Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/07/2025, n. 14230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14230 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10354 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SS ER, TE D'IA, SA TA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE
▪ Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in data 6 settembre 2024 (prot. N. “m pi. ADOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0053685.06.09.2024. H.16:52”), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente a causa del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva;
▪ Per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso A022, non ha attribuito il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente a seguito dell’istanza di rettifica ed integrazione della domanda di partecipazione del 29 maggio 2024 (ossia oltre tre mesi prima della pubblicazione della graduatoria);
▪ Per quanto di ragione e se lesivo, del bando indetto dal Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico, con cui è stato indetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui non si prevede una “finestra temporale” per l’inoltro della documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva con particolare riferimento al Servizio Civile Universale;
▪ nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA
dell’interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE svolto senza demerito e il conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per la Classe di concorso A022 per la Regione Campania, che gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria in una posizione prossima alla n. 501 con il punteggio complessivo di 187,75 e di risultare, di conseguenza, VINCITORE DELLA SELEZIONE.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR AR il 16\12\2024, nel RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 10354/2024, PER L’ANNULLAMENTO:
Per quanto di ragione, del 1° decreto di rettifica e ripubblicazione della annessa graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in data 28/10/2024 (prot. U.0067554), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente a causa del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva;
Per quanto di ragione, del 2° decreto di rettifica e ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in data 31/10/2024 (prot.U.0068792), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente a causa del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva;
Per quanto di ragione, del 3° decreto di rettifica e ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in data 5/11/2024 (prot.U.69623), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente a causa del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva;
Per quanto di ragione e se lesivo, del decreto di apertura di un nuovo turno di nomina, per i candidati - riportati in tabella A - di nuovo inserimento nelle graduatorie integrate ex D.D. 2575/2023: A022, A026, A027, ADMM e non destinatari di immissione in ruolo o contratto a TD annuale, dalla medesima procedura, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente;
Per quanto di ragione e se lesivo, del (nuovo) Bando di “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, indetto con decreto n.3059/2024 e pubblicato sul Portale INPA in data 10/12/2024, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR AR il 19\2\2025:
PER L’ANNULLAMENTO
Per quanto di ragione, del provvedimento di integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” pubblicato in data 24/12/2024 sul sito web istituzionale dell’U.S.R. Campania del (prot. U.0083665), nella parte in cui non figura il nominativo della parte ricorrente;
Per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale n. 55 del 13 gennaio 2025 con cui l’Amministrazione ha disposto “l’aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente espone che: (i) nel gennaio 2024 presentava domanda di partecipazione al concorso in epigrafe mediante l’apposito form ; (ii) sotto la voce “titoli di preferenza”, inseriva il voto di laurea e il possesso del Master Universitario di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “ Discipline socio-Letterarie, Storiche e Geografiche ”; (iii) ometteva, invece, qualsivoglia indicazione circa il possesso del titolo di riserva relativo al c.d. servizio civile universale.
Successivamente, in data 29 maggio 2024, sempre il ricorrente trasmetteva all’USR Campania – ufficio VI – ambito territoriale di Napoli, a mezzo mail , una richiesta di integrazione-rettifica della propria domanda, chiedendo al predetto Ufficio di acquisire agli atti e di valutare un attestato di svolgimento, senza demerito, del servizio civile universale da lui svolto.
A seguito del mancato esito positivo di tale domanda, ed al fine di gravare tempestivamente gli atti conclusivi del predetto concorso nel frattempo emanati, il ricorrente agiva nella presente sede giurisdizionale di modo da accertare la fondatezza delle sue pretese, come sopra sintetizzate.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le domande ricorsuali e domandando il respingimento del ricorso, evidenziando che il requisito non era stato indicato al momento della presentazione della domanda, ma solo dopo l’inizio delle prove, e quindi non sussistevano gli estremi né per considerare il titolo, eventualmente anche d’ufficio, né per procedere con soccorso istruttorio, atteso che era stata del tutto omessa la dichiarazione o comunque l’allegazione anche implicita del requisito.
3. In corso di causa veniva ritualmente integrato il contraddittorio ed all’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto, per le ragioni di cui appresso.
5. Con un unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta “ VIOLAZIONE DELL’ART. 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO DALLA LN.74 DEL 21 GIUGNO 2023; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DI PAR CONDICIO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 E 18 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA PA DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” E MANCATA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI IN SUO POSSESSO: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON LO HA VALUTATO NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO, PUR CONSAPEVOLE DEL TITOLO DI RISERVA POSSEDUTO DALLA PARTE RICORRENTE. ”.
5.1. In sostanza, la tesi avanzata in prima battuta dal ricorrente è nel senso che i titoli di riserva debbano essere valutati in via oggettiva, a prescindere dalla tempestiva dichiarazione del concorrente, a patto che siano posseduti dallo stesso al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
5.1.1. Il Collegio non condivide tale prospettazione.
In primo luogo, vale notare che la giurisprudenza su cui il ricorrente fonda quasi interamente la sua postulazione non può essere considerata del tutto pertinente al caso di specie.
In particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, del 18 febbraio 2021, n. 2018, non riguarda un caso di mancata indicazione nella istanza di partecipazione di qualsivoglia riferimento alla riserva vantata, ma in generale il principio secondo cui la riserva consente l’inserimento del candidato in un’area “limitata” della graduatoria finale di merito. Ma inferire da ciò che il titolo possa essere dichiarato in qualsiasi momento della procedura, purché prima della fase relativa alla formazione della graduatoria di merito, appare quanto meno discutibile.
La pronunzia del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 giugno 2022, n. 7699, in cui effettivamente si procede al passaggio di cui sopra, da un lato, è sub iudice , essendo stata appellata ed ancora in attesa di decisione di merito, e, dall’altro lato, riguardava una questione peculiare, in particolare perché il titolo di riserva vantato derivava dal servizio svolto in favore della medesima Amministrazione procedente. Inoltre, in quel caso la candidata dichiarava quale titolo di preferenza “ di avere prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso ” e “ di aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ”. In tale modo la candidata forniva all’Amministrazione un inizio di prova o una embrionale dichiarazione, seppure imprecisa, che poteva in teoria indurre gli organi procedenti a svolgere istruttoria.
Nella presente fattispecie, invece, le circostanze di cui sopra non risultano affatto.
Alla stessa stregua, le sentenze T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, del 3 agosto 2020, n. 3467, e del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, del 6 settembre 2007, n. 1985, riguardavano un titolo di preferenza (non un titolo di riserva) già potenzialmente noto all’Amministrazione procedente, giacché il concorrente afferiva in vario modo alla stessa.
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148, basti notare che essa giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle del ricorrente, e tali conclusioni sono condivise dal Collegio, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
5.1.2. In secondo luogo, e più in generale, anche con riguardo alla contestazione mosse nel ricorso e nei motivi aggiunti agli atti presupposti, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia correttamente contemperato l’interesse del concorrente alla piena valutazione dei suoi titoli con il principio di autoresponsabilità e l’esigenza della buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Difatti, il concorrente ha avuto piena possibilità di dichiarare o indicare tempestivamente i suoi titoli, eventualmente anche per relationem , e non lo ha fatto. In tale scenario, ritenere che la Commissione debba tener conto di comunicazioni (peraltro irrituali) successive al termine di presentazione previsto dalla lex specialis , e non connesse in alcun modo a quelle iniziali, comporterebbe un obiettivo rallentamento delle operazioni concorsuali ed una chiara violazione della par condicio , perché risulterebbero in tale modo concessi al concorrente meno diligente termini maggiori, rispetto agli altri partecipanti alla procedura, per esaminare il bando ed identificare le disposizioni allo stesso più favorevoli.
Non può quindi sostenersi che, in assenza di altre pregnanti circostanze, l’Amministrazione abbia omesso di contemperare ragionevolmente gli interessi contrapposti e debba invece valutare un titolo di riserva acquisito antecedentemente al concorso ma dichiarato solo prima della pubblicazione della graduatoria finale di merito (e non in sede di domanda di partecipazione).
5.2. Nemmeno sussiste, nella presente fattispecie, alcuna violazione dell’autovincolo alla valutazione dei titoli di riserva, altra contestazione avanzata in ricorso, dal momento che la disciplina di concorso è chiara nel prevedere le modalità di indicazione dei menzionati titoli da parte dei concorrenti e la stessa è stata violata dall’odierno ricorrente.
5.3. Sotto un profilo parzialmente diverso, va esaminata la questione, pure prospettata nell’atto introduttivo del presente giudizio, della mancata attivazione del soccorso istruttorio rispetto alla già accertata carente indicazione di cui alla domanda di partecipazione ai fini della valutazione della riserva.
5.3.1. La lex specialis di concorso non regolamenta espressamente la fattispecie.
In tale scenario, anzitutto, ritiene il Collegio che la disciplina del soccorso istruttorio in procedure lato sensu comparative trovi il suo archetipo nell’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici (“Codice”), che riprende in modo per alcuni versi originale e codifica gli approdi della giurisprudenza e della dottrina più avanzata, non solo in tema di contratti pubblici ma con valenza più generale (ad eccezione delle procedure non squisitamente selettive, in cui sussistono margini molto maggiori per il dialogo procedimentale).
In particolare, la menzionata disposizione appare applicabile in via analogica anche alle procedure concorsuali (come quella per cui è causa), qualora effettivamente sussistano gli elementi previsti dall’art. 12, comma 2, delle “preleggi”.
Il Collegio è al corrente che autorevole dottrina, nell’ottica della “ legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti ” sostiene il superamento della menzionata norma, quantomeno sotto il profilo della analogia legis , da sostituirsi con l’obbligo di applicazione diretta della Costituzione, e quando occorra del Trattato, alle fattispecie sprovviste di specifica disciplina (ed ancor prima in sede esegetica e conformativa).
