Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1649/2023 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
P.IVA ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti COLANTUONI LUIGI e SPADONI FRANCESCA, e domicilio eletto in Milano viale
Angelo Filippetti 26
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematicamente depositato in data 16.9.2023, conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo di essere stato Controparte_2 dipendente della società dal 20.01.2020 al 8.03.2023, con qualifica di operaio, mansione di aiuto/supporto ai reparti di sformatura, finitura, pulizia e magazzino, ed inserimento all'interno del 1° livello CCNL industria metalmeccanica. Il rapporto di lavoro cessava per decisione unilaterale della datrice di lavoro, che in data
8.03.2023 indirizzava al ricorrente una missiva avente ad oggetto la comunicazione di licenziamento, per asserito giustificato motivo oggettivo dal seguente contenuto: “con la presente comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. ai sensi dell'art. 3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966, n. 604. I motivi del Licenziamento,
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9 % i costi delle materie prime, emerge chiaramente che la propria situazione economica non è per nulla positiva. Per tanto, al fine di garantire una maggior solidità economica aziendale, si impone una necessaria riduzione dei costi fissi al fine di mantenersi economicamente stabili, riorganizzando il lavoro. Ora avendo constatato una significativa sproporzione tra le ore di lavoro impiegate nella linea TA e linea TV - dove Lei attualmente opera - e il fatturato prodotto su queste linee, rispetto ad altre linee maggiormente remunerative, si richiede una riduzione delle ore sulla predetta linea. Per tanto si rende necessaria, la soppressione della Sua posizione lavorativa con redistribuzione delle mansioni da Lei espletate tra i Suoi colleghi. Data l'impossibilità di utilizzare ulteriormente le
Sue prestazioni in altro modo e non esistendo nella nostra struttura ulteriori possibilità per una Sua ricollocazione virtù del fatto che tutte le posizioni lavorative in organico risultano attualmente saturate ci vediamo costretti, a causa e per gli effetti di quanto sopra descritto, a risolvere il rapporto di lavoro in essere, con effetto dalla data odierna. Resta inteso che il periodo di preavviso stabilito contrattualmente sulla base della sua anzianità di servizio e del livello di inquadramento, in n. 10 giorni di calendario, Le verrà regolarmente retribuito con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavviso, unitamente alle altre competenze di fine rapporto. Confidando che Ella possa comprendere la non evitabilità di questa decisione, desideriamo ringraziarLa per la collaborazione che ha fornito alla nostra Società e Le formuliamo i migliori auguri per il Suo futuro”; Il ricorrente impugnava il licenziamento, reputandolo illegittimo, sia per la motivazione addotta, sia sotto il profilo della selezione del dipendente considerato in esubero, sia sotto quello del mancato assolvimento del cosiddetto obbligo di repechage; In realtà, Contr diversamente dai dati riportati nella comunicazione di licenziamento, nell'anno 2023 rispettava il budget previsto nel bilancio preventivo, emergendo sia un incremento degli ordini, sia un aumento del fatturato nel periodo di aprile-giugno 2023.
Non sussisteva altresì alcuna necessità di riduzione di ore sulla linea TA/TV, verificandosi anzi una sensibile ripresa della linea TV, e in ogni caso il ricorrente operava su entrambe le linee TV e TA, occupandosi della cd. “finitura” del prodotto. Era inoltre emerso che la società aveva, nel frattempo, provveduto a sostituire il personale con l'ingresso di nuovi dipendenti per sopperire a situazioni di malattia ovvero dimissioni, con stabilizzazione di alcune posizioni lavorative. Il ricorrente contestava infine il mancato rispetto dell'obbligo di repechage, potendo la società indirizzarlo e collocandolo in altri settori per lo svolgimento di mansioni differenti, come la “sformatura” del prodotto, ovvero pulizia e magazzino. Sulla base di tali premesse, formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del ricorrente per tutti i motivi di cui in narrativa del ricorso e, accertato che nel caso di specie non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società convenuta, in persona del proprio legale rappresentante e liquidatore pro tempore, al pagamento, nei confronti del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a minimo sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.798,50, o nella maggiore o minor misura ritenuta applicabile e di giustizia, al caso di specie, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 04.03.2015 n. 23 e successiva modificazione di cui al D.L. 12.07.2018 n. 87 successivamente convertito in legge. In subordine: accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società convenuta, in
2 persona del proprio legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità”. La si costituiva con memoria, nella quale Controparte_1 contestava le argomentazioni e pretese avversarie, cui contrapponeva l'esistenza di circostanze e ragioni obiettive, che avevano determinato il licenziamento, quali: una sensibile contrazione del fatturato nel triennio 2020-2022 e oltre, ancor più sensibile con riferimento al Margine Operativo OR (MOL negativo: euro 4.253,00 per il 2021 e euro 141.983,00 per il 2022); il calo di redditività della linea TA, che registrava nel 2023 una drastica riduzione di pezzi con carico di lavoro inferiore al 50%; una significativa sproporzione tra le ore di lavoro impiegate sulla linea TA e sulla linea TV rispetto ad altre linee maggiormente remunerative, che rendevano necessaria una riduzione complessiva di ore, con la soppressione della posizione del ricorrente e la redistribuzione delle rispettive mansioni tra gli altri dipendenti;
l'assunzione di iniziative, a riprova della criticità esistente, come il distacco dalla Alfa Standard s.p.a. (società di cui faceva parte la CGS) di figure con posizioni e ruoli di responsabilità, al fine di non far gravare il relativo costo su quest'ultima, che non era in grado di sostenerlo. A ciò si accompagnava una sensibile riduzione del compenso stabilito per l'Amministratore Unico che dal 2022 passava da euro 22.000,00 annui a euro 9000,00 sino alla totale soppressione nel 2024.
