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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 126/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 2485/2022 pubblicata il 6 ottobre 2022 da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Filomena Parte_1 C.F._1
D'Addario
APPELLANTE
contro
(p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Notaristefano
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Taranto ed esponeva che: Controparte_1
in data 30 dicembre 2001, sulla S.P. Grottaglie-San Marzano di San Giuseppe, alla guida dell'autovettura di sua proprietà - BMW targata TA483704 - assicurata per la r.c.a. con (oggi , era rimasto coinvolto Controparte_2 Controparte_1 in un sinistro stradale con la Fiat Uno tg. TA 522672, condotta da e di Persona_1
proprietà di , assicurata per la r.c.a. con a bordo Parte_2 Controparte_3
della quale viaggiava , terza trasportata, che riportava lesioni personali;
Persona_2
la ridetta AZ conveniva in giudizio il deducente in solido con Pt_1 [...]
nonché , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Controparte_3
per essere ristorata dei danni patiti a seguito dell'incidente;
l'esponente si costituiva asserendo la responsabilità esclusiva di Parte_2
conducente della Fiat Uno, e chiedendo il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti;
si costituiva, altresì, aderendo alle appena riportate Controparte_2
conclusioni; si costituivano anche e la sua Compagnia;
Persona_1 all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 63/2010 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda della AZ, condannava tutte le parti in solido al risarcimento dei danni in favore suo favore ai sensi dell'art. 2054 c.c.; il deducente proponeva appello avverso tale sentenza per contestare la pari responsabilità ravvisata dal giudice di prime cure ribadendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista il quale aveva invaso la sua corsia di marcia;
nel giudizio di appello si costituivano , , il quale proponeva Persona_2 Persona_1
appello incidentale, e mentre rimaneva contumace Controparte_3 [...]
Controparte_2
il giudizio si definiva con sentenza n. 36/2018 del 29 gennaio 2018 con cui veniva confermata la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, e di Persona_2 Controparte_3
nella misura di euro 4.800,00, oltre accessori, per ciascuna di esse, somme delle quali sia l'una sia l'altra avevano domandato il pagamento al deducente, così come aveva fatto anche il proprio legale, officiato in tali processi, che a sua volta aveva chiesto il pagamento delle competenze maturate;
avverso tale sentenza l'esponente aveva proposto ricorso per cassazione iscritto al n.
7484/2019, ancora pendente;
pag. 2/11 tanto premesso, essendo rimasta insoddisfatta la richiesta rivolta alla propria Compagnia assicuratrice di essere manlevato dal pagamento delle anzidette spese di lite e richiamato l'art. 1917 c.c., formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la compagnia convenuta è tenuta a sostenere le spese legali che il signor Pt_1
dovrà corrispondere al suo legale, per aver resistito nel giudizio promosso dalla signora AZ dinanzi al Tribunale di Taranto e nella successiva fase di appello;
accertare e dichiarare che la compagnia convenuta è tenuta a rimborsare le spese di soccombenza dovute in forza della sentenza n. 36 del 2018, con cui il signor è Pt_1
stato condannato a pagare in favore di e della compagnia di Persona_2
CP_ assicurazione le spese del giudizio, quantificate in € 4800,00, oltre accessori, per ciascuno di loro. - vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Con riserva di agire successivamente per il rimborso delle competenze eventualmente spettanti per il giudizio in cassazione.”.
Si costituiva contestando il fondamento della domanda di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto, con rifusione delle spese di lite;
in particolare sosteneva che le c.d. spese di resistenza, e cioè quelle sostenute per costituirsi nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Taranto a seguito della evocazione in giudizio da parte di
, definitosi con la sentenza n. 63/2010, non rientravano nel disposto Persona_2 dell'art. 1917 c.c. poiché superflue avendo la Compagnia diligentemente istruito il sinistro in sede stragiudiziale per poi costituirsi in giudizio nei confronti della AZ per tutelare al meglio gli interessi dell'assicurato eccepiva in ogni caso Pt_1
l'estinzione parziale dell'asserito diritto alla rifusione di tali spese ai sensi dell'art. 2952, co. 4, c.c. e contestava comunque l'entità degli importi pretesi, eccessivi e non aderenti ai parametri di riferimento, peraltro non ancora corrisposti;
negava, altresì, che fossero rimborsabili ai sensi dell'art. 1917 c.c. le c.d. spese di soccombenza, e cioè quelle sostenute dal nel giudizio di appello, definitosi con la sentenza n. Pt_1
36/2018, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto su citata dal ridetto per propria scelta, probabilmente al fine di evitare la formazione di un ipotetico Pt_1
giudicato interno sulla pari responsabilità nella causazione del sinistro che avrebbe potuto pregiudicare la separata causa di danni dal medesimo intrapresa nei confronti di pag. 3/11 , quale conducente, e di proprietario della Fiat Uno Parte_2 Persona_1
antagonista, nonché di Controparte_3
In corso di causa la Compagnia sosteneva, inoltre, l'inammissibilità della domanda avversaria volta a conseguire l'interpretazione di una norma (i.e. dell'art. 1917 c.c.).
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2485/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2022, rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite in ragione della natura della causa. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti e riproponendo nella sostanza le conclusioni formulate in prime cure, aggiungendo tuttavia (sub d) la richiesta di “condannare la convenuta a pagare direttamente in favore della e della signora la somma portata CP_4 Persona_2 dalla sentenza immediatamente esecutiva”, di cui ha chiesto l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita lamentando in primo luogo l'inammissibilità del Controparte_1 gravame difettando l'atto di appello della parte critica avverso la motivazione di prime cure, essendosi l'impugnante limitato a riproporre le proprie argomentazioni senza attaccare il fondamento logico-giuridico della sentenza in esame;
ha eccepito, altresì,
l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al punto d) delle conclusioni di appello, attesa la sua assoluta novità e quindi la violazione dell'art. 345 c.p.c.; in subordine, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni, deduzioni e difese svolte in prime cure richiamando in primo luogo la contestazione dell'interesse ad agire del dovendosi l'azione dal medesimo intrapresa qualificarsi in termini di azione di Pt_1
mero accertamento, per di più volta a conseguire l'interpretazione di una norma, assunto confermato dalla ordinanza della S.C. n. 15152/2023 del 30 maggio 2023 con cui è stata medio tempore cassata la sentenza della Corte territoriale n. 36/2018; ha comunque negato nel merito il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
in ogni caso vinte le spese.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. entrambe le parti hanno riproposto le conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta in appello.
pag. 4/11 Con comparsa conclusionale ferme le restanti conclusioni formulate, Parte_1
alla luce della ordinanza n. 15153/2023 del 30 maggio 2023, che - come detto in precedenza - ha cassato la sentenza della Corte territoriale n. 36/2018, ha sostenuto esser cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna di
[...]
al pagamento diretto delle spese di lite che con la sentenza cassata il CP_1
deducente era stato condannato a rifondere alle controparti, ma, ai fini della soccombenza virtuale nel presente giudizio della appellata ha chiesto CP_5
l'accertamento dell'obbligo della stessa di pagamento diretto delle anzidette spese portate nella sentenza cassata.
Con riferimento a tali ultime deduzioni e conclusioni, ha ribadito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento diretto e ha negato che dall'ordinanza della S.C. n. 15153/2023 derivi la cessazione della materia del contendere, peraltro invocata in comparsa conclusionale e non invece nelle note autorizzate previste dall'art. 352 c.p.c.; ha sostenuto che tanto corrobora l'eccepita carenza di interesse del Pt_1
ad instaurare il giudizio di accertamento con riferimento al quale sostiene ora la cessazione della materia del contendere.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportate ai rispettivi scritti chiedendo la rimessione al Collegio per la decisione;
il difensore dell'appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del testo della pec del 22 febbraio 2019 insieme con la comparsa conclusionale, novità che controparte ha negato.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'appello non è inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché l'impugnante ha chiesto la riforma dell'unico capo (di rigetto) della sentenza gravata, se si esclude la statuizione sulle spese, e ha indicato le censure in diritto rivolte alla sua motivazione nonché la loro rilevanza in vista della riforma invocata. Tanto basta a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 342 cit..
Tanto puntualizzato, ha mosso alla sentenza in scrutinio le seguenti Parte_1
censure:
pag. 5/11 con il primo motivo di appello ha lamentato l'omesso esame della domanda di riconoscimento del diritto previsto dal primo comma dell'art. 1917 c.c.; al riguardo ha sostenuto che il giudice a quo, pur riportando nella esposizione la richiesta avente ad oggetto il rimborso delle spese che il deducente era stato condannato a rifondere in favore di e di dalla intestata Corte di Appello Persona_2 Controparte_3
con sentenza n. 36/2018, non si era pronunciato sul punto ed ha insistito sulla pretesa rimarcando di averne provato il presupposto (e cioè la condanna alla rifusione di spese di lite in base al principio di soccombenza) ed il collegamento tra detta condanna ed il sinistro intervenuto nel periodo coperto dalla polizza per la responsabilità civile stipulata con (ora ; Controparte_2 Controparte_1 con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omesso esame della domanda di accertamento del proprio diritto a vedersi rimborsare le spese di resistenza sostenute per difendersi nel giudizio di primo grado introdotto da contro il deducente;
Persona_2
ha, quindi, insistito anche su tale domanda in forza dell'art. 1917 c.c. ribadendo di aver provato di essersi costituito con un proprio difensore dinanzi al Tribunale di Taranto nel giudizio definito con sentenza n. 63/2010 ed ha evidenziato che tale costituzione si era rivelata utile poiché, diversamente da quanto fatto dalla sua Compagnia, aveva articolato istanze istruttorie e prodotto il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto nonché l'esito delle indagini tecniche disposte dalla Procura presso il Tribunale di
Taranto con cui si accertato che il sinistro era stato causato esclusivamente da Pt_2
;
[...]
