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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/04/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 2196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2196/2024 R.G.
promossa da:
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Pietraperzia Via B. Tortorici n. 7, presso e nello studio dell'avv. Romano
Francesco Nicoletti (C.F. ), che li rappresenta e difende;
C.F._1
attore
contro
:
Controparte_2
con sede in Piazza Salimbeni 3, codice fiscale in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi ( ), con studio in C.F._2
Messina, Via S. Filippo Bianchi n. 48;
convenuto
pagina 1 di 5
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 10.3.2025 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha citato in Controparte_1
giudizio la CA e, premettendo di avere intrattenuto un rapporto di Controparte_2 conto corrente n. 11278T estinto in data 7.12.2009, ha lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nonché
l'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto.
La società attrice ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra elencate e la condanna della CA alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate, previa rielaborazione tramite c.t.u. del saldo attivo, oltre al risarcimento del danno per la complessiva somma di Euro 10.121,00.
Con comparsa di risposta depositata il 22 aprile 2024, si è costituita in giudizio la CA
eccependo la prescrizione dei diritti azionati ai sensi dell'art. 2946 Controparte_2
c.c. con riferimento al rapporto di conto corrente e, contestando la fondatezza e la genericità delle domande dell'attore, ha affermato la validità delle condizioni contrattuali pattuite;
ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente istruttore rinviava per p.c. all'udienza del 10.3.2025, assegnando alle parti 1) termine di giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 5 All'udienza del 10.3.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
************
Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., relativa al rapporto di conto corrente n. 11278T, con affidamento di euro 100.000,00, intrattenuto dalla con CA , acceso in data 20.4.2004 e Controparte_1 Controparte_2
chiuso in data 7.12.2009.
La domanda di ripetizione di indebito ex articolo 2033 c.c. è infondata, non avendo l'attore provato i fatti costitutivi della sua pretesa.
In materia di contratti CAri che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto CArio non è a tal fine sufficiente.
Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. n. 1550 del 19/01/2022).
In relazione al citato rapporto CArio risultano prodotti in giudizio dalla parte attrice il contratto concluso tra le parti oltreché gli estratti conto relativi al conto corrente n. 11278T.
Quanto alla illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284, co. 3 del c.c., nel rapporto di conto corrente CArio la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera (Cass. n. 9791 del 18/11/1994).
L'atto scritto richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto,
pagina 3 di 5 della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma" (Cass. n. 19298 del 15/06/2022).
Nella specie, essendo stato prodotto il contratto e, quindi, sussistendo apposita pattuizione scritta e sottoscritta da entrambe le parti, l'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale non è illegittima per contrasto con il disposto di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori, va ricordato il revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283
c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia CAria e ha ritenuto la nullità delle clausole CArie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve affermarsi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla CA al contratto di conto corrente n. 11278T possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sicché la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla opposta, non è affetta da nullità assoluta.
La commissione di massimo scoperto rappresenta il costo che la CA sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, cioè è la 'ricompensa' riconosciuta alla CA per l'onere di dover tenere adeguate riserve liquide, commisurate al margine di credito disponibile non ancora utilizzato dal correntista.
pagina 4 di 5 Tale clausola, pur legittimamente inseribile nel contratto, deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo e specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della CA.
La legittimità della commissione di massimo scoperto, quindi, è subordinata alla circostanza che sia pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione dei parametri applicativi.
Nel caso di specie, la dedotta nullità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto applicata dalla CA con riguardo al rapporto di conto corrente è infondata, posto che essa è stata pattuita per iscritto in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione, come si trae dalla convenzione.
Infine, la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, genericamente formulata in citazione e non ulteriormente specificata, va rigettata, non sussistendone i presupposti anche in ragione del rigetto dell'azione ex art. 2033 c.c.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2196/2024, così decide:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna a pagare, in favore della Parte_1 [...]
, Euro 4.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, Controparte_2
nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, in data 13.4.2025.
Il Presidente
dott. Mariano Sciacca
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