Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione per primo ingresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la dichiarazione dell’11 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti cittadini -OMISSIS- – deducendo di essere entrati regolarmente in Italia con visto d’ingresso per lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze di azienda agricola poi resasi inadempiente all’assunzione in quanto posta in liquidazione controllata, ed affermando di avere la possibilità di lavorare, presentavano ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla richiesta da essi autonomamente presentata di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’Amministrazione intimata si costituiva con atto di mera forma.
2. In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso, i ricorrenti depositavano dichiarazione con la quale – affermando di essere stati convocati presso la Prefettura di Verona per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno – rappresentavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
4. La dichiarazione resa dai ricorrenti dimostra l’intervenuto superamento della condizione di inerzia amministrativa costituente il presupposto del rimedio previsto per il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, e determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del giudizio secondo quanto prefigurato dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
5. Le spese di giudizio – richieste nel ricorso introduttivo ed in mancanza di accordo fra le parti – vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 739) in quanto l’Amministrazione intimata era ingiustificatamente rimasta inerte costringendo così i ricorrenti ad agire giudizialmente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenendo conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.