con il terzo motivo di appello ha censurato il rigetto della domanda di accertamento del diritto a vedersi rimborsate le spese di resistenza riguardanti il giudizio di appello proposto dal deducente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 63/2010 sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta autonomamente;
sul punto ha sottolineato che tali spese sono riconducibili al disposto dell'art. 1914 c.c., il cui rimborso è doveroso in forza dell'art. 1917, co. 3, c.c.; ha aggiunto di aver dato prova della necessità di introdurre l'anzidetto giudizio di appello e ha segnalato che il giudizio parallelo, instaurato dall'esponente per conseguire il risarcimento dei danni patiti, si era concluso con la sentenza in giudicato n. 38/2019, con cui era stata accertata in via pag. 6/11 definitiva la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto antagonista;
ha dunque insistito anche su tale domanda.
Tali censure non sono idonee a giustificare la riforma della sentenza impugnata, la cui statuizione di rigetto delle domande avanzate dal va confermata sia pure con Pt_1
motivazione integrata per rispondere ai rilievi svolti in atto di appello.
In primo luogo va detto che la domanda di condanna di al Controparte_1 pagamento diretto delle spese di soccombenza poste a carico dell'impugnante ed in favore di e di dalla sentenza di questa Corte n. Persona_2 Controparte_3
36/2018 è domanda nuova che non figura nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente riportate in narrativa, non integrate in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c..
Rimane quindi assorbita la questione del venir meno delle ragioni di contesa su tale domanda, e tanto a prescindere dalla circostanza che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata dall'appellante solo in comparsa conclusionale sulla base di pronuncia della S.C. allegata da sin dalla costituzione Controparte_6
nel presente giudizio mentre non ve ne è traccia in sede di precisazione delle conclusioni, non senza segnalare che sul punto non vi è l'accordo della controparte, tanto più che il stesso insiste sull'accertamento in via virtuale del fondamento Pt_1
della propria pretesa in vista della valutazione di soccombenza virtuale di Controparte_1
[...]
Passando all'esame dei motivi di appello, si rileva che non è configurabile l'omessa pronuncia lamentata dall'impugnante poiché il giudice di prime cure, sia pure argomentando senza specifiche distinzioni in ordine a spese di resistenza ed a spese di soccombenza, ha inteso rigettare la domanda riferita sia alle une sia alle altre poiché non rientranti nel disposto dell'art. 1917 c.c..
Ciò detto, in via di premessa si osserva che le pretese dell'appellante devono essere esaminate alla luce dell'art. 1917 cit. non risultando invocate clausole contrattuali.
Va poi puntualizzato che il quale assicurato convenuto in giudizio dal terzo Pt_1
danneggiato (nel caso di specie: ) in relazione al sinistro occorso in data Persona_3
30 dicembre 2001, ha agito a tutela:
pag. 7/11 1) del rivendicato diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, i.e. delle spese che l'assicurato sia condannato a pagare al terzo vittorioso, diritto scaturente ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c. dal contratto di assicurazione, con il limite del massimale pattuito, in tesi tuttavia esteso alle spese di soccombenza subite a seguito di iniziative giudiziarie intraprese dal ed in particolare alle spese poste a suo carico, in Pt_1
quanto soccombente con la sentenza di questa Corte n. 36/2018, all'esito del giudizio di appello proposto dal stesso avverso la sentenza del Tribunale di n. 63/2010 e, Pt_1
ammontanti ad euro 4.800,00 in favore di e ad euro 4.800,00 in favore di Persona_2
Controparte_3
2) del rivendicato diritto al rimborso delle spese di resistenza, i.e. delle spese sostenute
(o da sostenere) per contrastare l'iniziativa del terzo, scaturente anch'esso - in tesi - dal contratto di assicurazione, con il limite fissato dall'art. 1917, co. 3, c.c., e quindi al rimborso delle spese legali da corrispondere al proprio difensore in relazione alla rappresentanza e difesa nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Taranto, chiusosi con la sentenza n. 63/2010 citata e nel giudizio di appello proposto avverso quest'ultima sentenza, chiusosi con la sentenza a sua volta già menzionata n. 36/2028
(con riserva di agire successivamente per il rimborso delle spese del giudizio per cassazione pendente su di essa e da ultimo definito con la ordinanza n. 15152/2023 parimenti citata in precedenza).
Ebbene, con riguardo alla prima pretesa, ne va confermato il rigetto poiché la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 63/2010 è stata coltivata dal a tutela del suo proprio interesse ad accertare la Pt_1
responsabilità esclusiva di , conducente dell'altro veicolo coinvolto nel Parte_2
sinistro, al fine di evitare il rischio non espressamente enunciato dall'impugnante e comunque prospettato da controparte, consistente nell'evitare il rischio di interferenze tra il giudizio promosso da , quale terza trasportata, sia nei suoi confronti Persona_2
unitamente alla sia nei confronti del conducente e del Controparte_2
proprietario del veicolo antagonista, a bordo del quale la predetta viaggiava, nonché di con cui quest'ultimo ultimo veicolo era assicurato per la Controparte_3
r.c.a., ed il giudizio instaurato dal nei confronti del conducente e del Pt_1
pag. 8/11 proprietario del medesimo veicolo antagonista e di a tutela Controparte_3
del proprio diritto al risarcimento dei danni riportati nello stesso sinistro stradale.
Ed invero le spese dell'anzidetto giudizio di appello non rientrano tra quanto l'assicuratore si accolla ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., secondo cui
“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto, durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Non può, infatti, ritenersi consentito, in base alla norma invocata, far ricadere sull'assicuratore le conseguenze in termini di spese di soccombenza di iniziative giudiziali che l'assicurato, convenuto in giudizio con un'azione di danni, decida di intraprendere autonomamente. Al più, in ipotesi di incompleta tutela degli interessi dell'assicurato, a quest'ultimo spetterebbe azione nei confronti dell'assicuratore per farne valere l'inadempimento.
Per il resto si osserva che, come riconosciuto dalla difesa dello stesso impugnante in comparsa conclusionale, il diritto ad essere manlevato dalle somme che il è Pt_1
stato condannato a pagare alla AZ a seguito del giudizio definitosi con sentenza n.
63/2010 è stato soddisfatto da parte della sua Compagnia.
Venendo all'esame della domanda riguardante le c.d. spese di resistenza, va detto che la fattispecie oggetto di causa, riguardante - si ripete - un'ipotesi di esercizio di azione di danni nei confronti del originata da sinistro stradale, si configura in maniera Pt_1
peculiare. Ed infatti il terzo danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto danneggiante secondo quanto previsto espressamente per legge in un quadro che obbliga i proprietari di veicoli a stipulare polizze per la responsabilità civile.
Ne consegue che in tali fattispecie l'assicuratrice del veicolo, il cui conducente si assume essere il danneggiante, viene direttamente, ed obbligatoriamente, evocata in giudizio da chi si asserisca danneggiato, unitamente al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal primo. Ne consegue che, se l'assicurato si costituisce in giudizio unitamente al suo assicuratore, tanto costituisce una sua libera scelta e le spese che per conseguenza deve sostenere non possono essere riversate sull'assicuratore, il quale tutela da solo gli interessi del proprio cliente e gli interessi suoi propri (si veda Cass. 19
pag. 9/11 marzo 2015, n. 5479; si veda anche Cass. 18 gennaio 2016, n. 667 ove si pone l'accento sul fatto che l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova il suo limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti).
Né vale segnalare la circostanza che la nel costituirsi nel Controparte_2
giudizio proposto da , fece proprie le difese del medesimo Persona_2 Pt_1
oppure rimarcare l'utilità della costituzione quest'ultimo, grazie alla quale erano stati acquisiti documenti e atti di indagine penale, poiché la Compagnia, in difetto di costituzione dell'assicurato, avrebbe provveduto essa stessa a svolgere le difese necessarie (salvo rispondere per inadempimento nei confronti del ed avrebbe Pt_1
articolato le istanze istruttorie opportune, eventualmente chiedendo la collaborazione dell'assicurato, tenuto a fornirle ogni notizia e dato utile alla difesa in giudizio.
Diverso è, invece, il caso in cui il danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore, costituente l'ipotesi ordinaria disciplinata dall'art. 1917 c.c., in cui il danneggiato conviene in giudizio l'asserito danneggiante e questi deve costituirsi in giudizio e chiamare in causa il proprio assicuratore in garanzia per essere manlevato. In siffatta ipotesi il danneggiato sostiene spese di resistenza necessarie in quanto funzionali, oltre che a dare la propria versione dei fatti ed a svolgere le difese, eccezioni e contestazioni di cui è in prima battura onerato, all'esercizio dell'azione di garanzia.
Va dunque confermato anche il rigetto della domanda volta all'accertamento del diritto ad ottenere da le c.d. spese di resistenza. Controparte_1
Un'ultima notazione: presupponendo la statuizione di rigetto della domanda nel merito, nella sua duplice articolazione, l'ammissibilità della stessa, la Compagnia, ove intenzionata ad insistere sulla questione della proponibilità di domanda avente ad oggetto l'interpretazione di una norma, non avrebbe potuto limitarsi alla sua riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, difesa o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il particolare atteggiarsi della vicenda a monte delle pretese avanzate dal in Pt_1
primo grado giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite del pag. 10/11 presente grado, anche considerata l'integrazione della motivazione della sentenza scrutinata resasi necessaria alla luce dei rilievi critici mossi dal mentre in base Pt_1
al principio di soccombenza va posta a carico di quest'ultimo la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività processuali svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e del valore dichiarato della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2485/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre
2022, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna alla rifusione in favore di della residua metà Parte_1 Controparte_1 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 126/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 2485/2022 pubblicata il 6 ottobre 2022 da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Filomena Parte_1 C.F._1
D'Addario
APPELLANTE
contro
(p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Notaristefano
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Taranto ed esponeva che: Controparte_1
in data 30 dicembre 2001, sulla S.P. Grottaglie-San Marzano di San Giuseppe, alla guida dell'autovettura di sua proprietà - BMW targata TA483704 - assicurata per la r.c.a. con (oggi , era rimasto coinvolto Controparte_2 Controparte_1 in un sinistro stradale con la Fiat Uno tg. TA 522672, condotta da e di Persona_1
proprietà di , assicurata per la r.c.a. con a bordo Parte_2 Controparte_3
della quale viaggiava , terza trasportata, che riportava lesioni personali;
Persona_2
la ridetta AZ conveniva in giudizio il deducente in solido con Pt_1 [...]
nonché , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Controparte_3
per essere ristorata dei danni patiti a seguito dell'incidente;
l'esponente si costituiva asserendo la responsabilità esclusiva di Parte_2
conducente della Fiat Uno, e chiedendo il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti;
si costituiva, altresì, aderendo alle appena riportate Controparte_2
conclusioni; si costituivano anche e la sua Compagnia;
Persona_1 all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 63/2010 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda della AZ, condannava tutte le parti in solido al risarcimento dei danni in favore suo favore ai sensi dell'art. 2054 c.c.; il deducente proponeva appello avverso tale sentenza per contestare la pari responsabilità ravvisata dal giudice di prime cure ribadendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista il quale aveva invaso la sua corsia di marcia;
nel giudizio di appello si costituivano , , il quale proponeva Persona_2 Persona_1
appello incidentale, e mentre rimaneva contumace Controparte_3 [...]
Controparte_2
il giudizio si definiva con sentenza n. 36/2018 del 29 gennaio 2018 con cui veniva confermata la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, e di Persona_2 Controparte_3
nella misura di euro 4.800,00, oltre accessori, per ciascuna di esse, somme delle quali sia l'una sia l'altra avevano domandato il pagamento al deducente, così come aveva fatto anche il proprio legale, officiato in tali processi, che a sua volta aveva chiesto il pagamento delle competenze maturate;
avverso tale sentenza l'esponente aveva proposto ricorso per cassazione iscritto al n.
7484/2019, ancora pendente;
pag. 2/11 tanto premesso, essendo rimasta insoddisfatta la richiesta rivolta alla propria Compagnia assicuratrice di essere manlevato dal pagamento delle anzidette spese di lite e richiamato l'art. 1917 c.c., formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la compagnia convenuta è tenuta a sostenere le spese legali che il signor Pt_1
dovrà corrispondere al suo legale, per aver resistito nel giudizio promosso dalla signora AZ dinanzi al Tribunale di Taranto e nella successiva fase di appello;
accertare e dichiarare che la compagnia convenuta è tenuta a rimborsare le spese di soccombenza dovute in forza della sentenza n. 36 del 2018, con cui il signor è Pt_1
stato condannato a pagare in favore di e della compagnia di Persona_2
CP_ assicurazione le spese del giudizio, quantificate in € 4800,00, oltre accessori, per ciascuno di loro. - vinte le spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Con riserva di agire successivamente per il rimborso delle competenze eventualmente spettanti per il giudizio in cassazione.”.
Si costituiva contestando il fondamento della domanda di cui Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto, con rifusione delle spese di lite;
in particolare sosteneva che le c.d. spese di resistenza, e cioè quelle sostenute per costituirsi nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Taranto a seguito della evocazione in giudizio da parte di
, definitosi con la sentenza n. 63/2010, non rientravano nel disposto Persona_2 dell'art. 1917 c.c. poiché superflue avendo la Compagnia diligentemente istruito il sinistro in sede stragiudiziale per poi costituirsi in giudizio nei confronti della AZ per tutelare al meglio gli interessi dell'assicurato eccepiva in ogni caso Pt_1
l'estinzione parziale dell'asserito diritto alla rifusione di tali spese ai sensi dell'art. 2952, co. 4, c.c. e contestava comunque l'entità degli importi pretesi, eccessivi e non aderenti ai parametri di riferimento, peraltro non ancora corrisposti;
negava, altresì, che fossero rimborsabili ai sensi dell'art. 1917 c.c. le c.d. spese di soccombenza, e cioè quelle sostenute dal nel giudizio di appello, definitosi con la sentenza n. Pt_1
36/2018, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto su citata dal ridetto per propria scelta, probabilmente al fine di evitare la formazione di un ipotetico Pt_1
giudicato interno sulla pari responsabilità nella causazione del sinistro che avrebbe potuto pregiudicare la separata causa di danni dal medesimo intrapresa nei confronti di pag. 3/11 , quale conducente, e di proprietario della Fiat Uno Parte_2 Persona_1
antagonista, nonché di Controparte_3
In corso di causa la Compagnia sosteneva, inoltre, l'inammissibilità della domanda avversaria volta a conseguire l'interpretazione di una norma (i.e. dell'art. 1917 c.c.).
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2485/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre 2022, rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite in ragione della natura della causa. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti e riproponendo nella sostanza le conclusioni formulate in prime cure, aggiungendo tuttavia (sub d) la richiesta di “condannare la convenuta a pagare direttamente in favore della e della signora la somma portata CP_4 Persona_2 dalla sentenza immediatamente esecutiva”, di cui ha chiesto l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita lamentando in primo luogo l'inammissibilità del Controparte_1 gravame difettando l'atto di appello della parte critica avverso la motivazione di prime cure, essendosi l'impugnante limitato a riproporre le proprie argomentazioni senza attaccare il fondamento logico-giuridico della sentenza in esame;
ha eccepito, altresì,
l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al punto d) delle conclusioni di appello, attesa la sua assoluta novità e quindi la violazione dell'art. 345 c.p.c.; in subordine, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni, deduzioni e difese svolte in prime cure richiamando in primo luogo la contestazione dell'interesse ad agire del dovendosi l'azione dal medesimo intrapresa qualificarsi in termini di azione di Pt_1
mero accertamento, per di più volta a conseguire l'interpretazione di una norma, assunto confermato dalla ordinanza della S.C. n. 15152/2023 del 30 maggio 2023 con cui è stata medio tempore cassata la sentenza della Corte territoriale n. 36/2018; ha comunque negato nel merito il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
in ogni caso vinte le spese.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. entrambe le parti hanno riproposto le conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta in appello.
pag. 4/11 Con comparsa conclusionale ferme le restanti conclusioni formulate, Parte_1
alla luce della ordinanza n. 15153/2023 del 30 maggio 2023, che - come detto in precedenza - ha cassato la sentenza della Corte territoriale n. 36/2018, ha sostenuto esser cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna di
[...]
al pagamento diretto delle spese di lite che con la sentenza cassata il CP_1
deducente era stato condannato a rifondere alle controparti, ma, ai fini della soccombenza virtuale nel presente giudizio della appellata ha chiesto CP_5
l'accertamento dell'obbligo della stessa di pagamento diretto delle anzidette spese portate nella sentenza cassata.
Con riferimento a tali ultime deduzioni e conclusioni, ha ribadito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento diretto e ha negato che dall'ordinanza della S.C. n. 15153/2023 derivi la cessazione della materia del contendere, peraltro invocata in comparsa conclusionale e non invece nelle note autorizzate previste dall'art. 352 c.p.c.; ha sostenuto che tanto corrobora l'eccepita carenza di interesse del Pt_1
ad instaurare il giudizio di accertamento con riferimento al quale sostiene ora la cessazione della materia del contendere.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportate ai rispettivi scritti chiedendo la rimessione al Collegio per la decisione;
il difensore dell'appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del testo della pec del 22 febbraio 2019 insieme con la comparsa conclusionale, novità che controparte ha negato.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'appello non è inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché l'impugnante ha chiesto la riforma dell'unico capo (di rigetto) della sentenza gravata, se si esclude la statuizione sulle spese, e ha indicato le censure in diritto rivolte alla sua motivazione nonché la loro rilevanza in vista della riforma invocata. Tanto basta a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 342 cit..
Tanto puntualizzato, ha mosso alla sentenza in scrutinio le seguenti Parte_1
censure:
pag. 5/11 con il primo motivo di appello ha lamentato l'omesso esame della domanda di riconoscimento del diritto previsto dal primo comma dell'art. 1917 c.c.; al riguardo ha sostenuto che il giudice a quo, pur riportando nella esposizione la richiesta avente ad oggetto il rimborso delle spese che il deducente era stato condannato a rifondere in favore di e di dalla intestata Corte di Appello Persona_2 Controparte_3
con sentenza n. 36/2018, non si era pronunciato sul punto ed ha insistito sulla pretesa rimarcando di averne provato il presupposto (e cioè la condanna alla rifusione di spese di lite in base al principio di soccombenza) ed il collegamento tra detta condanna ed il sinistro intervenuto nel periodo coperto dalla polizza per la responsabilità civile stipulata con (ora ; Controparte_2 Controparte_1 con il secondo motivo di appello ha lamentato l'omesso esame della domanda di accertamento del proprio diritto a vedersi rimborsare le spese di resistenza sostenute per difendersi nel giudizio di primo grado introdotto da contro il deducente;
Persona_2
ha, quindi, insistito anche su tale domanda in forza dell'art. 1917 c.c. ribadendo di aver provato di essersi costituito con un proprio difensore dinanzi al Tribunale di Taranto nel giudizio definito con sentenza n. 63/2010 ed ha evidenziato che tale costituzione si era rivelata utile poiché, diversamente da quanto fatto dalla sua Compagnia, aveva articolato istanze istruttorie e prodotto il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto nonché l'esito delle indagini tecniche disposte dalla Procura presso il Tribunale di
Taranto con cui si accertato che il sinistro era stato causato esclusivamente da Pt_2
;
[...]
