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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott. Veronica Vernetti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11280/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
2.07.2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rapp.to e difeso giusta procura resa in calce all'atto di C.F._1
citazione dall'Avv. GENNARO MARCO APICELLA (C.F. C.F._2
e con lui elett.te dom.to in Trentola - Ducenta (CE) alla Via Leonardo Da Vinci, n.
12;
ATTORE
E nato a [...] il 23\09\1967 (C.F. Controparte_1
) e residente a[...] Cecina (LI) C.F._3
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo pagi na 1 di 10 studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] il 03\12\1968 (c.f. Controparte_2
) e residente a[...] Cecina (LI), C.F._5
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nata a Giugliano in [...] il 28\09\1942 (CF CP_3
) e residente a[...] Cecina (LI) C.F._6
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Azione di riduzione dell'eredità e contestuale azione di simulazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2024, Parte_1
esponeva quanto segue:
- che l'attore e la convenuta (fratelli) sono unici coeredi di Controparte_2
nata a [...] in data [...]; CP_3
pagi na 2 di 10 - che in data 11/03/2003, la convenuta (sopra generalizzata) – genitore CP_3
di e - unitamente alla sorella Parte_1 Controparte_2 [...]
(deceduta), vendevano a (marito di Per_1 Controparte_1 CP_2
con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep.
[...] Persona_2
n. 153000, la casa familiare della famiglia – sita in Giugliano in CP_3 CP_2
Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al Fol. 53; p.lla 296 sub 12;
- che la vendita dell'immobile avvenne per la cifra di euro 30.000.000;
- che, invero, la vendita di specie dissimula una donazione (o comunque un negozio misto a donazione) per i motivi che seguono:
- che da una parte, il prezzo della vendita dell'immobile è evidentemente sottostimato, in quanto il valore della vendita stessa era, all'epoca, non inferiore a euro 180.000.000;
- Che, dall'altra parte, l'immobile è stato di fatto venduto ad un soggetto tale che non vanta alcun diritto reale sul detto immobile ovvero vi è Controparte_1
di conseguenza l'inesistenza ex tunc di ogni diritto reale sul detto immobile in capo al (simulato) acquirente;
Controparte_1
- Che il detto immobile, tra l'altro, è abitato da o comunque nella sua CP_3
materiale disponibilità;
- che il predetto immobile era l'unico bene di proprietà di quale CP_3
genitore di e Parte_1 Controparte_2
- che inoltre, la controversia riguarda altresì la rendicontazione e destinazione della somma di denaro ricavata dalla chiusura e cessione a terzi della licenza relativa all'attività commerciale svolta nel negozio di Corso Secondigliano sito in Giugliano in Campania (NA), qua che, nell'atto di compravendita per notaio Persona_2
pagi na 3 di 10 sopra riportato, il prezzo della vendita dell'immobile, pattuito in euro 30.000.00, viene suddiviso in due tranches di pagamento di cui € 4.176,08 versate dall'acquirente in precedenza alla firma dell'atto ed € 25.823,92, mediante accollo della residuale somma relativa al mutuo concesso dall con Controparte_4
contratto stipulato in data 06/12/2002 alla Palle ulteriore elemento che debba essere oggetto della massa ereditaria;
- che l'attore è erede legittimario della e la compravendita conclusa a CP_3
favore del convenuto (in quanto dissimulanti donazione) lede la Controparte_1
propria quota di riserva;
Tanto premesso il citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
e dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di CP_3 Controparte_2
sentir così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la compravendita dell'immobile avvenuta in data 11 marzo 2003 con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep. Persona_2
n. 153000, sito in Giugliano in Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al Fol. 53; p.lla 296 sub 12, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta indiretta e/o un negotium mistum com donatione dell'immobile da parte di a favore di accertando e dichiarando la nullità e/o CP_3 Controparte_1
inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
b) per l'effetto ricostruire, della massa ereditaria di computando il CP_3
relictum al donatum, tenendo conto, oltre che del bene costituito dall'immobile anche del bene costituito dalla licenza dell'attività commerciale ai fini della massa ereditaria, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di pagi na 4 di 10 legittimario di , riducendo, quindi, la donazione per lesione di Parte_1
legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva di quest'ultimo, con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dell'attore e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota disponibile di e/o in riduzione della quota ereditaria di Parte_1
quest'ultimo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, Controparte_1 CP_2
e a mezzo del patrocinio del medesimo difensore, Avv
[...] CP_3
Antonio Flagiello, con comparsa di costituzione e risposta ove eccepivano, quanto al primo Controparte_5
a) In via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'art 163 n°3 c.p.c., circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e nel caso di specie, trattasi di
Immobile che attualmente non è nella disponibilità di in Controparte_1
quanto alienato a terzi con regolare compravendita per Notaio dott. in Persona_3
data 20\12\2023 (trascorsi più di venti anni) eccependo altresì la intervenuta prescrizione decennale dell'azione di simulazione;
b) Palese infondatezza della domanda attorea nella richiesta di simulazione dell'atto di vendita dissimulante una donazione;
Il prezzo della vendita veniva concordato ed accettato nella misura (EQUA) di € 30.000,00 regolarmente pagati dal sig.
che l'immobile era stato nella sua disponibilità fino al Controparte_1
20.12.2023, data in cui era stato acquistato da terzi, essendo stato destinato ad abitazione del suo nucleo familiare, avendo contratto matrimonio con la CP_2
pagi na 5 di 10 il 02.08.2023 e dove aveva accolto anche la suocera anche CP_2 CP_3
in conseguenza della situazione debitoria riguardante l'attività commerciale;
chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite, con condanna pure dell'attore per lite temeraria.
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta, aderiva Controparte_2
alla posizione del consorte così come la quale, in Controparte_1 CP_3
merito alle richieste di rendiconto dell'attore, aggiungeva che a seguito della chiusura dell'attività, avvenuta nel lontano anno 2007, gravata da una situazione debitoria allarmante, la sig.ra e la figlia CP_3 Controparte_2
provvedevano con prestiti personali a sanare tale problematica debitoria.
3. All'udienza di comparizione del 27.05.2024 dinnanzi alla Giudice designata, dott.ssa Paone, le parti davano atto della impossibilità della conciliazione della lite, già emersa in sede di mediazione e insistevano nelle rispettive richieste istruttorie di cui alle memorie depositate. La Giudice, sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 14.01.2025, da svolgersi in modalità cartolare, concedendo i termini per le memorie conclusionali ex art 189 c.p.c. La Giudice, nel frattempo intervenuta nella titolarità del ruolo, tratteneva in decisione la causa con ordinanza del 2.07.2025
* * * *
La domanda spiegata da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e avente ad oggetto azione di
[...] Controparte_2 CP_3
riduzione dell'eredità e contestuale azione di simulazione, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'attore sostiene che una compravendita immobiliare, stipulata l'11 marzo 2003 davanti al Notaio sia in realtà un atto simulato che dissimula una Persona_2
pagi na 6 di 10 donazione diretta o indiretta. Secondo , questa presunta Parte_1
donazione avrebbe leso la sua quota di legittima sull'eredità. Egli chiede di accertare la simulazione, dichiarare l'atto nullo o inefficace, includere il bene nella massa ereditaria, e procedere alla riduzione per lesione di legittima, con quantificazione del valore dell'immobile tramite consulenza tecnica d'ufficio Il diritto alla quota di legittima (o di riserva) e la possibilità di esperire l'azione di riduzione sorgono unicamente al momento dell'apertura della successione, che per legge coincide con la morte del de cuius (Art. 456 Codice civile).
Tuttavia, poiché è ancora in vita, la successione non si è ancora aperta CP_3
e, di conseguenza, il diritto di , in qualità di figlio, teso a far Parte_1
valere la sua quota di legittima non è ancora sorto. L'azione di riduzione, pertanto, è prematura e inammissibile in questo momento processuale.
Ciò posto quanto all'azione di riduzione, in riferimento alla domanda di simulazione,
l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti è fondata.
L'azione di simulazione relativa, volta a far emergere il contratto dissimulato - nel caso di specie. una donazione - è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (Art.
2946 Codice Civile). Il termine decorre dalla data di stipula del contratto simulato.
Nel caso in esame, l'atto contestato è del 11 marzo 2003 e l'atto di citazione è stato notificato il 9 gennaio 2024. Tra queste due date sono trascorsi oltre vent'anni, ben oltre il termine decennale. Pertanto, da un punto di vista strettamente temporale,
l'azione di simulazione risulterebbe prescritta.