Assumeva altresì la resistente che le asserite nuove assunzioni, con particolare riguardo alla posizione di erano avvenute esclusivamente per sopperire all'assenza di Parte_2 due dipendenti in malattia. Non si era inoltre verificata alcuna sperequazione nell'applicazione del criterio dell'anzianità, poiché i soggetti indicati dal ricorrente operavano su linee differenti, estranee alla sfera delle competenze del predetto. Peraltro, uno dei dipendenti dal medesimo indicato, era stato parimenti licenziato per le stesse ragioni in data
6.7.2023. L'allegazione in ordine alle ore di straordinario, che sarebbero state richieste ad altri dipendenti, era del tutto generica e non risultava che l'eventuale svolgimento fosse specificatamente funzionale alle mansioni svolte dal ricorrente.
Sussistendo tutte le condizioni giustificative del licenziamento, unitamente alla mancanza di qualsivoglia violazione di regole e principi preposti all'esercizio della relativa facoltà, la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso, ovvero in subordine l'estinzione del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testimoni da ciascuno indicati. All'udienza del 18.2.2025 veniva decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Giova innanzitutto esordire con un richiamo ai principi di estrazione normativa e giurisprudenziale, destinati a orientare l'ambito di valutazione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al riguardo, deve ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità ha da anni affermato il principio ormai consolidato secondo cui “non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità
3 la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 07/01/2002, n.88).
Tale principio è costantemente riaffermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricorre sia quando venga modificata la componente materiale dell'organizzazione, come nell'ipotesi tipica in cui le mansioni del dipendente siano soppiantate o ridotte dall'introduzione di nuovi macchinari, sia quando la modifica investa la sola organizzazione del personale, con la soppressione delle attività svolte dal dipendente licenziato, con lo scorporo verso l'esterno dei suoi compiti in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o di appalto, ovvero ancora con la ridistribuzione delle sue mansioni fra il restante personale in servizio. Non è assoggettabile a sindacato di merito la scelta organizzativa imprenditoriale comportante una soppressione di singoli posti di lavoro divenuti incompatibili con il nuovo assetto che l'imprenditore intenda dare alla propria azienda” (cfr. Trib. Napoli sez. lav., 21/12/2016, n.9402); “l'ambito del sindacato giurisdizionale in tema di giustificato motivo oggettivo del licenziamento è limitato verifica della effettività delle ragioni tecniche, produttive e organizzative addotte alla base del recesso datoriale, senza estendersi anche alla valutazione di opportunità delle scelte imprenditoriali, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.” ( cfr. Trib. Reggio Calabria sez. lav., 09/11/2021, n.1698); “ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo il sindacato del giudice non può estendersi ad una valutazione sull'opportunità e sulla congruità delle scelte imprenditoriali che coinvolgono gli assetti produttivi ed organizzativi, eccedendo - in caso contrario - in valutazioni di merito che illegittimamente sconfinerebbero in scelte e valutazioni autonome che l'imprenditore si vede riconosciute dall'art. 41 della Costituzione”(cfr. Trib. Macerata sez. lav., 09/07/2021, n.111); “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la verifica del giudice circa la legittimità del recesso si deve concentrare su tre elementi:
1. l'effettività delle ragioni poste dal datore di lavoro a giustificazione della decisione di ridimensionamento e riassetto organizzativo del personale, con la precisazione, tuttavia, che tale indagine deve essere limitata al dato oggettivo e non può estendersi ad un sindacato sull'opportunità della scelta fatta dal datore di lavoro, rispetto a cui l'imprenditore gode dell'autonomia garantita dall'art. 41 Cost;
2. l'esistenza del nesso di causalità tra l'individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo;
3. l'inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento” (cfr. Trib. Teramo sez. lav., 16/06/2021, n.302); “in ipotesi di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non compete al Giudice valutare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, che sono il precipitato di una libertà espressamente riconosciuta dalla
Costituzione, bensì compete al giudice il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso” (cfr. Trib. Velletri sez. lav., 02/03/2021, n.301); “la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, tutelandosi in tal modo la libertà di iniziativa economica, garantita al datore di lavoro dall'art. 41 Cost. Il
