Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2866/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2866/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nella qualità di socio Parte_1 accomandatario e nella qualità di socio Parte_2 accomandatario, elettivamente domiciliati in Ottaviano (NA) alla Via Piazza n. 25, presso lo studio dell'avvocato Antonio Miranda che li rappresenta e li difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
E
NOÈ PARLATO, elettivamente domiciliato in Sorrento in Via degli Aranci n. 35 presso lo studio dell'avvocato Emiliostefano Marzuillo che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponente e opposto: come da note depositate per l'udienza cartolare del 10-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 6-12-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, e Parte_1 Controparte_1
. nella qualità di soci accomandatari, proponevano opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 408/24 del 20/22-4-2024, notificato il 2/3-5-2024, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma euro 34.619,61 a titolo di saldo delle fatture n. 2/24 e 3/2024 Parte_3 del 9-1-2024 emesse per il compenso per l'attività professionale da lui svolta, relativa alla progettazione, direzione lavori, coordinamento di sicurezza, asseverazioni e collaudi, per riqualificazione sismica dell'immobile sito in Vico Equense alla Via L. Serio nn. 43/45, di proprietà . Parte_4
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva che: con contratto di appalto Parte_3 del 9-11-2021, il affidava alla società artigiana in accomandita semplice F.LI De Parte_4
EG di Castellammare di Stabia, l'esecuzione di taluni lavori edili all'immobile indicato, nonché l'espletamento di tutta l'attività professionale – da professionisti individuati di comune accordo tra le parti, in essi compreso il ME – relativa alla Pt_3 progettazione preliminare, alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alle verifiche e collaudi, alle asseverazioni ed, infine, alla comunicazione e.n.e.a.; l'appalto beneficiava degli incentivi fiscali all'epoca vigenti, ovvero il “Superbonus” di cui al d.l.
34/2020, nonché il “Sismabonus” e l' “Ecobonus” di cui al d.l. 63/2013; per questo motivo, il prezzo dell'appalto veniva regolato mediante l'applicazione, da parte della impresa appaltatrice, del cd. “sconto in fattura” di cui all'art.121 del d.l. 34/2020, anche per i compensi dovuti ai professionisti incaricati;
il compenso complessivamente dovuto al ME era indicato nei rispettivi prospetti, riportati a nelle pagine da 6 a 10 del Pt_3 contratto, e anche per esso il pagamento da parte della committenza avveniva per mezzo dello sconto in fattura da parte dell'impresa, restando, quindi, quest'ultima obbligata nei riguardi del professionista;
in occasione dei lavori, il aveva affidato direttamente Parte_4 al ME anche altro specifico incarico (del tutto distinto rispetto a quello Pt_3 innanzi descritto) per la realizzazione dello studio di fattibilità per gli interventi di efficientamento energetico e per il rilascio dell'a.p.e.; - con mail del 2-6-2023, il Parte_4 comunicava al la propria volontà di revocargli parte degli incarichi ricevuti;
con Pt_3
p.e.c. del 9-6-2023, a firma del difensore, il , tuttavia, nel contestare gli addebiti Pt_3 sollevati dal committente nei suoi riguardi, comunicava, al contempo, essendo pag. 2 chiaramente venuto meno il rapporto fiduciario, la propria indisponibilità a dare ulteriore corso, solo in modo parziale all'incarico originariamente ricevuto;
i rapporti tra le parti, si interrompevano, pertanto, in via definitiva;
per le attività professionali, oggetto del contratto di appalto del 9-11-2021, concretamente svolte fino al momento dell'interruzione dei rapporti (corrispondente al primo SAL dei lavori) il aveva maturato un Pt_3 compenso complessivo pari ad euro 34.619,61, in essi compresi gli accessori di legge, giusta le fatture nn. 2/24 e 3/24 del 9-1-2024; l'impresa edile appaltatrice era stata già pagata dal committente per gli importi suddetti ma non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto al;
a nulla erano valsi gli inviti all'adempimento, rivolti in via bonaria Pt_3 alla debitrice, nemmeno mediante la costituzione in mora mediante p.e.c. del 18-12-2023 redatta dal suo difensore.
A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti eccepivano l'inadempimento della controparte, deducendo la negligenza dell'opposto nello svolgimento dell'incarico professionale affidatogli da cui derivava un ritardo nell'esecuzione dei lavori la successiva richiesta del committente del pagamento, da parte della impresa F.LI De EG, della penale.
Pertanto, chiedevano: l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto, nella sua qualità di direttore dei lavori e progettista, al pagamento della somma di euro 55.797,00 per tutti i danni, diretti e indiretti, subiti, derivanti dalla attività professionale svolta in seno al contratto di appalto del 9-11-2021.
Instauratosi il contraddittorio, , contestava i motivi di opposizione, Parte_3 chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. In diritto, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale.
È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo pag. 3 una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
Ili, 24-10-2005, n. 24815); “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
pag. 4 La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ., 19-10-2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ., 3-3-2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ., 16-12-2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. 17-11-2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. civ., 27-6-2022 n. 20597; Cass. civ., 23-3-2022, n. 9439; Cass. civ., 17-6-2016, n. 12517; Cass. civ., 9-3-2012, n. 3727; Cass. civ., 5-3-2009, n. 5356).
3.1. Nella specie, il creditore opposto, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto il contratto di appalto stipulato in data 9-11-2021 tra il committente Parte_4
e l'impresa appaltatrice mediante il quale le parti Parte_4 Controparte_2 conferivano incarico professionale al ME per l'espletamento dell'attività di Pt_3 progettazione, direzione lavori, coordinamento di sicurezza, asseverazioni e collaudi, per riqualificazione sismica di un immobile sito in Vico Equense alla Via L. Serio nn. 43/45, di proprietà di . Parte_4
Nel contratto di appalto è stabilito - all'art. 12 - che il pagamento del prezzo dell'appalto
è regolato mediante l'applicazione, da parte della impresa appaltatrice, del cd. “sconto in fattura” di cui all'art.121 del d.l. 34/2020; al comma 4 del menzionato art. 12 è poi precisato che “L'appaltatore applicherà lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza” e che anche gli importi relativi alle spese professionali dei professionisti pag. 5 incaricati direttamente dai beneficiari della detrazione costituisce parte integrante del prezzo per il servizio fornito dall'appaltatore al committente.
In base a tale disciplina, quindi, l'impresa appaltatrice, quale mandataria senza rappresentanza del committente, era obbligata a corrispondere al professionista opposto gli importi relativi alle spese professionali, una volta recuperato il corrispettivo, anticipato dall'appaltatrice mediante lo sconto in fattura, sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione fiscale spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. art. 121, d.l.
34/2020 conv. con mod. in l. 77/2020).
Il ME ha poi evidenziato che il credito azionato ha ad oggetto il compenso per l'attività professionale da lui concretamente e complessivamente svolta fino al primo SAL dei lavori “sismabonus” del 20-7-2022 e fino al primo SAL dei lavori “ecobonus” del 23-12-
2022, e che l'impresa appaltatrice era stata già pagata dal committente per gli importi suddetti.
In particolare, ha precisato – nella comparsa di costituzione - che il compenso indicato nella fattura n. 2/24 (riferita alla fattura 91/22 della impresa di costruzioni) è maturato in conseguenza del primo stato di avanzamento dei lavori Ecobonus del 23-12-2022, laddove si è dato atto che l'importo degli interventi, concretamente realizzati a quella data, corrisponde ad euro 106.537,76 (cfr. pag. 7 del doc. 15), pari esattamente all'importo della fattura n. 91/2022 dell'impresa edile (all. 8), ove sia la quota degli interventi e sia le rispettive quote dei compensi tecnici, sono specificamente descritte e quantificate in misura proporzionale rispetto ai valori assoluti indicati in contratto.
Nello specifico, per un ammontare dei lavori complessivamente eseguiti pari al 30,71% circa (ovvero euro 77.134,78 a fronte di un costo complessivamente preventivato in contratto di euro 252.155,58), anche le spese tecniche sono state determinate con la medesima proporzione.
Per quanto riguarda, più in particolare, le spese tecniche di competenza dell'opposto, esse ammontano a complessivi euro 13.768,56 (comprensive di contributo cassa), proporzionate all'importo quantificato in contratto, riferite all'attività specificamente descritta in causale, sia della fattura dell'impresa (91/22) e sia nella fattura del ricorrente
(2/24).
pag. 6 Analogamente, per il cd. Sisma bonus, il credito era maturato in conseguenza del primo
SAL dei lavori riferiti a tale categoria, presentato al Comune di Vico Equense in data 29-8-
2022 (all. 17, all. 18 e all. 19); i lavori eseguiti a quella data corrispondevano al 89,83% di queLI complessivamente quantificati in contratto (cfr. doc. 18 e pag. 9 del contratto), e nella medesima proporzione sono maturate le competenze professionali (euro 14.608,17) del ME (riferito alla fattura 53/22 dell'impresa edile e 3/24 dell'opposto, ove Pt_3
è altresì descritta l'attività professionale espletata dal ricorrente con riguardo a tale categoria di lavori).
Inoltre, l'opposto ha prodotto le fatture menzionate e ha dedotto che la prova del credito emerge anche dalle fatture emesse dalla società appaltatrice in favore del committente, contemplando i compensi maturati dall'opposto (all. 8) e dalla prova della riscossione dei crediti riferiti alle fatture 53/22 e 91/22, in esse compresi le somme dovute al ME (all.ti i1 – i10, riguardanti le annotazioni dalla società nella Pt_3
Cont
“piattaforma cessione crediti” presso l' .
3.2. Gli opponenti hanno eccepito l'inadempimento dell'opposto nell'esecuzione dell'incarico professionale conferito, evidenziando che dopo l'inizio dei lavori appaltati,
l'impresa edile e il committente avevano ravvisato la mancata computazione da parte del ME di alcune opere, indispensabili e complementari per l'esecuzione delle Pt_3 lavorazioni contrattualizzate da cui conseguiva, fin da subito, un primo ritardo in previsione della ultimazione dei lavori;
pertanto, di comune accordo, stipulavano una scrittura privata con data 17-1-2023, in forza della quale tutte le lavorazioni ivi indicate e non computate dall'opposto, venivano poste con spese a carico della opponente, quale responsabile in prima istanza dell'operato dell'equipe di professionisti.
Inoltre, in data 14-3-2023, il ME , senza fondato motivo e senza alcun Pt_3 preliminare confronto con il committente e con l'appaltatrice, aveva emesso un ordine di servizio di sospensione immediata dei lavori;
in data 2-6-2023 il committente revocava a questi l'incarico e solo in data 29-6-2023 il co-direttore, ingegnere Persona_1 emetteva un ordine di servizio per il ripristino del cantiere.
Pertanto, evidenziavano che l'opposto aveva causato, con la propria negligenza, notevoli disagi e soprattutto non pochi ritardi sul cronoprogramma delle lavorazioni, determinando uno stato di inattività nel cantiere di circa quattro mesi, frutto di una decisione arbitraria e immotivata del professionista.
pag. 7 3.3. L'eccezione di inadempimento proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 1460 c.c. è fondata.
In diritto, è sufficiente rammentare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell'eccezione da parte di colui che la solleva.
L'eccezione d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale;
l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (Cass. civ., ordinanza n. 18587 dell'8-7-2024; conf.,
Cass. civ., ordinanza n. 12719 del 13-5-2021).
Nella specie, gli opponenti debitori hanno allegato l'inadempimento del professionista, consistito sia nella mancata computazione di opere indispensabili e complementari per l'esecuzione dei lavori, che con scrittura del 17-1-2023, erano state poste a carico della impresa appaltatrice, sia nella ingiustificata sospensione dei lavori in data 14-3-2023.
L'opposto creditore non ha provato l'esatto adempimento, né ha dedotto, in riferimento al primo descritto comportamento inadempiente, alcuna argomentazione o circostanza giustificativa di esso.
In riferimento alla documentata sospensione dei lavori (cfr. doc sub B prodotto dagli opponenti: ordine di servizio del 14-2-2023), ha invece allegato che esso era Parte_3 stato determinato da gravi ragioni di sicurezza, essendo stato riscontrato che personale non autorizzato era intervenuto nel cantiere senza alcun preavviso, ma alcuna prova è stata articolata o altrimenti fornita al riguardo.
pag. 8 A nulla, infine, rileva la circostanza – dedotta dall'opposto – dell'avvenuto pagamento del compenso del professionista alla impresa appaltatrice, mediante l'applicazione dello sconto in fattura prima descritto, in quanto, da un lato, i rapporti contrattuali tra l'impresa appaltatrice e il professionista restano regolati dalle disposizioni generali previste in tema di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, dall'altro, il rapporto tra l'appaltatrice e il committente ha subito evoluzioni e modifiche anche a causa del comportamento inadempiente dell'opposto.
Per tali ragioni, l'opposizione è fondata e, conseguentemente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 981/2024.
4. Gli opponenti hanno chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento somma di euro 55.797,07, oggetto della penale attivata dalla committenza a mezzo lettera di costituzione in mora notificata in data 13-3-2024.
In particolare, hanno dedotto che malgrado l'impegno profuso dalla impresa edile al fine di consegnare i lavori in tempo utile, l'impresa edile aveva stipulato in data 24-10-
2023, in ragione della tutela della committenza, una nuova scrittura privata con fini correttivi, in forza della quale la F.LI De EG, nella qualità di general contractor, a causa del tentativo infruttuoso di sopperire ai pregressi errori progettuali, era tenuta a corrispondere la somma di euro 55.797,07, oggetto della penale attivata dalla committenza a mezzo lettera di costituzione in mora notificata in data 13-3-2024.
La domanda è infondata.
Invero, il ritardo che ha determinato la richiesta della somma di euro 55.797,07 a titolo di penale da parte del committente è relativo alle pattuizioni stabilite tra questi e l'impresa appaltatrice dopo l'avvenuta revoca dell'incarico al professionista opposto, avvenuta in data 2-6-2023 e, quindi, non appare riconducibile al precedente comportamento dell'opposto.
Inoltre, non vi è prova che la penale in questione sia stata corrisposta al committente da parte dell'impresa edile, per cui non sussiste alcuna prova del lamentato danno emergente.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Ogni altra questione resta assorbita.
5. In ragione dell'esito complessivo della lite, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pag. 9 La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass, civ., ord., 20888/2018).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nella qualità di socio accomandatario, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di socio accomandatario, nei confronti di ogni altra istanza, eccezione, Parte_3 deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 408/24 del 20/22-
4-2024, notificato il 2/3-5-2024, emesso dal tribunale di Torre Annunziata;
B) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_1 nella qualità di socio accomandatario, e nella qualità di socio Parte_2 accomandatario;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 18 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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