenza del 20.02.2012 n. 65/2012, il Tribunale di Urbino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e nato a [...] il Parte_1 CP_1
09.11.1964 ivi residente in [...], C.F. ; CodiceFiscale_1 che veniva posto a carico del SI. un assegno divorzile di € 165,00 al mese a favore CP_1
della SI.ra da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese nonché un assegno mensile di € 308,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA , nata in [...] il [...], affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, fino alla piena autosufficienza economica della stessa, assegno da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
che, in data 30-03-2012 presentava ricorso per chiedere la modifica delle condizioni CP_1
di divorzio, rappresentando di essere stato posto in cassa integrazione e che pertanto le sue condizioni economiche avevano subito un peggioramento rispetto al momento in cui erano stati assunti i provvedimenti di cui sopra;
che, in ragione di ciò, il Presidente del Tribunale di Urbino, con decreto del 23-07-2012, riduceva l'assegno di mantenimento a favore di ad € 100,00, e quello a favore della IA Parte_1
ad € 200,00; Per_1
che, successivamente, il SI. migliorava la propria condizione economica, pertanto, CP_1
la SI.ra chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento a favore della IA Parte_1
; Per_1
che con decreto immediatamente esecutivo del 05/02/2021 il Tribunale di Urbino, a parziale modifica del precedente provvedimento, determinava in € 300,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della IA minore , da corrispondere, sino al CP_1 Per_1
raggiungimento della autosufficienza economica, a presso il di lei domicilio, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2020 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; che avverso tale pronuncia il SI. proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di CP_1
Ancona, che veniva rigettato con Sentenza del 14.4.2021, per cui rimanevano confermate le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Urbino del 05/02/2021; che da allora sono intercorse delle modifiche sostanziali delle condizioni economiche e di vita delle parti, tali da giustificare il presente ricorso congiunto;
che, in particolare, i ricorrenti sono proprietari nella misura di ½ ciascuno, della casa familiare sita in Fermignano, fraz. San Silvestro, Via Ugo Foscolo n. 20, distinta al catasto fabbricati del
Comune di Fermignano al Foglio 33, particella 239, sub 9, categoria A/2, Classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale totale 134 mq, escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 397,67; che l'immobile veniva assegnato in sede di separazione alla SI.ra , che tuttora vi risiede;
Pt_1 che le parti hanno di comune accordo deciso di modificare le condizioni di divorzio, stabilendo che il SI. ceda alla SI.ra la sua quota di ½ di proprietà della suddetta CP_1 Parte_1
casa familiare sita in Fermignano, Via Ugo Foscolo n.20, a saldo e scomputo di ogni diritto di credito e pretesa alla stessa spettante in dipendenza del cessato vincolo matrimoniale, sia a titolo di arretrati che di mantenimento futuro, per se e per la IA;
Per_1
che a fronte di tale cessione, la OR si impegna altresì a fare fronte alle esigenze di Pt_1
vita della IA;
Per_1
che il trasferimento ha pertanto funzione solutoria - compensativa di ogni obbligazione di mantenimento a carico del SI. CP_1
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, a parziale modifica delle decisioni già precedentemente assunte in sede di divorzio l'accoglimento delle seguenti condizioni :
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, a modifica delle condizioni di divorzio, disporre:
1. il trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ del bene sito in Località San Silvestro, via
Ugo Foscolo n.20 , distinto al catasto fabbricati del Comune di Fermignano al Foglio 33, particella 239, sub 9, categoria A/2, Classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale totale 134 mq, escluse aree scoperte 114 mq, rendita € 397,67, dal SI. alla SI.ra CP_1 Pt_1
che ne diventerà intera proprietaria;
[...]
2. disporre che la formalizzazione del trasferimento avvenga a mezzo atto pubblico notarile, usufruendo dei benefici di legge previsti per il caso;
3. disporre l'estinzione dell'obbligo di mantenimento gravante sul SI. a favore della CP_1
SI.ra e della IA , di cui si farà carico interamente la SI.ra Parte_1 Per_1 Pt_1
[...]
4. Compensare le spese di lite e di trasferimento dell'immobile tra le parti, nella misura del 50% ciascuna.”
OSSERVA IL COLLEGIO
L'accordo con il quale le parti hanno stabilito che “il SI. ceda alla SI.ra CP_1 Pt_1
la sua quota di ½ di proprietà della suddetta casa familiare sita in Fermignano, Via Ugo
[...]
Foscolo n.20, a saldo e scomputo di ogni diritto di credito e pretesa alla stessa spettante in dipendenza del cessato vincolo matrimoniale, sia a titolo di arretrati che di mantenimento futuro, per se e per la IA “ e “che a fronte di tale cessione, la OR si impegna Per_1 Pt_1
altresì a fare fronte alle esigenze di vita della IA ” è espressione dell'autonomia Per_1
negoziale dei coniugi e per quanto dagli stessi dichiarato ha “funzione solutoria - compensativa di ogni obbligazione di mantenimento a carico del SI. ; lo stesso deve quindi ritenersi valido, CP_1
poiché non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico nella misura in cui il venir meno dell'obbligo al mantenimento è sottoposto alla condizione sospensiva della cessione dell'immobile. Il Tribunale prende quindi atto di tale accordo, rilevando come lo stesso conservi esclusivamente efficacia obbligatoria e come fino al momento del concordato trasferimento,
permangano in capo al sig. gli obblighi di cui al decreto immediatamente esecutivo del CP_1
05/02/2021 del Tribunale di Urbino, mentre dall'avverarsi delle condizioni l'obbligo di mantenimento cesserà. Non è possibile disporre né in ordine all'an dell'avverarsi della condizione, né in ordine alle modalità o alle spese del trasferimento, limitandosi il Tribunale a prendere atto dell'accordo intercorso tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate in virtù della natura del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Urbino n. del 20.02.2012 n. 65/2012, come modificate dal decreto immediatamente esecutivo del
05/02/2021 , la cessazione dell'obbligo di mantenimento posto in capo a a far data CP_1
dal trasferimento della quotda di proprietà di quest'ultimo della casa familiare sita in Fermignano,
Via Ugo Foscolo n.20, prendendo atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone