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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11285 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PESONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2764/2024 promosso da
, nato in [...] il 1° gennaio 1978, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parisio ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
[...]
- resistente contumace -
OGGETTO: silenzio su domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presso il Questore.
Con ricorso depositato il 17.1.2024, il ricorrente, cittadino marocchino, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base della domanda presentata presso la Questura di Roma in data 25.7.2022 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha rappresentato di possedere tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare alla luce del suo documentato percorso di inserimento sociale e lavorativo in Italia, e ha lamentato l'ingiustificato silenzio serbato dall'Amministrazione, pur a fronte di formale diffida ad adempiere. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica effettuata da parte ricorrente in data 14.2.2024, e deve dichiararsi contumace. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 3.7.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata alle udienze del 4.12.2024 e del 9.7.2025, anch'esse svoltesi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta utile per la decisione. Con note per l'udienza depositate in data 8.7.2025, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto in data 12.9.2024 notifica del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Roma in data 5.6.2024. All'esito dell'udienza del 9.7.2025, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ai sensi del medesimo art. 3 del d.l. 13/2017, deve in tali casi farsi applicazione del rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 25.7.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione delle proprie condizioni di vita in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'edilizia, decorrente dal 28.5.2025 al 31.7.2025; comunicazioni UniLav relative ad un rapporto di lavoro agricolo decorrente dal 21.9.2024 e successivamente prorogato sino al 31.10.2024, con relative buste paga di settembre e ottobre 2024; contratto di lavoro, comunicazione UniLav e buste paga relativi ad un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'edilizia, decorrente dal settembre 2023 e scaduto il 30.11.2023, con relative buste paga di settembre e ottobre 2023; comunicazione attestante un pregresso rapporto lavorativo Pt_2 nell'agricoltura decorrente dal 10.10.2020 al 10.10.2021, con relative buste paga;
certificazione dei redditi del 2021; comunicazione di cessione di fabbricato del 22.2.2022 relativa ad abitazione sita in Roma. Il complesso di tale documentazione dimostra come il ricorrente abbia da tempo radicato la propria intera esistenza in Italia. Egli risulta infatti regolarmente impiegato nel settore dell'agricoltura a partire da ottobre 2020 e la serie dei contratti, delle comunicazioni UniLav e delle buste paga in atti dimostra come sia rimasto attivo nel medesimo settore da allora, sempre con regolare contratto, ottenendo il rinnovo del proprio impiego di anno in anno – per un periodo di ormai cinque anni – sebbene in virtù di rapporti a tempo determinato, com'è d'altra parte tipico dell'attività lavorativa agricola stagionale. Da maggio 2025 il ricorrente ha quindi avviato un nuovo rapporto lavorativo nell'edilizia, tuttora in corso, sebbene ancora a tempo determinato. L'attività lavorativa del ricorrente mostra, d'altra parte, nel suo complesso la prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la continuità con cui egli ha lavorato sinora in Italia e l'impegno che ha dimostrato di aver costantemente profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa. I guadagni derivanti dal suo lavoro, dimostrati dalle buste paga in atti, hanno garantito al ricorrente entrate sicure e stabili per gran parte del tempo della sua vita in Italia, così consentendogli di provvedere a tutte le proprie esigenze. Egli ha inoltre raggiunto una propria autonomia e stabilità abitativa, come dimostra la disponibilità di un appartamento provata in atti. Tutto ciò posto, il ricorrente ha dimostrato di aver ormai compiutamente radicato da molto tempo la propria esistenza in Italia, almeno da cinque anni, lavorando con continuità e conquistandosi una propria sicurezza economica, con la prospettiva di proseguire e stabilizzare la propria posizione lavorativa e di migliorare ulteriormente la propria condizione. È evidente pertanto come un allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il Per_1 rientro in Marocco, Paese che ha abbandonato da molti anni, costituirebbe per il ricorrente un vero sradicamento dal luogo in cui ha ormai ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente l'unica sede della sua esistenza. Egli andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso sul territorio italiano. Per tutti questi motivi, il ricorso merita in definitiva di essere accolto con ordine alla Questura di Roma di rilasciare in favore del ricorrente il permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Da ultimo, si ritiene di dover ordinare tale rilascio nella presente sede, affinché l'Amministrazione vi provveda quanto prima, nonostante l'emissione del decreto di rigetto intervenuta nelle more del presente giudizio (relativamente al quale il difensore ha dichiarato di non avere notizia circa l'eventuale impugnazione, trattandosi di “circostanza appresa dalla scrivente difesa soltanto poche settimane fa e in merito alla quale non è in grado di riferire con certezza se è stato proposto ricorso”), per ragioni di economia processuale – trattandosi del medesimo accertamento richiesto al Giudice, relativo al diritto alla protezione speciale – , nonché in considerazione del lasso di tempo di già tre anni decorso dalla domanda di protezione (che parte ricorrente ha documentato di aver formalizzato in data 25.7.2022; cfr. cedolino in atti), nonostante un formale atto di diffida inoltrato da parte ricorrente tramite il difensore in data 24.11.2023, senza che l'Amministrazione – rimasta contumace - abbia documentato, né soltanto allegato valide ragioni a giustificazioni di un ritardo di ormai ben oltre due anni (cfr. PEC del 27.11.2023 con la quale la Questura di Roma si limita a far presente di aver richiesto il parere obbligatorio alla competente CP_1
), in evidente gravissima violazione del termine di legge di sessanta giorni previsto per il rilascio
[...] di un permesso di soggiorno a partire dalla data della domanda di cui all'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi irripetibili, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] il 1° gennaio 1978, e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025. Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PESONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2764/2024 promosso da
, nato in [...] il 1° gennaio 1978, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parisio ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
[...]
