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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/08/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione iscritta al n. r.g. 4600/2024 promossa da:
, nata a [...]-ERZEGOVINA) in data 14 luglio 1970 e Parte_1 residente in [...] ma di fatto domiciliata in Trieste (TS), viale
XX Settembre n. 59/2, C.F.: , rappresentata e difesa nel presente C.F._1 processo dall'Avv. Giovanna Augusta de' Manzano del Foro di Trieste,
, fax: 040 3483626, CodiceFiscale_2 Email_1 presso il cui studio in Trieste (TS), largo don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliata ricorrente contro
, nato a [...], Turchia, il 13/01/1958 , residente a Controparte_1
Trieste, Viale XX Settembre n. 59 C.F. ) ), C.F._3 C.F._3 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli avvocati di
Trieste n. 2658/2024 Prot. N. 6753/2024 di data 15/11/2024, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Grisonich, con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Trieste, via del Coroneo n. 17, Email_2
, fax 040 368468 - resistente. Email_3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
causa avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi;
pagina 1 di 11 Conclusioni della ricorrente: in via principale e nel merito, pronunciare la sentenza parziale di separazione con addebito della stessa al sig. – disporre in favore della sig.ra CP_1 [...]
, onerandone il resistente, un assegno mensile di contributo al mantenimento in misura pari a Pt_1
€ 800,00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione ISTAT;
somma da onorarsi entro il 5 di ogni mese;
– condannare in ogni caso il resistente al pagamento delle spese processuali, oltre IVA e CPA di legge;
– in via istruttoria, disporre indagini di polizia tributaria all'Estero, con particolare riferimento alle posizioni patrimoniali e reddituali in Turchia e in Slovenia, per quel che solo concerne i conti correnti.
Conclusioni del resistente: In via principale e di merito: 1) Pronunciarsi sentenza di separazione tra la signora e il signor con addebito della stessa alla ricorrente. 2) Rigettarsi Parte_1 CP_1
la richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa già famigliare sita in Trieste, Viale XX
Settembre n. 59 3) Rigettarsi la richiesta di contributo all'assegno di mantenimento a favore della signora . 4) Condannarsi la ricorrente al pagamento dei compensi, spese anche generali Parte_1
nella misura del 15% oltre Iva e Cnap.
In via subordinata istruttoria 5) Ammettersi, qualora il Tribunale lo ritenesse ancora opportuno prova testimoniale sui capitoli e testi indicati in sede di comparsa di costituzione e risposta e in sede di memoria ex art, 473 bis comma 2 c.p.c. dd. 27/01/2025
FATTO E DIRITTO
ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge, , Parte_1 CP_1
con il quale ha contratto matrimonio in data 14/12/2017 ed avanzato domande in ordine all'addebito della separazione al marito, assegnazione della casa familiare e contributo per il proprio mantenimento.
si è associato alla domanda di separazione, proponendo in via CP_1
riconvenzionale che fosse addebitata alla moglie e chiedendo il rigetto di ogni altra domanda avanzata da controparte.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti i documenti dalle stesse prodotti e gli accertamenti della Guardia di Finanza, è stata rimessa al collegio per la decisione il 23 luglio 2025 sulle conclusioni delle Parti sopra trascritte.
pagina 2 di 11 Questo Collegio rileva come nel corso del procedimento il giudice designato abbia già autorizzato i coniugi a vivere separatamente emettendo la seguente ordinanza in data 7 febbraio 2025:
i coniugi e vedovi entrambi, hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
14 dicembre 2017; il figlio nato il [...] (ora maggiorenne) dal Per_1 precedente matrimonio della signora si trasferiva con la madre a vivere Pt_1 nell'immobile condotto in locazione dal signor in Viale XX Settembre;
CP_1 emerge dagli atti che la stessa ha trasferito la residenza sua e del figlio dall'appartamento di via Soncini 117 a quello di Viale XX Settembre solo a ottobre 2024, trasferimento palesemente strumentale al procedimento di separazione e diretto a rafforzare la richiesta di assegnazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare;
inoltre, stando alle dichiarazioni rese dalle parti, la signora gestiva una attività di pulitura a secco, che ha chiuso dopo il matrimonio occupandosi, a suo dire per volere del marito, solo della casa e del nuovo nucleo;
il marito risulta socio e/o titolare di varie imprese, la GR (avente ad oggetto attività di trasporto merci con sede in Gorizia), la AT con sede in Slovenia che egli ha Pt_3 dichiarato essere ora inattiva per non aver più camion e per aver licenziato i dipendenti;
entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato sulla base dell'ISEE, delle dichiarazioni dei redditi e dei conti correnti;
per entrambe le parti, tuttavia, è ragionevole presumere l'esistenza di fonti di reddito non dichiarate al fisco italiano (basti considerare i canoni di locazione percepiti in nero dalla signora , o i beni della Pt_1 società avente sede all'estero e la stessa titolarità di una casa che il sig ha riferito di CP_1 avere in Turchia, suo paese di origine); entrambi, infine, risultano gravati da debiti verso l'Agenzia delle Entrate, debiti per i quali la signora ha ottenuto una definizione agevolata con possibilità di rientro Pt_1 rateale;
è pacifico, infine che la signora sia titolare di beni immobili Parte_1 rispettivamente siti in Trieste (TS) via di Montebello 19 e via dei Soncini 117 (TS) e a
Muggia (TS), calle Squero Vecchio 3; si tratta di immobili che la stessa avrebbe dato in locazione, senza registrare il contratto;
nell'immobile di via Soncini, 117 ella risultava, come si ripete, anche anagraficamente residente condizione che renderebbe l'immobile di per sé impignorabile come casa di abitazione e il pignoramento del quale si è comunque estinto per l'impossibilità di metterlo all'asta a causa della presenza di abusi edilizi (vds nota dell'avv. Sabini diretta al procuratore attoreo- doc 19 fasc. ricorrente); quanto alla malattia del figlio , oggi maggiorenne, emerge dalla documentazione Per_1 medica prodotta che egli, già sottoposto a cure per un linfoma di HO (cure che ha scelto di sospendere quattro anni fa) sta bene, gioca a calcio e gli esami confermano la remissione completa della malattia (vds doc 3 fasc. ricorrente), per cui pretestuosa suona pagina 3 di 11 l'invocazione da parte del procuratore attoreo di una assistenza speciale da parte dei Servizi per la signora;
Pt_1 la stessa riceve una pensione di 600 euro circa oltre all'assegno unico per il figlio di euro
209 mensili;
il signor riceve una pensione minima, ma la sua condizione economica dovrebbe CP_1 essere approfondita proprio in relazione ai beni aziendali;
quanto ai presupposti per la separazione non vi sono dubbi che essi si impongano: il vincolo coniugale sarebbe cessato secondo la ricorrente a causa degli agiti opprimenti e persecutori del marito e dei maltrattamenti per cui lo aveva denunciato nel 2018; il decreto di archiviazione è stato opposta dal procuratore attoreo;
la signora ha promosso dunque il giudizio per ottenere la separazione con addebito a carico del marito, chiedendo l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento di 500 euro al mese per sé ovvero, di euro 800 in caso di mancata assegnazione dell'abitazione,
Il signor ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato la CP_1 narrazione dei fatti proposta dalla ricorrente, chiedendo a propria volta la separazione con addebito a carico della moglie che egli ha denunciato in quanto autrice di minacce di morte tradottesi persino nel tentativo di avvelenarlo versandogli della candeggina nel cibo, al punto che egli si è visto costretto a lasciare la casa e a cercare ospitalità da amici;
considerato sussistono i presupposti per autorizzare i coniugi a vivere separati;
non sussistono, invece le condizioni per assegnare la casa familiare alla signora : Pt_1 non solo la stessa non è collocataria di alcun figlio minore della coppia (condizione cui dovrebbe collegarsi il provvedimento di assegnazione pensato proprio nell'interesse dei figli minori); non solo per il fatto che la stessa non è titolare del contratto di locazione né potrebbe esserlo a causa della titolarità esclusiva e contitolarità di vari immobili
(condizione patrimoniale incompatibile con le politiche residenziali della fondazione
Caccia-Burlo); ma anche perché la proprietà dei vari immobili le consente di godere, anche immediatamente, della disponibilità di un alloggio, proprio quello di via Soncini 117, dove ha mantenuto sino al 24 ottobre 2024 la propria residenza oltre che di trarre una rendita dagli altri;
quanto al contributo al mantenimento vi è, allo stato degli atti, una condizione di sproporzione economica che pone la stessa signora in una posizione più agevole Pt_1 rispetto a quella del marito, che per età e salute, neppure potrebbe aspirare a rientrare nel mondo del lavoro, a differenza della moglie;
a ciò si aggiunga che la condotta della signora portata all'attenzione del giudice penale la espone, per la gravità dei fatti, a una Pt_1 dichiarazione di addebito della separazione che impedisce per ora la corresponsione di qualsivoglia contributo al suo mantenimento;
p.q.m
1.autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 4 di 11 2.rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in via diale XX settembre
59/2 alla signora;
la casa potrà continuare a essere condotta in locazione Pt_1 esclusivamente dal signor con obbligo per la signora e per il figlio CP_1 Pt_1 Per_1 di lasciarla immediatamente libera da persone e cose entro e non oltre il 15 febbraio 2025;
3. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla signora Pt_1 fissa per la prosecuzione dell'istruttoria l'udienza del 7 maggio 2025 ore 12.00
Richiede alla Guardia di Finanza, comando provinciale di Trieste, di verificare i redditi personali e/o da impresa di entrambe le parti, la autorizza ad accedere a ogni banca dati di interesse, anche con facoltà di subdelega.
Detto ordinanza è stata reclamata e la Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo e annullato il capo 2) del dispositivo nella parte in cui si obbliga la signora a lasciare Pt_1
immediatamente la casa familiare, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite (ordinanza del 17 giugno 2025).
Quanto alla casa familiare, invero, la Corte d'Appello ha così argomentato: il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale tra coniugi, come da ultimo regolato dall'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass. 7.2.2018, n. 3015). Nel caso di specie, in assenza di figli nati dal matrimonio tra le parti, difetta il presupposto per l'assegnazione, come del resto rilevato dal primo giudicante, che ha rigettato, anche per tale motivo, la domanda al riguardo proposta dalla . Non sussistendo i presupposti affinché il giudice Pt_1
della separazione disponga in ordine alla casa coniugale ed al suo godimento, non vi è neppur luogo, in questa sede, per l'adozione di provvedimenti conseguenziali e strumentali, qual è
l'ordine di rilascio. L'ordinanza reclamata va pertanto riformata, limitatamente all'ordine di rilascio dell'immobile nei confronti della reclamante, che va annullato, mentre va respinta, per le medesime ragioni appena esposte, la domanda di assegnazione proposta dal reclamato.
La Corte d'Appello ha, se ben s'intende, ritenuto che l'ordine di rilascio possa promanare da una autorità diversa dal giudice della separazione, che deve limitarsi, come già ha fatto (vds ordinanza successiva del 26.6.2025), a osservare come dal momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati (ossia dal 7 febbraio 2025) il vincolo coniugale non può essere legittimamente invocato dalla per continuare a risiedere nell'abitazione di proprietà Pt_1
pagina 5 di 11 della Fondazione Caccia-Burlo data in locazione (con contratto che ha scadenza il 31/01/2027) al solo signor considerazione da cui promana la evidente mancanza di un titolo per CP_1
continuare a risiedere in detto appartamento sia per la signora , sia, a maggior ragione, Pt_1
per il figlio maggiorenne di primo letto di lei (in tal senso inequivoco è il Persona_2 contenuto delle mail inviate al dal Locatore già a dicembre 2024 sull'assenza di titolo CP_1
della a occupare l'alloggio di Viale XX Settembre 59). Pt_1
Quanto all'assegno di mantenimento, la Corte d'Appello ha respinto la domanda della di assegnazione di un contributo al mantenimento pari a euro 500,00 al mese e ha CP_2
svolto le seguenti considerazioni:
è, incontroversamente, proprietaria di tre immobili, che – per quanto Parte_1
attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. D allegato al ricorso per reclamo) – hanno generato redditi lordi da locazione per euro 4.400 annui nel 2022 e 2023. Dalla medesima fonte documentale risulta che, negli anni 2022 e 2023, la reclamante ha percepito, sia pur modesti, redditi da lavoro dipendente od altri. Va inoltre considerato come a beneficio del nucleo familiare, composto dalla e dal figlio nato da precedente matrimonio, affluiscano Pt_1
anche le entrate di quest'ultimo (doc. cit.). Per contro, allo stato non vi è evidenza di apprezzabile capacità reddituale o disponibilità patrimoniale in capo al che oggi ha CP_1
superato i 67 anni, le cui dichiarazioni dei redditi attestano la percezione di redditi da lavoro dipendente pari a euro 5.960 nel 2021, euro 1.212 nel 2022, euro 1973 nel 2023 (docc. 11-13 fascicolo primo grado . Non vi sono concreti elementi a supporto dell'assunto che il CP_1
attualmente svolga, individualmente o partecipando a società, attività imprenditoriali, CP_1
dalle quali ritragga profitti o compensi di sorta. In definitiva, ne risulta una condizione di sostanziale equivalenza, almeno sotto il profilo reddituale, tra i coniugi, laddove il raffronto tra le rispettive consistenze patrimoniali è sbilanciato in favore della reclamante.
Non ricorrono dunque, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, tenuto altresì conto della concreta ed attuale capacità lavorativa del quale desumibile dall'età, i CP_1
presupposti per porre a suo carico un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del coniuge.
Le considerazioni della Corte d'Appello tratte dalla documentazione prodotta dalle Parti non vengono superate dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza depositate in questo pagina 6 di 11 procedimento il 20 maggio 2025 che consentono di incrociare i dati emergenti da varie banche dati quali Anagrafe tributaria, Atti di registro, Sportello del lavoro, banca Telemaco della
Camera di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.: da dette indagini emerge che il ha ricoperto negli anni vari ruoli (direttore responsabile, socio, amministratore, CP_1
liquidatore, ecc) in una nutrita serie di società, in gran parte non più attive o non produttive di reddito, operanti soprattutto nell'ambito della logistica/spedizione/trasporti, ma anche dell'edilizia cedendo progressivamente azioni, camion e partecipazioni;
ad esempio è stato amministratore della Star Log Logistika d.o.o. per circa un anno sino al 3 luglio 2024, società che aveva registrato un valore totale della produzione per l'annualità 2023 pari a euro 13.282 e una perdita per l'annualità 2023 di 7.124,19; anche la signora è risultata essere stata Pt_1
socia della medesima società (nella propria informativa la GdF evidenzia, per la parte relativa alla , che proprio lei era stata amministratore/manager per oltre due anni (fino al 10 Pt_1
gennaio 2023 della medesima società che per il 2022 aveva registrato un valore totale della produzione pari a 47.997 euro): va tuttavia precisato come l'espressione “valore totale della produzione” non possa tradursi (come sembra pretendere la ricorrente) in reddito individuale d'impresa (anche considerando che il 15 gennaio 2024 le azioni vennero cedute per l'infimo valore di 235,00 euro e il conto chiuso in passivo); analoga considerazione vale per la società
Ati Plus d.o.o. – su cui concentra l'attenzione il procuratore della ricorrente - società che aveva registrato nel 2023 un valore totale di produzione di 410.494,00 e un utile (perdita) d'esercizio di 56.365,86 (così nell'informativa della GdF), mentre pe lo stesso anno all'anagrafe tributaria il reddito del è risultato pari a euro 2.371,56, di poco inferiore a quello della CP_1 Pt_1
pari a euro 2462,00 per il medesimo anno;
risulta poi che la signora aveva lavorato per la con mansioni d'ordine di segreteria e aveva a propria volta gestito varie società CP_3
intrecciando i propri interessi con quelli del (es.: Pasha Trasporti srl, Anfora Italia srl); CP_1
insomma risulta che la è persona attiva in ambito commerciale e imprenditoriale (è Pt_1 socia anche di un'impresa di servizi funebri) ruoli tutti che suonano decisamente incompatibili con una supina accettazione delle volontà del marito (secondo la lei non avrebbe Pt_1
trasferito la residenza in viale XX settembre perché così voleva il marito, mentre invece appare assai più verosimile che la stessa abbia voluto risparmiare l'IMU facendo risultare come propria abitazione una casa da cui ricavava una rendita per locazione); inoltre, a differenza del pagina 7 di 11 che non risulta proprietario di alcun immobile, la è titolare della quota di ½ di CP_1 Pt_1
tre immobili ereditati insieme al figlio e del diritto di abitazione sulla casa sita Persona_2
a Trieste in via dei Soncini;
i propri redditi, infine, si cumulano alla pensione del figlio che, per l'anno 2024, è stata pari a euro 7.991,88.
Dunque va ribadita la sproporzione nella posizione economico patrimoniale tra le parti, con uno sbilanciamento a favore della , e perciò ritenuta l'assenza dei presupposti per Pt_1
accogliere la domanda proposta da di un contributo al mantenimento da porre a Parte_1
carico del marito.
Una più approfondita analisi della situazione economico patrimoniale delle parti (invocata da parte ricorrente) si rivela tuttavia superflua a fronte di una ulteriore valutazione che, dal punto di vista logico, può considerarsi preliminare perché riguarda la pronuncia di addebito della separazione, pronuncia che entrambe le parti hanno richiesto nei rispettivi atti venisse fatta a carico di controparte.
A tal riguardo si impone - ed è ammissibile in questo procedimento in quanto formatasi dopo la scadenza del termine per memorie - la documentazione allegata dalla parte resistente, in particolare la sentenza di applicazione della pena (c.d patteggiamento) pronunciata l'11 giugno 2025 dal Tribunale penale di Trieste.
– difesa dallo stesso procuratore che l'assiste in questo giudizio - ha Parte_1 chiesto l'applicazione della pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per i seguenti reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso:
pagina 8 di 11 Questo giudice dispone delle querele presentate dalla persona offesa (allegate alla comparsa di costituzione) che, arricchite di messaggi riportati anche testualmente, hanno determinato il processo penale a carico della e sono state richiamate dal giudice penale Pt_1
per ritenere come non vi fossero elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputata considerando che – e si riporta testualmente parte della motivazione - “dagli atti
d'indagine si traggono elementi di responsabilità nei confronti dell'imputata in ordine ai reati ascrittile (vedasi verbali di querela e sommarie informazioni rese dalla persona offesa, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di pronto soccorso, trascrizione files audio registrati dalla persona offesa).
Non vi è dubbio che il giudice civile è chiamato a procedere ad una autonoma determinazione nella ricostruzione del fatto ai fini della responsabilità civile, ma l'acquisizione degli atti integrali del procedimento penale non è necessaria in questo procedimento e ai fini della sola pronuncia di addebito dato che già si dispone delle querele della persona offesa;
l'integrale acquisizione degli atti, infatti, può rilevare nel giudizio di risarcimento del danno che la parte civile (pur essendosi costituita nel processo penale) si trova costretta a promuovere a causa della scelta processuale dell'imputata di definire il giudizio penale ex art
444 c.p.p., ma non pare necessaria per pronunciarsi in ordine all'addebito della separazione:
pagina 9 di 11 si consideri, infatti, come si può comprendere, secondo comunque esperienza, che la convivenza tra i coniugi potesse essere divenuta molto difficile e fonte di tensioni e dissapori tali da avviare i coniugi alla separazione;
è stata invero questa la ragione esplicitata nella pronuncia del GIP - laddove si riferisce a meri dissidi e incomprensioni dovute anche alla pesante situazione familiare - per respingere con ordinanza del 3 luglio 2025 l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale instaurato contro il per il reato p. e p. CP_1 dall'art. 572 c.p. su denuncia/querela della;
Pt_1
tuttavia, nel caso in esame, va notato il superamento di una c.d. linea rossa: la condotta posta in essere dalla , infatti, diretta a dimostrare al marito di poter Pt_1 essere in grado di ucciderlo, manifestata in concreto non solo con parole ma anche con l'uso ripetuto della varechina spruzzata nella pentola, sulla verdura (sui pomodori, sugli spinaci) e accompagnata dalla minaccia di volerlo (e poterlo) avvelenare, è condotta che rivela un livello di malvagità a cui il (che già soffriva di cuore – vds certificati medici – come ben CP_1 sapeva la ) si è sottratto solo allontanandosi dall'abitazione; Pt_1
si tratta di una condotta che non solo viola radicalmente quei doveri di assistenza morale e materiale alla base del vincolo coniugale frantumati dalla separazione, ma integra i presupposti per un addebito della separazione.
La domanda proposta da di addebitare la separazione alla moglie va dunque CP_1
accolta.
Le spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo secondo protocollo 24/10/2024, con condanna a pagarle direttamente all'Erario essendo il resistente ammesso a propria volta al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa di separazione giudiziale iscritta al n.4600/2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in Parte_1
BOSNIA-ERZEGOVINA il 14/07/1970, e , nato in [...], il CP_1
13/01/1958;
2. addebita la separazione ad;
Parte_1
pagina 10 di 11 3. condanna a pagare le spese del giudizio che liquida in euro Parte_1
3200,00 oltre spese generali IVA e CNA con versamento diretto di detta somma in favore dell'Erario essendo parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Trieste, 11/08/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di separazione iscritta al n. r.g. 4600/2024 promossa da:
, nata a [...]-ERZEGOVINA) in data 14 luglio 1970 e Parte_1 residente in [...] ma di fatto domiciliata in Trieste (TS), viale
XX Settembre n. 59/2, C.F.: , rappresentata e difesa nel presente C.F._1 processo dall'Avv. Giovanna Augusta de' Manzano del Foro di Trieste,
, fax: 040 3483626, CodiceFiscale_2 Email_1 presso il cui studio in Trieste (TS), largo don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliata ricorrente contro
, nato a [...], Turchia, il 13/01/1958 , residente a Controparte_1
Trieste, Viale XX Settembre n. 59 C.F. ) ), C.F._3 C.F._3 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli avvocati di
Trieste n. 2658/2024 Prot. N. 6753/2024 di data 15/11/2024, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Grisonich, con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Trieste, via del Coroneo n. 17, Email_2
, fax 040 368468 - resistente. Email_3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
causa avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi;
pagina 1 di 11 Conclusioni della ricorrente: in via principale e nel merito, pronunciare la sentenza parziale di separazione con addebito della stessa al sig. – disporre in favore della sig.ra CP_1 [...]
, onerandone il resistente, un assegno mensile di contributo al mantenimento in misura pari a Pt_1
€ 800,00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione ISTAT;
somma da onorarsi entro il 5 di ogni mese;
– condannare in ogni caso il resistente al pagamento delle spese processuali, oltre IVA e CPA di legge;
– in via istruttoria, disporre indagini di polizia tributaria all'Estero, con particolare riferimento alle posizioni patrimoniali e reddituali in Turchia e in Slovenia, per quel che solo concerne i conti correnti.
Conclusioni del resistente: In via principale e di merito: 1) Pronunciarsi sentenza di separazione tra la signora e il signor con addebito della stessa alla ricorrente. 2) Rigettarsi Parte_1 CP_1
la richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa già famigliare sita in Trieste, Viale XX
Settembre n. 59 3) Rigettarsi la richiesta di contributo all'assegno di mantenimento a favore della signora . 4) Condannarsi la ricorrente al pagamento dei compensi, spese anche generali Parte_1
nella misura del 15% oltre Iva e Cnap.
In via subordinata istruttoria 5) Ammettersi, qualora il Tribunale lo ritenesse ancora opportuno prova testimoniale sui capitoli e testi indicati in sede di comparsa di costituzione e risposta e in sede di memoria ex art, 473 bis comma 2 c.p.c. dd. 27/01/2025
FATTO E DIRITTO
ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge, , Parte_1 CP_1
con il quale ha contratto matrimonio in data 14/12/2017 ed avanzato domande in ordine all'addebito della separazione al marito, assegnazione della casa familiare e contributo per il proprio mantenimento.
si è associato alla domanda di separazione, proponendo in via CP_1
riconvenzionale che fosse addebitata alla moglie e chiedendo il rigetto di ogni altra domanda avanzata da controparte.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti i documenti dalle stesse prodotti e gli accertamenti della Guardia di Finanza, è stata rimessa al collegio per la decisione il 23 luglio 2025 sulle conclusioni delle Parti sopra trascritte.
pagina 2 di 11 Questo Collegio rileva come nel corso del procedimento il giudice designato abbia già autorizzato i coniugi a vivere separatamente emettendo la seguente ordinanza in data 7 febbraio 2025:
i coniugi e vedovi entrambi, hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
14 dicembre 2017; il figlio nato il [...] (ora maggiorenne) dal Per_1 precedente matrimonio della signora si trasferiva con la madre a vivere Pt_1 nell'immobile condotto in locazione dal signor in Viale XX Settembre;
CP_1 emerge dagli atti che la stessa ha trasferito la residenza sua e del figlio dall'appartamento di via Soncini 117 a quello di Viale XX Settembre solo a ottobre 2024, trasferimento palesemente strumentale al procedimento di separazione e diretto a rafforzare la richiesta di assegnazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare;
inoltre, stando alle dichiarazioni rese dalle parti, la signora gestiva una attività di pulitura a secco, che ha chiuso dopo il matrimonio occupandosi, a suo dire per volere del marito, solo della casa e del nuovo nucleo;
il marito risulta socio e/o titolare di varie imprese, la GR (avente ad oggetto attività di trasporto merci con sede in Gorizia), la AT con sede in Slovenia che egli ha Pt_3 dichiarato essere ora inattiva per non aver più camion e per aver licenziato i dipendenti;
entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato sulla base dell'ISEE, delle dichiarazioni dei redditi e dei conti correnti;
per entrambe le parti, tuttavia, è ragionevole presumere l'esistenza di fonti di reddito non dichiarate al fisco italiano (basti considerare i canoni di locazione percepiti in nero dalla signora , o i beni della Pt_1 società avente sede all'estero e la stessa titolarità di una casa che il sig ha riferito di CP_1 avere in Turchia, suo paese di origine); entrambi, infine, risultano gravati da debiti verso l'Agenzia delle Entrate, debiti per i quali la signora ha ottenuto una definizione agevolata con possibilità di rientro Pt_1 rateale;
è pacifico, infine che la signora sia titolare di beni immobili Parte_1 rispettivamente siti in Trieste (TS) via di Montebello 19 e via dei Soncini 117 (TS) e a
Muggia (TS), calle Squero Vecchio 3; si tratta di immobili che la stessa avrebbe dato in locazione, senza registrare il contratto;
nell'immobile di via Soncini, 117 ella risultava, come si ripete, anche anagraficamente residente condizione che renderebbe l'immobile di per sé impignorabile come casa di abitazione e il pignoramento del quale si è comunque estinto per l'impossibilità di metterlo all'asta a causa della presenza di abusi edilizi (vds nota dell'avv. Sabini diretta al procuratore attoreo- doc 19 fasc. ricorrente); quanto alla malattia del figlio , oggi maggiorenne, emerge dalla documentazione Per_1 medica prodotta che egli, già sottoposto a cure per un linfoma di HO (cure che ha scelto di sospendere quattro anni fa) sta bene, gioca a calcio e gli esami confermano la remissione completa della malattia (vds doc 3 fasc. ricorrente), per cui pretestuosa suona pagina 3 di 11 l'invocazione da parte del procuratore attoreo di una assistenza speciale da parte dei Servizi per la signora;
Pt_1 la stessa riceve una pensione di 600 euro circa oltre all'assegno unico per il figlio di euro
209 mensili;
il signor riceve una pensione minima, ma la sua condizione economica dovrebbe CP_1 essere approfondita proprio in relazione ai beni aziendali;
quanto ai presupposti per la separazione non vi sono dubbi che essi si impongano: il vincolo coniugale sarebbe cessato secondo la ricorrente a causa degli agiti opprimenti e persecutori del marito e dei maltrattamenti per cui lo aveva denunciato nel 2018; il decreto di archiviazione è stato opposta dal procuratore attoreo;
la signora ha promosso dunque il giudizio per ottenere la separazione con addebito a carico del marito, chiedendo l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento di 500 euro al mese per sé ovvero, di euro 800 in caso di mancata assegnazione dell'abitazione,
Il signor ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato la CP_1 narrazione dei fatti proposta dalla ricorrente, chiedendo a propria volta la separazione con addebito a carico della moglie che egli ha denunciato in quanto autrice di minacce di morte tradottesi persino nel tentativo di avvelenarlo versandogli della candeggina nel cibo, al punto che egli si è visto costretto a lasciare la casa e a cercare ospitalità da amici;
considerato sussistono i presupposti per autorizzare i coniugi a vivere separati;
non sussistono, invece le condizioni per assegnare la casa familiare alla signora : Pt_1 non solo la stessa non è collocataria di alcun figlio minore della coppia (condizione cui dovrebbe collegarsi il provvedimento di assegnazione pensato proprio nell'interesse dei figli minori); non solo per il fatto che la stessa non è titolare del contratto di locazione né potrebbe esserlo a causa della titolarità esclusiva e contitolarità di vari immobili
(condizione patrimoniale incompatibile con le politiche residenziali della fondazione
Caccia-Burlo); ma anche perché la proprietà dei vari immobili le consente di godere, anche immediatamente, della disponibilità di un alloggio, proprio quello di via Soncini 117, dove ha mantenuto sino al 24 ottobre 2024 la propria residenza oltre che di trarre una rendita dagli altri;
quanto al contributo al mantenimento vi è, allo stato degli atti, una condizione di sproporzione economica che pone la stessa signora in una posizione più agevole Pt_1 rispetto a quella del marito, che per età e salute, neppure potrebbe aspirare a rientrare nel mondo del lavoro, a differenza della moglie;
a ciò si aggiunga che la condotta della signora portata all'attenzione del giudice penale la espone, per la gravità dei fatti, a una Pt_1 dichiarazione di addebito della separazione che impedisce per ora la corresponsione di qualsivoglia contributo al suo mantenimento;
p.q.m
1.autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 4 di 11 2.rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in via diale XX settembre
59/2 alla signora;
la casa potrà continuare a essere condotta in locazione Pt_1 esclusivamente dal signor con obbligo per la signora e per il figlio CP_1 Pt_1 Per_1 di lasciarla immediatamente libera da persone e cose entro e non oltre il 15 febbraio 2025;
3. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla signora Pt_1 fissa per la prosecuzione dell'istruttoria l'udienza del 7 maggio 2025 ore 12.00
Richiede alla Guardia di Finanza, comando provinciale di Trieste, di verificare i redditi personali e/o da impresa di entrambe le parti, la autorizza ad accedere a ogni banca dati di interesse, anche con facoltà di subdelega.
Detto ordinanza è stata reclamata e la Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo e annullato il capo 2) del dispositivo nella parte in cui si obbliga la signora a lasciare Pt_1
immediatamente la casa familiare, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite (ordinanza del 17 giugno 2025).
Quanto alla casa familiare, invero, la Corte d'Appello ha così argomentato: il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale tra coniugi, come da ultimo regolato dall'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass. 7.2.2018, n. 3015). Nel caso di specie, in assenza di figli nati dal matrimonio tra le parti, difetta il presupposto per l'assegnazione, come del resto rilevato dal primo giudicante, che ha rigettato, anche per tale motivo, la domanda al riguardo proposta dalla . Non sussistendo i presupposti affinché il giudice Pt_1
della separazione disponga in ordine alla casa coniugale ed al suo godimento, non vi è neppur luogo, in questa sede, per l'adozione di provvedimenti conseguenziali e strumentali, qual è
l'ordine di rilascio. L'ordinanza reclamata va pertanto riformata, limitatamente all'ordine di rilascio dell'immobile nei confronti della reclamante, che va annullato, mentre va respinta, per le medesime ragioni appena esposte, la domanda di assegnazione proposta dal reclamato.