La giurisprudenza riconosce che, per l'erede legittimario che agisce in simulazione per ottenere la riduzione di una donazione dissimulata, la prescrizione dell'azione di simulazione decorre dall'apertura della successione e quindi, dalla morte del de cuius. Questa deroga è volta a tutelare il legittimario, il cui diritto sorge solo al pagi na 7 di 10 momento del decesso. Tuttavia, nel caso specifico, tale eccezione non può essere applicata, in quanto è ancora in vita, la successione non è aperta e il CP_3
diritto del alla riduzione non è sorto. Di conseguenza, non si è Parte_1
verificata la condizione che permette di far decorrere la prescrizione della simulazione dalla morte del de cuius. L'azione di simulazione, anche se considerata autonomamente, non sfugge al termine decennale ordinario.
L'azione di simulazione è imprescrittibile solo se mira ad accertare la nullità radicale, per vizi di forma o sostanza, sia del negozio simulato che di quello dissimulato, (ad esempio, una donazione immobiliare dissimulata che non rispetti la forma dell'atto pubblico e la presenza di testimoni).
I documenti allegati in atti, tuttavia, non supportano l'ipotesi che la presunta donazione dissimulata fosse affetta da vizi di nullità tali da potersi qualificare la spiegata azione in termini di simulazione assoluta, con conseguente imprescrittibilità. Né, d'altro canto, lo stesso attore fonda la domanda su vizi formali o sulla nullità assoluta dell'atto dissimulata.
Così qualificata, l'azione di simulazione esercitata è, comunque, a ben vedere del tutto sfornita di prova, della quale incombe onere sull'attore ex art. 1414 codice civile.
Ebbene, nel caso di specie, agisce come erede legittimario, Parte_1
quindi terzo rispetto alla compravendita tra e Persona_1 CP_3
ex art. 1417 cod. civ.. La legge riconosce ai terzi (inclusi i Controparte_1
creditori e gli eredi legittimari lesi nella loro quota di riserva) una maggiore libertà di prova, proprio perché questi non erano a conoscenza e non hanno partecipato all'accordo simulatorio (la "controdichiarazione" che stabilisce la vera volontà delle parti). Pertanto, i terzi possono provare la simulazione con qualsiasi mezzo, quali la pagi na 8 di 10 prova per testimoni o le presunzioni ovvero circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, dalle quali il giudice può dedurre l'esistenza del fatto ignoto cioè la simulazione.
L'attore avrebbe dovuto fornire una serie di elementi circostanziali che, nel loro complesso, potessero provare la natura simulata della vendita e la dissimulazione di una donazione, quali, a titolo esemplificativo, la mancata evidenza di pagamento del prezzo o la sproporzione tra il prezzo dichiarato e il valore reale dell'immobile.
Tali elementi probatori non sono stati forniti in giudizio e, pertanto, l'azione esercitata dall'attore risulta carente di prova e va rigettata nel merito, con condanna al pagamento delle spese di lite
Va rigettata la domanda di parte convenuta di condanna per lite temeraria in quanto sfornita di prova;
non è risultato provato che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né è stata fornita la prova di maggior danno subito rispetto alle spese di soccombenza liquidate
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. Giustizia 55/2014 e successive modificazioni per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore dichiarato indeterminabile, a complessità bassa, delle previste fasi di studio della controversia
(€ 1.701,00), fase introduttiva del giudizio (€ 1.204,00), nonché fase decisionale
(€2.905,00), con la decurtazione della fase istruttoria in quanto non espletata e con aumento del 60% in ragione del numero di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione Prima Civile, in persona della Giudice, dott.ssa
Veronica Vernetti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
11280/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: pagi na 9 di 10 Dichiara inammissibile la domanda di riduzione avanzata dall'attore.
Rigetta la domanda di simulazione della compravendita avvenuta in data 11 marzo
2003 con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep. n. Persona_2
153000, sito in Giugliano in Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al
Fol. 53; p.lla 296 sub 12 perché infondata e, comunque, prescritta.
Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nei confronti delle parti convenute che si liquidano nella somma complessiva di €
9.296,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, cpa ed IVA se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, così deciso il 23 luglio 2025.
LA GIUDICE
Veronica Vernetti
La presente sentenza è redatta con la collaborazione della Gop Avv. Elvira Lama.
pagi na 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott. Veronica Vernetti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11280/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
2.07.2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rapp.to e difeso giusta procura resa in calce all'atto di C.F._1
citazione dall'Avv. GENNARO MARCO APICELLA (C.F. C.F._2
e con lui elett.te dom.to in Trentola - Ducenta (CE) alla Via Leonardo Da Vinci, n.
