TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4357 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata a [...]/Brasile) il 27 luglio 1965; Parte_1 Controparte_1
nato a [...]/ Brasile) il 03 marzo 1990, in proprio e quale esercente la
[...] responsabilità genitoriale - unitamente a , nata a [...] Controparte_2
Brasile) il 10/11/1986 del figlio minore nato a [...] – Persona_1
Brasile) il 12/02/2021; , nata a [...] paolo (SP/Brasile) il 08 gennaio Parte_2
1992, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale unitamente a Controparte_3
, nato a [...] il [...] della figlia minore
[...] Persona_2 nata a [...] ( SP – Brasile ) il 25/03/2021 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Matilde
Abignente, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_4 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , figlio di e di , nato a [...] il Persona_3 Per_4 Persona_5
29 gennaio 1873 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che sempre nel Comune di VO Persona_3
(CZ) si sposava il 04/02/1899 con la italiana . Persona_6
I due coniugi emigravano quindi in Brasile alla fine del XIX secolo inizi del 900, tanto che il
29/03/1913 a PA (SP Brasile) davano alla luce il figlio . Persona_7
, contraeva matrimonio con ( ) il 24/10/1936, e da Persona_7 Persona_8 Per_3 tale unione, il 05 aprile 1938 ad PA nasceva il figlio . Persona_9
Successivamente il 17 ottobre 1964, nella città di San PA, si sposava con Persona_9
, e da detto matrimonio nasceva a San PA il 27/07/1965 la figlia Persona_10
, la quale successivamente, il 20/09/1986 contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
Persona_11
Dalla suddetta unione nascevano: il 03 marzo 1990, a San PA (SP Brasile),
[...]
e l'08 gennaio 1992 Controparte_1 Parte_2
il 16 aprile 2016, contraeva matrimonio con Controparte_1 CP_2
, e da tale unione 12/02/2021 nasceva il piccolo
[...] Persona_12
Infine, contraeva matrimonio in San PA il 16/03/2019 con Parte_2 [...]
e il 25/03/2021 dava alla luce Controparte_3 Persona_2
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San PA (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_3 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Parte_3 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede
Pag. 2 di 5 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di VO (CZ) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_3 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Pag. 3 di 5 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San PA (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_4 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 18.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5