La Corte d'Appello ha, se ben s'intende, ritenuto che l'ordine di rilascio possa promanare da una autorità diversa dal giudice della separazione, che deve limitarsi, come già ha fatto (vds ordinanza successiva del 26.6.2025), a osservare come dal momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati (ossia dal 7 febbraio 2025) il vincolo coniugale non può essere legittimamente invocato dalla per continuare a risiedere nell'abitazione di proprietà Pt_1
pagina 5 di 11 della Fondazione Caccia-Burlo data in locazione (con contratto che ha scadenza il 31/01/2027) al solo signor considerazione da cui promana la evidente mancanza di un titolo per CP_1
continuare a risiedere in detto appartamento sia per la signora , sia, a maggior ragione, Pt_1
per il figlio maggiorenne di primo letto di lei (in tal senso inequivoco è il Persona_2 contenuto delle mail inviate al dal Locatore già a dicembre 2024 sull'assenza di titolo CP_1
della a occupare l'alloggio di Viale XX Settembre 59). Pt_1
Quanto all'assegno di mantenimento, la Corte d'Appello ha respinto la domanda della di assegnazione di un contributo al mantenimento pari a euro 500,00 al mese e ha CP_2
svolto le seguenti considerazioni:
è, incontroversamente, proprietaria di tre immobili, che – per quanto Parte_1
attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. D allegato al ricorso per reclamo) – hanno generato redditi lordi da locazione per euro 4.400 annui nel 2022 e 2023. Dalla medesima fonte documentale risulta che, negli anni 2022 e 2023, la reclamante ha percepito, sia pur modesti, redditi da lavoro dipendente od altri. Va inoltre considerato come a beneficio del nucleo familiare, composto dalla e dal figlio nato da precedente matrimonio, affluiscano Pt_1
anche le entrate di quest'ultimo (doc. cit.). Per contro, allo stato non vi è evidenza di apprezzabile capacità reddituale o disponibilità patrimoniale in capo al che oggi ha CP_1
superato i 67 anni, le cui dichiarazioni dei redditi attestano la percezione di redditi da lavoro dipendente pari a euro 5.960 nel 2021, euro 1.212 nel 2022, euro 1973 nel 2023 (docc. 11-13 fascicolo primo grado . Non vi sono concreti elementi a supporto dell'assunto che il CP_1
attualmente svolga, individualmente o partecipando a società, attività imprenditoriali, CP_1
dalle quali ritragga profitti o compensi di sorta. In definitiva, ne risulta una condizione di sostanziale equivalenza, almeno sotto il profilo reddituale, tra i coniugi, laddove il raffronto tra le rispettive consistenze patrimoniali è sbilanciato in favore della reclamante.
Non ricorrono dunque, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, tenuto altresì conto della concreta ed attuale capacità lavorativa del quale desumibile dall'età, i CP_1
presupposti per porre a suo carico un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del coniuge.
Le considerazioni della Corte d'Appello tratte dalla documentazione prodotta dalle Parti non vengono superate dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza depositate in questo pagina 6 di 11 procedimento il 20 maggio 2025 che consentono di incrociare i dati emergenti da varie banche dati quali Anagrafe tributaria, Atti di registro, Sportello del lavoro, banca Telemaco della
Camera di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.: da dette indagini emerge che il ha ricoperto negli anni vari ruoli (direttore responsabile, socio, amministratore, CP_1
liquidatore, ecc) in una nutrita serie di società, in gran parte non più attive o non produttive di reddito, operanti soprattutto nell'ambito della logistica/spedizione/trasporti, ma anche dell'edilizia cedendo progressivamente azioni, camion e partecipazioni;
ad esempio è stato amministratore della Star Log Logistika d.o.o. per circa un anno sino al 3 luglio 2024, società che aveva registrato un valore totale della produzione per l'annualità 2023 pari a euro 13.282 e una perdita per l'annualità 2023 di 7.124,19; anche la signora è risultata essere stata Pt_1
socia della medesima società (nella propria informativa la GdF evidenzia, per la parte relativa alla , che proprio lei era stata amministratore/manager per oltre due anni (fino al 10 Pt_1
gennaio 2023 della medesima società che per il 2022 aveva registrato un valore totale della produzione pari a 47.997 euro): va tuttavia precisato come l'espressione “valore totale della produzione” non possa tradursi (come sembra pretendere la ricorrente) in reddito individuale d'impresa (anche considerando che il 15 gennaio 2024 le azioni vennero cedute per l'infimo valore di 235,00 euro e il conto chiuso in passivo); analoga considerazione vale per la società
Ati Plus d.o.o. – su cui concentra l'attenzione il procuratore della ricorrente - società che aveva registrato nel 2023 un valore totale di produzione di 410.494,00 e un utile (perdita) d'esercizio di 56.365,86 (così nell'informativa della GdF), mentre pe lo stesso anno all'anagrafe tributaria il reddito del è risultato pari a euro 2.371,56, di poco inferiore a quello della CP_1 Pt_1
pari a euro 2462,00 per il medesimo anno;
risulta poi che la signora aveva lavorato per la con mansioni d'ordine di segreteria e aveva a propria volta gestito varie società CP_3
intrecciando i propri interessi con quelli del (es.: Pasha Trasporti srl, Anfora Italia srl); CP_1
insomma risulta che la è persona attiva in ambito commerciale e imprenditoriale (è Pt_1 socia anche di un'impresa di servizi funebri) ruoli tutti che suonano decisamente incompatibili con una supina accettazione delle volontà del marito (secondo la lei non avrebbe Pt_1
trasferito la residenza in viale XX settembre perché così voleva il marito, mentre invece appare assai più verosimile che la stessa abbia voluto risparmiare l'IMU facendo risultare come propria abitazione una casa da cui ricavava una rendita per locazione); inoltre, a differenza del pagina 7 di 11 che non risulta proprietario di alcun immobile, la è titolare della quota di ½ di CP_1 Pt_1
tre immobili ereditati insieme al figlio e del diritto di abitazione sulla casa sita Persona_2
a Trieste in via dei Soncini;
i propri redditi, infine, si cumulano alla pensione del figlio che, per l'anno 2024, è stata pari a euro 7.991,88.