con il terzo motivo di appello ha censurato il rigetto della domanda di accertamento del diritto a vedersi rimborsate le spese di resistenza riguardanti il giudizio di appello proposto dal deducente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 63/2010 sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta autonomamente;
sul punto ha sottolineato che tali spese sono riconducibili al disposto dell'art. 1914 c.c., il cui rimborso è doveroso in forza dell'art. 1917, co. 3, c.c.; ha aggiunto di aver dato prova della necessità di introdurre l'anzidetto giudizio di appello e ha segnalato che il giudizio parallelo, instaurato dall'esponente per conseguire il risarcimento dei danni patiti, si era concluso con la sentenza in giudicato n. 38/2019, con cui era stata accertata in via pag. 6/11 definitiva la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto antagonista;
ha dunque insistito anche su tale domanda.
Tali censure non sono idonee a giustificare la riforma della sentenza impugnata, la cui statuizione di rigetto delle domande avanzate dal va confermata sia pure con Pt_1
motivazione integrata per rispondere ai rilievi svolti in atto di appello.
In primo luogo va detto che la domanda di condanna di al Controparte_1 pagamento diretto delle spese di soccombenza poste a carico dell'impugnante ed in favore di e di dalla sentenza di questa Corte n. Persona_2 Controparte_3
36/2018 è domanda nuova che non figura nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente riportate in narrativa, non integrate in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c..
Rimane quindi assorbita la questione del venir meno delle ragioni di contesa su tale domanda, e tanto a prescindere dalla circostanza che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata formulata dall'appellante solo in comparsa conclusionale sulla base di pronuncia della S.C. allegata da sin dalla costituzione Controparte_6
nel presente giudizio mentre non ve ne è traccia in sede di precisazione delle conclusioni, non senza segnalare che sul punto non vi è l'accordo della controparte, tanto più che il stesso insiste sull'accertamento in via virtuale del fondamento Pt_1
della propria pretesa in vista della valutazione di soccombenza virtuale di Controparte_1
[...]
Passando all'esame dei motivi di appello, si rileva che non è configurabile l'omessa pronuncia lamentata dall'impugnante poiché il giudice di prime cure, sia pure argomentando senza specifiche distinzioni in ordine a spese di resistenza ed a spese di soccombenza, ha inteso rigettare la domanda riferita sia alle une sia alle altre poiché non rientranti nel disposto dell'art. 1917 c.c..
Ciò detto, in via di premessa si osserva che le pretese dell'appellante devono essere esaminate alla luce dell'art. 1917 cit. non risultando invocate clausole contrattuali.
Va poi puntualizzato che il quale assicurato convenuto in giudizio dal terzo Pt_1
danneggiato (nel caso di specie: ) in relazione al sinistro occorso in data Persona_3
30 dicembre 2001, ha agito a tutela:
pag. 7/11 1) del rivendicato diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, i.e. delle spese che l'assicurato sia condannato a pagare al terzo vittorioso, diritto scaturente ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c. dal contratto di assicurazione, con il limite del massimale pattuito, in tesi tuttavia esteso alle spese di soccombenza subite a seguito di iniziative giudiziarie intraprese dal ed in particolare alle spese poste a suo carico, in Pt_1
quanto soccombente con la sentenza di questa Corte n. 36/2018, all'esito del giudizio di appello proposto dal stesso avverso la sentenza del Tribunale di n. 63/2010 e, Pt_1
ammontanti ad euro 4.800,00 in favore di e ad euro 4.800,00 in favore di Persona_2
Controparte_3
2) del rivendicato diritto al rimborso delle spese di resistenza, i.e. delle spese sostenute
(o da sostenere) per contrastare l'iniziativa del terzo, scaturente anch'esso - in tesi - dal contratto di assicurazione, con il limite fissato dall'art. 1917, co. 3, c.c., e quindi al rimborso delle spese legali da corrispondere al proprio difensore in relazione alla rappresentanza e difesa nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Taranto, chiusosi con la sentenza n. 63/2010 citata e nel giudizio di appello proposto avverso quest'ultima sentenza, chiusosi con la sentenza a sua volta già menzionata n. 36/2028
(con riserva di agire successivamente per il rimborso delle spese del giudizio per cassazione pendente su di essa e da ultimo definito con la ordinanza n. 15152/2023 parimenti citata in precedenza).