Tuttavia, sempre il Collegio ritiene, da un lato, che sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta disposizione, privilegiando l’analogia iuris e intendendo i “ princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ” sostituiti dai principi costituzionali (conclusione cui giunge del resto, in una certa misura, anche la menzionata dottrina). Dall’altro lato, il predetto art. 101 del Codice appare per più versi la declinazione e l’inverazione più avanzata di alcuni corollari dei principi costituzionali di solidarietà e di buon andamento dell’amministrazione (artt. 2 e 97 Cost.), per cui si rimane pur sempre nell’ambito della analogia iuris .
Prendendo dunque in considerazione in via analogica il portato dell’art. 101 del Codice, come noto, vale distinguere tra il soccorso integrativo, il soccorso sanante, quello istruttorio o specificativo, e quello di rettifica o correttivo.
Nella fattispecie non può applicarsi la prima tipologia di collaborazione in quanto non poteva ravvisarsi alcun elemento mancante nei documenti trasmessi dal ricorrente nel termine per la presentazione delle candidature, considerando che il concorrente non aveva realizzato alcuna omissione relativa ai requisiti di partecipazione, né lo stesso veniva escluso dalla procedura. Oltretutto il concorrente poteva liberamente decidere di non avvalersi di un titolo di riserva posseduto nell’ambito del concorso.
Neppure il secondo tipo di dialogo tra l’Amministrazione ed il privato appare afferire al presente caso, in quanto non si trattava di emendare vizi o carenze di documenti già presentati.
Quanto al soccorso specificativo, anch’esso non è pertinente alla causa in discorso, giacché non si trattava di chiarire elementi già posti tempestivamente all’attenzione dell’Amministrazione, senza considerare che, risolvendosi in un vantaggio per il concorrente, il titolo di riserva deve considerarsi assimilabile alla modificazione del contenuto dell’offerta tecnica.
Infine, per ciò che concerne la rettifica di cui all’art. 101, comma 4, del Codice, in disparte la questione del rispetto del termine ivi previsto (fino al giorno fissato per l’apertura dell’offerta tecnica e/o di quella economica), e della riconducibilità dell’omissione del ricorrente ad un “ errore materiale ”, nel caso che occupa non sono rispettate le condizioni relative all’uso “ delle stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione ” e della assenza di “ modifica sostanziale ”, riguardando la presente controversia un profilo cruciale della candidatura del concorrente. Per completezza si nota che neppure viene rispettata la condizione relativa al rispetto dell’anonimato.
5.3.2. Inoltre, sul tema generale del soccorso istruttorio, a prescindere quindi dall’eventuale applicazione analogica dell’art. 101 del Codice su cui sopra ci si è intrattenuti, sono da condividere le deduzioni della difesa erariale, che, in sintesi, mette in luce le, tuttora valide, quantomeno per le procedure non disciplinate specificamente (come quelle del Codice), conclusioni dell’Adunanza plenaria nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014.
In tale occasione il citato consesso ha avuto modo di chiarire che il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. 241/1990, con riferimento “ alle procedure comparative e di massa ”, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono che il concorrente sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 796 e 4 ottobre 2016, n. 4081; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50).
Difatti, l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa, tanto più in procedure riconducibili al c.d. PNRR, ben può legittimare l’imposizione di oneri formali funzionalmente correlati al rispetto dei tempi del procedimento amministrativo.
Pertinente è poi il richiamo alla giurisprudenza ( i.a. Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) che ha chiarito che “ i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione ”, sicché “ il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati ” ( ex pluribus , sempre Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
5.4. Quanto all’ulteriore argomento speso in ricorso, alla cui stregua sussisterebbe violazione dell’art. 18, comma 2, della l. n. 241/90, sotto il profilo della mancata acquisizione d’ufficio del titolo afferente al servizio civile universale svolto dal ricorrente, lo stesso rimane assorbito nelle considerazioni che precedono.
Al riguardo vale ulteriormente notare che, per motivi logici, se non sussisteva l’obbligo di procedere con il soccorso istruttorio non sussisteva nemmeno l’obbligo di attivarsi d’ufficio, obbligo peraltro non previsto dalla lex specialis di concorso.
Del resto, rientra nell’autoresponsabilità del concorrente l’allegazione dei titoli di cui chiedere la valutazione, ed il medesimo concorrente, peraltro, poteva ritenere liberamente di non avvalersi della riserva che pure poteva vantare, per cui non risultava nemmeno la “necessità” di rivolgersi all’Amministrazione che deteneva la (occultata dall’interessato) informazione utile.
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto ed i motivi aggiunti risultano improcedibili, non potendo la trattazione degli stessi comportare alcun beneficio per il ricorrente, permanendo la sua “posizione” in graduatoria immutata a seguito del respingimento del ricorso originario.
7. Le spese di lite possono essere compensate, considerando le peculiarità della fattispecie sopra illustrate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | SS Tomassetti |
IL SEGRETARIO