Dunque va ribadita la sproporzione nella posizione economico patrimoniale tra le parti, con uno sbilanciamento a favore della , e perciò ritenuta l'assenza dei presupposti per Pt_1
accogliere la domanda proposta da di un contributo al mantenimento da porre a Parte_1
carico del marito.
Una più approfondita analisi della situazione economico patrimoniale delle parti (invocata da parte ricorrente) si rivela tuttavia superflua a fronte di una ulteriore valutazione che, dal punto di vista logico, può considerarsi preliminare perché riguarda la pronuncia di addebito della separazione, pronuncia che entrambe le parti hanno richiesto nei rispettivi atti venisse fatta a carico di controparte.
A tal riguardo si impone - ed è ammissibile in questo procedimento in quanto formatasi dopo la scadenza del termine per memorie - la documentazione allegata dalla parte resistente, in particolare la sentenza di applicazione della pena (c.d patteggiamento) pronunciata l'11 giugno 2025 dal Tribunale penale di Trieste.
– difesa dallo stesso procuratore che l'assiste in questo giudizio - ha Parte_1 chiesto l'applicazione della pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per i seguenti reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso:
pagina 8 di 11 Questo giudice dispone delle querele presentate dalla persona offesa (allegate alla comparsa di costituzione) che, arricchite di messaggi riportati anche testualmente, hanno determinato il processo penale a carico della e sono state richiamate dal giudice penale Pt_1
per ritenere come non vi fossero elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputata considerando che – e si riporta testualmente parte della motivazione - “dagli atti
d'indagine si traggono elementi di responsabilità nei confronti dell'imputata in ordine ai reati ascrittile (vedasi verbali di querela e sommarie informazioni rese dalla persona offesa, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di pronto soccorso, trascrizione files audio registrati dalla persona offesa).
Non vi è dubbio che il giudice civile è chiamato a procedere ad una autonoma determinazione nella ricostruzione del fatto ai fini della responsabilità civile, ma l'acquisizione degli atti integrali del procedimento penale non è necessaria in questo procedimento e ai fini della sola pronuncia di addebito dato che già si dispone delle querele della persona offesa;
l'integrale acquisizione degli atti, infatti, può rilevare nel giudizio di risarcimento del danno che la parte civile (pur essendosi costituita nel processo penale) si trova costretta a promuovere a causa della scelta processuale dell'imputata di definire il giudizio penale ex art
444 c.p.p., ma non pare necessaria per pronunciarsi in ordine all'addebito della separazione:
pagina 9 di 11 si consideri, infatti, come si può comprendere, secondo comunque esperienza, che la convivenza tra i coniugi potesse essere divenuta molto difficile e fonte di tensioni e dissapori tali da avviare i coniugi alla separazione;
è stata invero questa la ragione esplicitata nella pronuncia del GIP - laddove si riferisce a meri dissidi e incomprensioni dovute anche alla pesante situazione familiare - per respingere con ordinanza del 3 luglio 2025 l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale instaurato contro il per il reato p. e p. CP_1 dall'art. 572 c.p. su denuncia/querela della;
Pt_1
tuttavia, nel caso in esame, va notato il superamento di una c.d. linea rossa: la condotta posta in essere dalla , infatti, diretta a dimostrare al marito di poter Pt_1 essere in grado di ucciderlo, manifestata in concreto non solo con parole ma anche con l'uso ripetuto della varechina spruzzata nella pentola, sulla verdura (sui pomodori, sugli spinaci) e accompagnata dalla minaccia di volerlo (e poterlo) avvelenare, è condotta che rivela un livello di malvagità a cui il (che già soffriva di cuore – vds certificati medici – come ben CP_1 sapeva la ) si è sottratto solo allontanandosi dall'abitazione; Pt_1
si tratta di una condotta che non solo viola radicalmente quei doveri di assistenza morale e materiale alla base del vincolo coniugale frantumati dalla separazione, ma integra i presupposti per un addebito della separazione.
La domanda proposta da di addebitare la separazione alla moglie va dunque CP_1
accolta.
Le spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo secondo protocollo 24/10/2024, con condanna a pagarle direttamente all'Erario essendo il resistente ammesso a propria volta al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa di separazione giudiziale iscritta al n.4600/2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in Parte_1
BOSNIA-ERZEGOVINA il 14/07/1970, e , nato in [...], il CP_1
13/01/1958;
2. addebita la separazione ad;
Parte_1
pagina 10 di 11 3. condanna a pagare le spese del giudizio che liquida in euro Parte_1
3200,00 oltre spese generali IVA e CNA con versamento diretto di detta somma in favore dell'Erario essendo parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Trieste, 11/08/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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