Giudice è chiamato invece ad accertare l'effettività e la non pretestuosità delle ragioni addotte dall'imprenditore, a giustificazione della soppressione, in via mediata attraverso l'indicazione delle motivazioni economiche o organizzative che tale scelta hanno determinato. In altri termini, al giudice è demandato il compito di riscontrare nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di opportunità economiche rimesse all'insindacabile scelta dell'imprenditore, la genuinità del motivo oggettivo indicato
a giustificazione del licenziamento (ossia la sua effettività e la sua non pretestuosità) e il
4 nesso di causalità tra tale motivo e il recesso” (cfr. Trib. Cassino sez. lav., 09/09/2020, n.328).
Calando gli enunciati principi al caso di specie è emerso in primo luogo, sulla base della documentazione prodotta da parte resistente, che effettivamente la società registrava un accentuato decremento del cd. Margine Operativo OR negli anni 2021 e 2022, che indubbiamente costituisce un indicatore di apprezzabili criticità sul piano reddittuale, tanto da giustificare - di per sé solo - interventi mirati a un riassetto, destinato a incidere sui singoli settori produttivi e sull'organizzazione del personale in genere. Oltre a ciò, la società convenuta ha dimostrato, anche mediante riproduzione grafica, che sulla linea TA adibita ai trasformatori di corrente, alla quale era specificatamente impegnato il ricorrente, la produzione era sensibilmente calata, tanto da passare dai 282 pezzi al mese
(marzo 2023) a 149 pezzi al mese (ottobre 2023). Parimenti in calo era la linea TV adibita ai trasformatori di tensione. Ciò induceva a una riduzione delle ore dedicate alle prima linea, rispetto alla quale non si rendeva più necessaria l'applicazione di un solo addetto (nella specie, il ricorrente), bensì la ridistribuzione e rotazione sulla stessa da parte degli altri dipendenti. La situazione è stata compiutamente illustrata dal legale rappresentante della in CP_1 sede di interrogatorio formale, il quale dichiarava: “nell'anno 2023 l'azienda attraversava una contingenza molto difficile, con risultati di bilancio negativi da tre anni, per cui ordini e fatturato erano particolarmente calati. In particolare, su una delle linee di prodotte (TA) c'era minor margine ed era quella su cui lavorava prevalentemente il signor Era Pt_1 parzialmente addetto alla linea TV, che andava leggermente meglio essendo in pareggio. Pa Quella più proficua era la , su cui non lavorava e non avrebbe potuto lavorare, Pt_1 essendo richiesta una diversa superiore professionalità. Sono stati licenziati in questo ultimo anno e mezzo (2023/2024) altri dipendenti tant'è che adesso sono 17 dagli originari 21. Dovendo esternalizzare la linea TA, che non rendeva, non c'erano altre soluzioni lavorative per il ricorrente…. Rispetto all'anno 2023, la previsione rappresentata nel documento 1) di parte ricorrente è stata superata e smentita, in quanto dai dati successivi di cui al prospetto esibito 31.12.2023 emerge chiaramente che tutta la produzione aziendale era in perdita, con progressivo peggioramento dal 2021 al 2023. Rispetto la documento 4) di controparte, posso dire che nel lasso temporale aprile-giugno 2023 il fatturato è temporaneamente aumentato, mentre il cd. margine (MOL) è peggiorato”. In senso conforme si pongono le dichiarazioni del teste , responsabile Testimone_1 Contr Contr delle relazioni industriali dell'associazione CONFIMI cui era iscritta “seguo dal 2019 e assistevo l'ing. nella gestione delle problematiche legate al personale e alle Per_1 relazioni industriali. Negli anni 2022-2023 si erano verificate importanti criticità sul piano della produzione e nei bilanci, tant' è che il premio produttività, previsto nel CCNL, è stato se non abolito progressivamente ridotto. Un altro intervento è consistito nella riduzione e poi eliminazione dello stipendio dell'A.U.. D'intesa con la RSU c'è stata una minore tolleranza dei ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa, che è stata ridotta a 3 episodi al mese. Ulteriore intervento è consistito nel non mantenere la responsabile amministrativa a carico della CGS, ma di spostarla sulla società capogruppo, proprio per contenere i costi”. Gli interventi hanno pertanto investito anche le posizioni di soggetti apicali, come la progressiva riduzione, sino alla soppressione, dell'emolumento dell'Amministratore Unico, e la altrettanto progressiva rimodulazione del premio di produttività. Era altresì attuata una differente collocazione della figura del Responsabile Amministrativo, i cui costi venivano posti a carico della società capogruppo Alfa Standard s.p.a..
Sul rapporto e la fungibilità tra le diverse linee di produzione, il teste , Testimone_2 delegato sindacale all'interno della società, confermava l'assegnazione del ricorrente alla linea TA, in particolare occupandosi di finitura: “lui aveva una postazione sulla linea di finitura TA e TV;
io facevo una diversa tipologia di lavorazione sulla linea TA, in particolare
5 mi occupavo di montaggio parti attive TA. Dal punto di vista della finitura le linee TA e TV erano equivalenti, perché prevedevano lo stesso tipo di finitura. Le due linee convogliano il prodotto nello stesso punto dove c'è un aspiratore. Mi risulta che sulla linea TV c'era uno scarso rendimento perché il lavoro era diminuito. Almeno questo ho letto nella comunicazione indirizzata al sig. ADR il sig. era addetto al montaggio della Pt_1 Pt_2 linea TV, mentre si occupava della finitura. avrebbe potuto fare quello che Pt_1 Pt_1 faceva perché si era già occupato di montaggio per circa un anno e presumo che Pt_2 abbia seguito un corso. All'epoca del licenziamento di la lavorazione di montaggio Pt_1
TV era affidata ad altro dipendente di cui non ricordo il nome. ADR la linea TO è una sottocategoria di TA, e richiede un processo differente, essendo diverse le dimensioni del prodotto che confluisce su quella linea. ADR sul livello di produzione dall'aprile al giugno 2023, prendo visione del documento 4) di parte ricorrente e vi riscontro un aumento di fatturato rispetto all'anno precedente. ADR all'interno dell'azienda c'è sempre stato lavoro straordinario prima e dopo il licenziamento di ADR attualmente sulla linea TA Pt_1 (finitura) c'è una rotazione di dipendenti”. Da tali dichiarazioni emergono profili di interesse, quali la sostanziale equivalenza del solo processo di finitura sulle linee TA e TV, e “lo scarso rendimento” verificatosi nel tempo sulla prima linea, con conseguente congruità dell'ulteriore precisazione del teste, in ordine al fatto che sulla stessa era subentrata una rotazione di dipendenti, in luogo dell'applicazione del singolo, quale era la posizione assegnata al ricorrente. Circa la posizione sulla linea TV, vi era solo una parziale e residuale dedizione da parte di quest'ultimo, e non è emersa in alcun modo la possibilità di una collocazione sulla differente linea TV, che richiedeva ulteriore attività di montaggio, limitandosi l'attività di a quella di finitura, e nello Pt_1 specifico quella dei trasformatori di corrente.
Peraltro, alle operazioni di montaggio sulla linea TV era stato sì adibito il dipendente Pt_2 indicato in ricorso come il soggetto che avrebbe sostituito così smentendo la
[...] Pt_1 circostanza della non disponibilità di altre linee, in luogo di quella TA soppressa;
tuttavia, come allegato e dimostrato dalla resistente, trattasi di soggetto introdotto in azienda al fine di sopperire alla momentanea assenza di due dipendenti in malattia, e in ogni caso destinatario di un'assunzione a tempo determinato, come da contratto stipulato sino al 31.12.2023 e poi prorogato al 31.12.2023 (doc. 6 parte resist.). Parimenti significativa è la circostanza che interventi di ridimensionamento erano stati adottati dalla società anche sulla linea TV, rispetto alla quale si era registrata, in termini di produzione, una – se pure minore – perdita, tanto da determinare il licenziamento di altro lavoratore, adibito a quella linea, (doc. 7 parte resist.). Sul punto, richiamando Persona_2 quanto riferito dal legale rappresentante, , nell'arco di un anno e mezzo si era Persona_3 proceduto ad altri licenziamenti, tanto da ridurre il numero dei dipendenti da 17 rispetto agli iniziali 21. Sulla dedotta violazione dell'obbligo di repechage, si delineava un quadro rispondente all'impostazione difensiva della convenuta: i dipendenti indicati come di minore anzianità erano adibiti ad attività diverse, e non interscambiabili in ragione di una specifica e qualificata competenza, non suscettibile di equiparazione rispetto alle mansioni affidate al ricorrente. In base alle dichiarazioni del teste , responsabile del “sistema di Tes_3 gestione qualità”, “il sig. non avrebbe potuto svolgere le mansioni di Pt_1 Pt_4
(magazziniere) e (apprendista operaio); è stato affiancato per tre anni per poter Pt_5 Pt_5 svolgere questo lavoro, che è il solo dipendente in grado di fare, dovendo trattare l'impianto di colata con un sistema di controllo e di azionamento di pompe. è magazziniere con Pt_4 esperienza di lungo corso presso altra azienda, e aveva il patentino di carrellista, che era un attestato necessario”. Alla luce di quanto precede, non si colgono profili di illegittimità dell'impugnato licenziamento, adottato in un'ottica di ragionevolezza e ponderate scelte aziendali, senza
6 che la determinazione assunta nei confronti del ricorrente possa ritenersi estranea ai parametri di correttezza, razionalità e congruenza, che devono ispirare le scelte – sotto altri aspetti assolutamente non sindacabili - del datore di lavoro.
Al riguardo, possono richiamarsi gli ulteriormente stringenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui "il licenziamento per motivo oggettivo può essere giustificato anche dal riassetto organizzativo determinato dalla più economica gestione dell'impresa, a prescindere dal verificarsi di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali" (ex plurimis Cass. 29 ottobre 2018, n. 27380 e, nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2018, n. 27094; Cass. 16 agosto 2018, n. 20750; Cass. 20 aprile 2018, n. 9895; Cass. 6 luglio 2017, n. 16682; Cass.
15 giugno 2017, n. 14871; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 15 febbraio 2017, n. 4015;
Cass. 28 settembre 2016, n. 19185; Cass. 12 agosto 2016, n. 17091; Cass. 20 novembre
2015, n. 23791; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24193). Da ciò deriva che "non rileva l'eventuale esistenza di utili di bilancio" (Cass. 24 maggio 2015, n. 13015), i quali possono convivere con la decisione strategica dell'imprenditore di sopprimere una o più posizioni.
Il licenziamento intimato al ricorrente e' risultato coerente rispetto alla riorganizzazione dell'azienda, determinata da molteplici fattori, che hanno portato alla soppressione di posizioni lavorative peraltro non coinvolgenti in via esclusiva il predetto. Il riassetto è stato generalizzato e diffuso;
ha investito le stesse posizioni apicali e di responsabilità; ha generato una effettiva rimodulazione di rotazioni e applicazioni sulla linea produttiva, oggettivamente riconosciuta in perdita, sulla quale operava ha visto l'ingresso di Pt_1 figure a copertura di assenze temporanee e in ogni caso destinatarie di contratto a tempo determinato;
non ha reso possibile alcuna ricollocazione alternativa del ricorrente in ragione di motivate ragioni di incompatibilità e non adattabilità dal punto di vista della qualificazione, della formazione e delle competenze tecniche richieste. .
Ancora una volta, sovviene il principio secondo cui “la scelta del datore di lavoro volta alla riorganizzazione dell'impresa che, eventualmente, porti al licenziamento di un lavoratore, risulta, anche e soprattutto, alla luce della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, assolutamente insindacabile da parte del giudice, il quale deve limitarsi a prendere atto del fatto che la motivazione della scelta corrisponde alla realtà dei fatti e controllare l'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro” (Cass. Sez. Lav. 19 gennaio 2012 n. 755); “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza” (Cass. n. 6085 del 04/03/2021).
Ne consegue il rigetto del ricorso, cui può accompagnarsi, in punto di regolamentazione delle spese di lite, una integrale compensazione nei rapporti tra le parti, attese le obiettive difficoltà del ricorrente di conoscere e apprezzare compiutamente la situazione aziendale, che ha determinato l'opzione orientata nel senso del licenziamento subito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
7 - Compensa le spese di lite.
Monza 18.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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