- resistente contumace -
OGGETTO: silenzio su domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presso il Questore.
Con ricorso depositato il 17.1.2024, il ricorrente, cittadino marocchino, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base della domanda presentata presso la Questura di Roma in data 25.7.2022 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha rappresentato di possedere tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare alla luce del suo documentato percorso di inserimento sociale e lavorativo in Italia, e ha lamentato l'ingiustificato silenzio serbato dall'Amministrazione, pur a fronte di formale diffida ad adempiere. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica effettuata da parte ricorrente in data 14.2.2024, e deve dichiararsi contumace. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 3.7.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata alle udienze del 4.12.2024 e del 9.7.2025, anch'esse svoltesi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta utile per la decisione. Con note per l'udienza depositate in data 8.7.2025, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto in data 12.9.2024 notifica del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Roma in data 5.6.2024. All'esito dell'udienza del 9.7.2025, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ai sensi del medesimo art. 3 del d.l. 13/2017, deve in tali casi farsi applicazione del rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 25.7.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione delle proprie condizioni di vita in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'edilizia, decorrente dal 28.5.2025 al 31.7.2025; comunicazioni UniLav relative ad un rapporto di lavoro agricolo decorrente dal 21.9.2024 e successivamente prorogato sino al 31.10.2024, con relative buste paga di settembre e ottobre 2024; contratto di lavoro, comunicazione UniLav e buste paga relativi ad un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'edilizia, decorrente dal settembre 2023 e scaduto il 30.11.2023, con relative buste paga di settembre e ottobre 2023; comunicazione attestante un pregresso rapporto lavorativo Pt_2 nell'agricoltura decorrente dal 10.10.2020 al 10.10.2021, con relative buste paga;
certificazione dei redditi del 2021; comunicazione di cessione di fabbricato del 22.2.2022 relativa ad abitazione sita in Roma. Il complesso di tale documentazione dimostra come il ricorrente abbia da tempo radicato la propria intera esistenza in Italia. Egli risulta infatti regolarmente impiegato nel settore dell'agricoltura a partire da ottobre 2020 e la serie dei contratti, delle comunicazioni UniLav e delle buste paga in atti dimostra come sia rimasto attivo nel medesimo settore da allora, sempre con regolare contratto, ottenendo il rinnovo del proprio impiego di anno in anno – per un periodo di ormai cinque anni – sebbene in virtù di rapporti a tempo determinato, com'è d'altra parte tipico dell'attività lavorativa agricola stagionale. Da maggio 2025 il ricorrente ha quindi avviato un nuovo rapporto lavorativo nell'edilizia, tuttora in corso, sebbene ancora a tempo determinato. L'attività lavorativa del ricorrente mostra, d'altra parte, nel suo complesso la prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la continuità con cui egli ha lavorato sinora in Italia e l'impegno che ha dimostrato di aver costantemente profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa. I guadagni derivanti dal suo lavoro, dimostrati dalle buste paga in atti, hanno garantito al ricorrente entrate sicure e stabili per gran parte del tempo della sua vita in Italia, così consentendogli di provvedere a tutte le proprie esigenze. Egli ha inoltre raggiunto una propria autonomia e stabilità abitativa, come dimostra la disponibilità di un appartamento provata in atti. Tutto ciò posto, il ricorrente ha dimostrato di aver ormai compiutamente radicato da molto tempo la propria esistenza in Italia, almeno da cinque anni, lavorando con continuità e conquistandosi una propria sicurezza economica, con la prospettiva di proseguire e stabilizzare la propria posizione lavorativa e di migliorare ulteriormente la propria condizione. È evidente pertanto come un allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il Per_1 rientro in Marocco, Paese che ha abbandonato da molti anni, costituirebbe per il ricorrente un vero sradicamento dal luogo in cui ha ormai ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente l'unica sede della sua esistenza. Egli andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso sul territorio italiano. Per tutti questi motivi, il ricorso merita in definitiva di essere accolto con ordine alla Questura di Roma di rilasciare in favore del ricorrente il permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Da ultimo, si ritiene di dover ordinare tale rilascio nella presente sede, affinché l'Amministrazione vi provveda quanto prima, nonostante l'emissione del decreto di rigetto intervenuta nelle more del presente giudizio (relativamente al quale il difensore ha dichiarato di non avere notizia circa l'eventuale impugnazione, trattandosi di “circostanza appresa dalla scrivente difesa soltanto poche settimane fa e in merito alla quale non è in grado di riferire con certezza se è stato proposto ricorso”), per ragioni di economia processuale – trattandosi del medesimo accertamento richiesto al Giudice, relativo al diritto alla protezione speciale – , nonché in considerazione del lasso di tempo di già tre anni decorso dalla domanda di protezione (che parte ricorrente ha documentato di aver formalizzato in data 25.7.2022; cfr. cedolino in atti), nonostante un formale atto di diffida inoltrato da parte ricorrente tramite il difensore in data 24.11.2023, senza che l'Amministrazione – rimasta contumace - abbia documentato, né soltanto allegato valide ragioni a giustificazioni di un ritardo di ormai ben oltre due anni (cfr. PEC del 27.11.2023 con la quale la Questura di Roma si limita a far presente di aver richiesto il parere obbligatorio alla competente CP_1
), in evidente gravissima violazione del termine di legge di sessanta giorni previsto per il rilascio
[...] di un permesso di soggiorno a partire dalla data della domanda di cui all'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi irripetibili, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] il 1° gennaio 1978, e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025. Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni