Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 149 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA con l'avv.to CHIODO AURELIANO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to CARIATI MARCO Controparte_1
Appellato
Nonché
CP_2
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza, Controparte_1 [...]
nonché l' quale litisconsorte necessario, al fine di ottenerne la condanna Parte_1 CP_2
alla corresponsione, in proprio favore, di differenze retributive che riteneva gli spettassero per aver lavorato, con vincolo di subordinazione (con mansioni di addetto alla pompa nell'impianto di carburante, addetto al cambio olio delle autovetture, addetto alla cassa e alla contabilità, addetto al pagamento dei fornitori e allo scarico e carico delle bolle di accompagnamento, addetto alla vendita degli oggetti presenti nel gabbiotto, addetto alla potatura delle siepi e delle piante presenti nel rifornimento), alle dipendenze dell'omonima
Produceva i relativi conteggi, quantificava il tutto per un totale complessivo di € 194.008,99 e concludeva chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, da Ottobre 2008 fino al 14 Aprile 2018, (corrispondente al IV livello retributivo del CCNL per le imprese di distribuzione carburanti, terziario, commercio e servizi integrati), nonchè la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive come sopra quantificate ed alla regolarizzazione dei periodi di contribuzione dovuti, con vittoria di spese e competenze. si costituiva in giudizio eccependo che la domanda era indeterminata Parte_1
quanto ai periodi lavorati ed alle mansioni svolte, e sproporzionata nell'ammontare; ne chiedeva l'integrale rigetto
Richiamava il riparto dell'onere probatorio, gravante sul lavoratore, circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dedotta dal ricorrente e contestava la produzione documentale2 del ritenuta inammissibile, così come la chiesta prova testimoniale. CP_1
Chiedeva ex art. 210 cpc, l'acquisizione presso e centro per l'impiego della CP_2
documentazione attestante la percezione da parte del ricorrente dell'indennità di disoccupazione.
Si costituiva anche insistendo nelle preliminari eccezioni di carenza di interesse ad agire CP_2
del ricorrente nonché di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e, nel merito, di prescrizione della pretesa contributiva. Riservava all'esito del giudizio la specificazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro e delle relative somme da versare all'Ente stesso.
Il Tribunale di Cosenza, istruita la causa mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, accoglieva parzialmente il ricorso di che CP_1
inquadrava nel V livello contrattuale, condannando a corrispondere, a Parte_1
titolo di differenze contributive, al ricorrente la somma di € 159.098,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e alla regolarizzazione contributiva nei limiti precisati.
Rigettava le eccezioni preliminari sollevate dall' di cui invece accoglieva parzialmente CP_3
Pag. 2 di 6 l'eccezione di prescrizione4 relativamente ai contributi maturati antecedentemente al
27.6.2014.
Poneva a carico dello stesso resistente le spese di CTU e le spese di lite sostenute dal ricorrente;
compensava nel resto.
Il giudice di prime cure affermava la fondatezza della prospettazione attorea relativamente ai periodi lavorati5, non riconoscendo, però, le prestazioni straordinarie ritenendo “che l'onere probatorio sul lavoro straordinario assume maggior rigore sicchè grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94 )”; valutava non assolto tale onere dal ricorrente, neanche attraverso l'escussione dei testi ammessi che, sul punto, riteneva essere stati“molto generici”.
Sulla determinazione del quantum, in assenza di contestazioni delle parti, riteneva condivisibili le conclusioni cui era giunto il CTU.
Avverso tale decisione ha interposto gravame ed ha lamentato l'erronea Parte_1
valutazione della prova orale che risultava contraddittoria6 e non consentiva di individuare gli esatti periodi oggetto delle pretese di controparte, non avendo nessuno dei testi escussi indicato un preciso periodo temporale, soprattutto quale termine iniziale del rapporto lavorativo, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto collocare l'inizio dell'attività lavorativa presso l'odierno appellante al 22.03.2010, così come ammesso dal resistente e CP_ risultante dall'estratto conto previdenziale in atti depositato dall'
Ha sostenuto che parimenti non provata è la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti quali ferie, periodi di malattia o di congedo parentale né le ore di lavoro straordinario.
In merito a quest'ultimo aspetto, in particolare, ha censurato la sentenza laddove si ritiene non raggiunta la prova del lavoro straordinario ma al contempo si ritengono condivisibili i conteggi effettuati dal consulente, che comprenderebbero anche tali spettanze.
Il giudice, inoltre, non ha tenuto in alcuna considerazione che gli stessi conteggi avallati sarebbero, da un lato, comprensivi di tasse non di spettanza del lavoratore, dall'altro, riferiti a tutti i periodi lavorativi indicati in ricorso, compresi quelli in cui il ricorrente aveva percepito la disoccupazione e, addirittura, quelli indicati per mero errore materiale
CP_ 4 Così motivava sul punto: “Non esistono atti interruttivi nei confronti dell' relativamente alla contribuzione. La lettera CP_ del 13.8.2018 è infatti indirizzata al datore di lavoro e non già all' . Dava altresì atto della notifica del ricorso avvenuta in data 27.06.2019. 5 Così valutava: “Va invece accolta la domanda attorea relativamente all'inizio del rapporto lavorativo. I testi escussi hanno infatti riferito circostante che hanno avvalorato la tesi attorea”. Tes_ 6 In particolare ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi e ritenute marcatamente contraddittorie Tes_1 sull'indicazione dei periodi effettivamente lavorati.
Pag. 3 di 6 Ha concluso che dalle superiori argomentazioni emerge una palese erroneità ed approssimazione nel percorso logico argomentativo seguito dal tribunale nella valutazione degli esiti istruttori ed in particolar modo nella valutazione della CTU di cui ha chiesto il rinnovo, subordinando a ciò la convocazione del già nominato consulente Dott. a Per_1
chiarimenti.
Si è costituito in giudizio l'appellato e, rimarcata la valenza probatoria delle CP_1
risultanze istruttorie7, in via principale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite;
in subordine, opponendosi alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ha chiesto la rideterminazione, previa convocazione a chiarimenti del ctu già nominato, del quantum spettante con conseguente riconoscimento della diversa somma.
All'esito della camera di consiglio tenutasi dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 127 ter c.p.c., rilevato che le note di trattazione scritta erano state depositate solo dalla parte appellata, con ordinanza è stato disposto il rinvio ex art. 348 comma 2 c.p.c..
A seguito del deposito delle note scritte solo della parte appellata, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Occorre premettere che l'art. 127-ter c.p.c., regolando la trattazione c.d. cartolare attraverso forme «in sostituzione dell'udienza», ha previsto che al posto dell'udienza le parti possano partecipare al processo mediante un atto scritto contenente «le sole istanze e conclusioni»; tale atto, nella fictio normativa, ha il valore di partecipazione a quell'udienza (cfr Cass. sez. lav. n.
23565/2024).
Ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., se nessuna delle parti provveda al deposito di tali note, coerentemente con la fictio normativa, va assegnato altro termine per analoghe note o fissata udienza, in analogia a quanto accade in caso di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e
309 c.p.c. (cfr ancora Cass. n. 23565/2024 già cit.), tanto che se nessuna delle parti provvede al deposito di note anche nel nuovo termine o non prenda parte all'udienza “reale” così fissata, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue.
Nel caso di specie solo la parte appellata ha depositato atto scritto contenente istanze e conclusioni, con valore di partecipazione all'udienza già fissata per il giorno 7 novembre
2024, sostituita in forza di decreto del 3.10.2024 – regolarmente comunicato - con lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Pag. 4 di 6 Pertanto la Corte ha disposto il rinvio ex art. 348 comma 2 c.p.c., essendo la situazione equiparabile a quella della mancata comparizione all'udienza della parte appellante.
Sennonché solo la parte appellata ha depositato atto scritto contenente istanze e conclusioni, con valore di partecipazione all'udienza già fissata per il giorno 6 febbraio 2025, sostituita in forza di decreto del 31.12.2024 – regolarmente comunicato - con lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Dunque, le conseguenze sono quelle di cui all'art. 348 comma 2 c.p.c., a norma del quale “se anche alla nuova udienza l'appellante non compare , l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Si rammenta, infatti, che è ormai consolidato il principio secondo cui “la previsione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui l'impugnazione è improcedibile se l'appellante non compare sia alla prima che alla seconda udienza, è compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dovendo essere contemperato il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata se fosse consentito all'appellante rallentare lo sviluppo del processo ritardandone la sua definizione” (cfr. da ult. Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 6439 del 06/03/2019) .
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
2. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado (liquidate secondo i parametri del d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia di € 159.098,32) in favore della parte appellata costituita , con distrazione, in applicazione del principio giurisprudenziale, secondo cui “a seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del
1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio” (cfr Cass. Sez. L, n. 12636 del 08/07/2004).
3.Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.3.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 177/2022, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deduceva di aver svolto mansioni riferibili al quarto livello del CCNL di settore e non al quinto livello, come invece indicato dalle buste paga, riferibili al periodo Marzo 2010-Aprile 2014 in cui il rapporto di lavoro veniva formalmente regolarizzato, e di non aver ricevuto il TFR né tredicesime e quattordicesime mensilità, oltre a non aver goduto di ferie, permessi o congedo parentale. Deduceva inoltre di avere lavorato anche dopo la formale cessazione senza assunzione fino al 14.4.2018 2 Con particolare riferimento al cd ed al dvd contenenti un considerevole numero di foto relative a documentazione varia
(bolle, schede rilevazione dati ecc..) ed un filmato del ricorrente mentre prestava la propria attività lavorativa il 12.04.2018. 3 Sul punto osservava che “La suprema Corte ha anche di recente precisato <nel procedimento azionato dall lavoratore cp nei confronti del datore di lavoro per i contributi non versati l litisconsorte necessario e va convenuto in giudizio. caso contrario sussister un difetto integrit contraddittorio ed il processo sar nullo>.(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29637)”. 7 Ha richiamato le dichiarazioni testimoniali che avevano descritto il momento iniziale e finale del rapporto lavorativo per cui
è causa (dal 2006 al 2018) , le modalità di svolgimento dello stesso (con turnazione con orario di inizio intorno le ore 7.30 del mattino), nonché le mansioni svolte.