12;
ATTORE
E nato a [...] il 23\09\1967 (C.F. Controparte_1
) e residente a[...] Cecina (LI) C.F._3
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo pagi na 1 di 10 studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] il 03\12\1968 (c.f. Controparte_2
) e residente a[...] Cecina (LI), C.F._5
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nata a Giugliano in [...] il 28\09\1942 (CF CP_3
) e residente a[...] Cecina (LI) C.F._6
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n°72 presso lo studio dell'Avv. ANTONIO FLAGIELLO (CF ) dal quale è C.F._4
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Azione di riduzione dell'eredità e contestuale azione di simulazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2024, Parte_1
esponeva quanto segue:
- che l'attore e la convenuta (fratelli) sono unici coeredi di Controparte_2
nata a [...] in data [...]; CP_3
pagi na 2 di 10 - che in data 11/03/2003, la convenuta (sopra generalizzata) – genitore CP_3
di e - unitamente alla sorella Parte_1 Controparte_2 [...]
(deceduta), vendevano a (marito di Per_1 Controparte_1 CP_2
con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep.
[...] Persona_2
n. 153000, la casa familiare della famiglia – sita in Giugliano in CP_3 CP_2
Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al Fol. 53; p.lla 296 sub 12;
- che la vendita dell'immobile avvenne per la cifra di euro 30.000.000;
- che, invero, la vendita di specie dissimula una donazione (o comunque un negozio misto a donazione) per i motivi che seguono:
- che da una parte, il prezzo della vendita dell'immobile è evidentemente sottostimato, in quanto il valore della vendita stessa era, all'epoca, non inferiore a euro 180.000.000;
- Che, dall'altra parte, l'immobile è stato di fatto venduto ad un soggetto tale che non vanta alcun diritto reale sul detto immobile ovvero vi è Controparte_1
di conseguenza l'inesistenza ex tunc di ogni diritto reale sul detto immobile in capo al (simulato) acquirente;
Controparte_1
- Che il detto immobile, tra l'altro, è abitato da o comunque nella sua CP_3
materiale disponibilità;
- che il predetto immobile era l'unico bene di proprietà di quale CP_3
genitore di e Parte_1 Controparte_2
- che inoltre, la controversia riguarda altresì la rendicontazione e destinazione della somma di denaro ricavata dalla chiusura e cessione a terzi della licenza relativa all'attività commerciale svolta nel negozio di Corso Secondigliano sito in Giugliano in Campania (NA), qua che, nell'atto di compravendita per notaio Persona_2
pagi na 3 di 10 sopra riportato, il prezzo della vendita dell'immobile, pattuito in euro 30.000.00, viene suddiviso in due tranches di pagamento di cui € 4.176,08 versate dall'acquirente in precedenza alla firma dell'atto ed € 25.823,92, mediante accollo della residuale somma relativa al mutuo concesso dall con Controparte_4
contratto stipulato in data 06/12/2002 alla Palle ulteriore elemento che debba essere oggetto della massa ereditaria;
- che l'attore è erede legittimario della e la compravendita conclusa a CP_3
favore del convenuto (in quanto dissimulanti donazione) lede la Controparte_1
propria quota di riserva;
Tanto premesso il citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
e dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di CP_3 Controparte_2
sentir così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la compravendita dell'immobile avvenuta in data 11 marzo 2003 con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep. Persona_2
n. 153000, sito in Giugliano in Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al Fol. 53; p.lla 296 sub 12, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta indiretta e/o un negotium mistum com donatione dell'immobile da parte di a favore di accertando e dichiarando la nullità e/o CP_3 Controparte_1
inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
b) per l'effetto ricostruire, della massa ereditaria di computando il CP_3
relictum al donatum, tenendo conto, oltre che del bene costituito dall'immobile anche del bene costituito dalla licenza dell'attività commerciale ai fini della massa ereditaria, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di pagi na 4 di 10 legittimario di , riducendo, quindi, la donazione per lesione di Parte_1
legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva di quest'ultimo, con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dell'attore e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota disponibile di e/o in riduzione della quota ereditaria di Parte_1
quest'ultimo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, Controparte_1 CP_2
e a mezzo del patrocinio del medesimo difensore, Avv
[...] CP_3
Antonio Flagiello, con comparsa di costituzione e risposta ove eccepivano, quanto al primo Controparte_5
a) In via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in quanto risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'art 163 n°3 c.p.c., circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e nel caso di specie, trattasi di
Immobile che attualmente non è nella disponibilità di in Controparte_1
quanto alienato a terzi con regolare compravendita per Notaio dott. in Persona_3
data 20\12\2023 (trascorsi più di venti anni) eccependo altresì la intervenuta prescrizione decennale dell'azione di simulazione;
b) Palese infondatezza della domanda attorea nella richiesta di simulazione dell'atto di vendita dissimulante una donazione;
Il prezzo della vendita veniva concordato ed accettato nella misura (EQUA) di € 30.000,00 regolarmente pagati dal sig.
che l'immobile era stato nella sua disponibilità fino al Controparte_1
20.12.2023, data in cui era stato acquistato da terzi, essendo stato destinato ad abitazione del suo nucleo familiare, avendo contratto matrimonio con la CP_2
pagi na 5 di 10 il 02.08.2023 e dove aveva accolto anche la suocera anche CP_2 CP_3
in conseguenza della situazione debitoria riguardante l'attività commerciale;
chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite, con condanna pure dell'attore per lite temeraria.
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta, aderiva Controparte_2
alla posizione del consorte così come la quale, in Controparte_1 CP_3
merito alle richieste di rendiconto dell'attore, aggiungeva che a seguito della chiusura dell'attività, avvenuta nel lontano anno 2007, gravata da una situazione debitoria allarmante, la sig.ra e la figlia CP_3 Controparte_2
provvedevano con prestiti personali a sanare tale problematica debitoria.
3. All'udienza di comparizione del 27.05.2024 dinnanzi alla Giudice designata, dott.ssa Paone, le parti davano atto della impossibilità della conciliazione della lite, già emersa in sede di mediazione e insistevano nelle rispettive richieste istruttorie di cui alle memorie depositate. La Giudice, sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 14.01.2025, da svolgersi in modalità cartolare, concedendo i termini per le memorie conclusionali ex art 189 c.p.c. La Giudice, nel frattempo intervenuta nella titolarità del ruolo, tratteneva in decisione la causa con ordinanza del 2.07.2025
* * * *
La domanda spiegata da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e avente ad oggetto azione di
[...] Controparte_2 CP_3
riduzione dell'eredità e contestuale azione di simulazione, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'attore sostiene che una compravendita immobiliare, stipulata l'11 marzo 2003 davanti al Notaio sia in realtà un atto simulato che dissimula una Persona_2
pagi na 6 di 10 donazione diretta o indiretta. Secondo , questa presunta Parte_1
donazione avrebbe leso la sua quota di legittima sull'eredità. Egli chiede di accertare la simulazione, dichiarare l'atto nullo o inefficace, includere il bene nella massa ereditaria, e procedere alla riduzione per lesione di legittima, con quantificazione del valore dell'immobile tramite consulenza tecnica d'ufficio Il diritto alla quota di legittima (o di riserva) e la possibilità di esperire l'azione di riduzione sorgono unicamente al momento dell'apertura della successione, che per legge coincide con la morte del de cuius (Art. 456 Codice civile).
Tuttavia, poiché è ancora in vita, la successione non si è ancora aperta CP_3
e, di conseguenza, il diritto di , in qualità di figlio, teso a far Parte_1
valere la sua quota di legittima non è ancora sorto. L'azione di riduzione, pertanto, è prematura e inammissibile in questo momento processuale.
Ciò posto quanto all'azione di riduzione, in riferimento alla domanda di simulazione,
l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti è fondata.
L'azione di simulazione relativa, volta a far emergere il contratto dissimulato - nel caso di specie. una donazione - è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (Art.
2946 Codice Civile). Il termine decorre dalla data di stipula del contratto simulato.
Nel caso in esame, l'atto contestato è del 11 marzo 2003 e l'atto di citazione è stato notificato il 9 gennaio 2024. Tra queste due date sono trascorsi oltre vent'anni, ben oltre il termine decennale. Pertanto, da un punto di vista strettamente temporale,
l'azione di simulazione risulterebbe prescritta.
La giurisprudenza riconosce che, per l'erede legittimario che agisce in simulazione per ottenere la riduzione di una donazione dissimulata, la prescrizione dell'azione di simulazione decorre dall'apertura della successione e quindi, dalla morte del de cuius. Questa deroga è volta a tutelare il legittimario, il cui diritto sorge solo al pagi na 7 di 10 momento del decesso. Tuttavia, nel caso specifico, tale eccezione non può essere applicata, in quanto è ancora in vita, la successione non è aperta e il CP_3
diritto del alla riduzione non è sorto. Di conseguenza, non si è Parte_1
verificata la condizione che permette di far decorrere la prescrizione della simulazione dalla morte del de cuius. L'azione di simulazione, anche se considerata autonomamente, non sfugge al termine decennale ordinario.
L'azione di simulazione è imprescrittibile solo se mira ad accertare la nullità radicale, per vizi di forma o sostanza, sia del negozio simulato che di quello dissimulato, (ad esempio, una donazione immobiliare dissimulata che non rispetti la forma dell'atto pubblico e la presenza di testimoni).
I documenti allegati in atti, tuttavia, non supportano l'ipotesi che la presunta donazione dissimulata fosse affetta da vizi di nullità tali da potersi qualificare la spiegata azione in termini di simulazione assoluta, con conseguente imprescrittibilità. Né, d'altro canto, lo stesso attore fonda la domanda su vizi formali o sulla nullità assoluta dell'atto dissimulata.
Così qualificata, l'azione di simulazione esercitata è, comunque, a ben vedere del tutto sfornita di prova, della quale incombe onere sull'attore ex art. 1414 codice civile.
Ebbene, nel caso di specie, agisce come erede legittimario, Parte_1
quindi terzo rispetto alla compravendita tra e Persona_1 CP_3
ex art. 1417 cod. civ.. La legge riconosce ai terzi (inclusi i Controparte_1
creditori e gli eredi legittimari lesi nella loro quota di riserva) una maggiore libertà di prova, proprio perché questi non erano a conoscenza e non hanno partecipato all'accordo simulatorio (la "controdichiarazione" che stabilisce la vera volontà delle parti). Pertanto, i terzi possono provare la simulazione con qualsiasi mezzo, quali la pagi na 8 di 10 prova per testimoni o le presunzioni ovvero circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, dalle quali il giudice può dedurre l'esistenza del fatto ignoto cioè la simulazione.
L'attore avrebbe dovuto fornire una serie di elementi circostanziali che, nel loro complesso, potessero provare la natura simulata della vendita e la dissimulazione di una donazione, quali, a titolo esemplificativo, la mancata evidenza di pagamento del prezzo o la sproporzione tra il prezzo dichiarato e il valore reale dell'immobile.
Tali elementi probatori non sono stati forniti in giudizio e, pertanto, l'azione esercitata dall'attore risulta carente di prova e va rigettata nel merito, con condanna al pagamento delle spese di lite
Va rigettata la domanda di parte convenuta di condanna per lite temeraria in quanto sfornita di prova;
non è risultato provato che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né è stata fornita la prova di maggior danno subito rispetto alle spese di soccombenza liquidate
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. Giustizia 55/2014 e successive modificazioni per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore dichiarato indeterminabile, a complessità bassa, delle previste fasi di studio della controversia
(€ 1.701,00), fase introduttiva del giudizio (€ 1.204,00), nonché fase decisionale
(€2.905,00), con la decurtazione della fase istruttoria in quanto non espletata e con aumento del 60% in ragione del numero di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione Prima Civile, in persona della Giudice, dott.ssa
Veronica Vernetti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
11280/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: pagi na 9 di 10 Dichiara inammissibile la domanda di riduzione avanzata dall'attore.
Rigetta la domanda di simulazione della compravendita avvenuta in data 11 marzo
2003 con atto Notarile del Notaio Dott. Notaio in Napoli, rep. n. Persona_2
153000, sito in Giugliano in Campania (NA) al Rione De Gasperi n°26 N.C.E.U al
Fol. 53; p.lla 296 sub 12 perché infondata e, comunque, prescritta.
Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nei confronti delle parti convenute che si liquidano nella somma complessiva di €
9.296,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, cpa ed IVA se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, così deciso il 23 luglio 2025.
LA GIUDICE
Veronica Vernetti
La presente sentenza è redatta con la collaborazione della Gop Avv. Elvira Lama.
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