Ebbene, con riguardo alla prima pretesa, ne va confermato il rigetto poiché la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 63/2010 è stata coltivata dal a tutela del suo proprio interesse ad accertare la Pt_1
responsabilità esclusiva di , conducente dell'altro veicolo coinvolto nel Parte_2
sinistro, al fine di evitare il rischio non espressamente enunciato dall'impugnante e comunque prospettato da controparte, consistente nell'evitare il rischio di interferenze tra il giudizio promosso da , quale terza trasportata, sia nei suoi confronti Persona_2
unitamente alla sia nei confronti del conducente e del Controparte_2
proprietario del veicolo antagonista, a bordo del quale la predetta viaggiava, nonché di con cui quest'ultimo ultimo veicolo era assicurato per la Controparte_3
r.c.a., ed il giudizio instaurato dal nei confronti del conducente e del Pt_1
pag. 8/11 proprietario del medesimo veicolo antagonista e di a tutela Controparte_3
del proprio diritto al risarcimento dei danni riportati nello stesso sinistro stradale.
Ed invero le spese dell'anzidetto giudizio di appello non rientrano tra quanto l'assicuratore si accolla ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., secondo cui
“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto, durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Non può, infatti, ritenersi consentito, in base alla norma invocata, far ricadere sull'assicuratore le conseguenze in termini di spese di soccombenza di iniziative giudiziali che l'assicurato, convenuto in giudizio con un'azione di danni, decida di intraprendere autonomamente. Al più, in ipotesi di incompleta tutela degli interessi dell'assicurato, a quest'ultimo spetterebbe azione nei confronti dell'assicuratore per farne valere l'inadempimento.
Per il resto si osserva che, come riconosciuto dalla difesa dello stesso impugnante in comparsa conclusionale, il diritto ad essere manlevato dalle somme che il è Pt_1
stato condannato a pagare alla AZ a seguito del giudizio definitosi con sentenza n.
63/2010 è stato soddisfatto da parte della sua Compagnia.
Venendo all'esame della domanda riguardante le c.d. spese di resistenza, va detto che la fattispecie oggetto di causa, riguardante - si ripete - un'ipotesi di esercizio di azione di danni nei confronti del originata da sinistro stradale, si configura in maniera Pt_1
peculiare. Ed infatti il terzo danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto danneggiante secondo quanto previsto espressamente per legge in un quadro che obbliga i proprietari di veicoli a stipulare polizze per la responsabilità civile.
Ne consegue che in tali fattispecie l'assicuratrice del veicolo, il cui conducente si assume essere il danneggiante, viene direttamente, ed obbligatoriamente, evocata in giudizio da chi si asserisca danneggiato, unitamente al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal primo. Ne consegue che, se l'assicurato si costituisce in giudizio unitamente al suo assicuratore, tanto costituisce una sua libera scelta e le spese che per conseguenza deve sostenere non possono essere riversate sull'assicuratore, il quale tutela da solo gli interessi del proprio cliente e gli interessi suoi propri (si veda Cass. 19
pag. 9/11 marzo 2015, n. 5479; si veda anche Cass. 18 gennaio 2016, n. 667 ove si pone l'accento sul fatto che l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova il suo limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti).
Né vale segnalare la circostanza che la nel costituirsi nel Controparte_2
giudizio proposto da , fece proprie le difese del medesimo Persona_2 Pt_1
oppure rimarcare l'utilità della costituzione quest'ultimo, grazie alla quale erano stati acquisiti documenti e atti di indagine penale, poiché la Compagnia, in difetto di costituzione dell'assicurato, avrebbe provveduto essa stessa a svolgere le difese necessarie (salvo rispondere per inadempimento nei confronti del ed avrebbe Pt_1
articolato le istanze istruttorie opportune, eventualmente chiedendo la collaborazione dell'assicurato, tenuto a fornirle ogni notizia e dato utile alla difesa in giudizio.
Diverso è, invece, il caso in cui il danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore, costituente l'ipotesi ordinaria disciplinata dall'art. 1917 c.c., in cui il danneggiato conviene in giudizio l'asserito danneggiante e questi deve costituirsi in giudizio e chiamare in causa il proprio assicuratore in garanzia per essere manlevato. In siffatta ipotesi il danneggiato sostiene spese di resistenza necessarie in quanto funzionali, oltre che a dare la propria versione dei fatti ed a svolgere le difese, eccezioni e contestazioni di cui è in prima battura onerato, all'esercizio dell'azione di garanzia.
Va dunque confermato anche il rigetto della domanda volta all'accertamento del diritto ad ottenere da le c.d. spese di resistenza. Controparte_1
Un'ultima notazione: presupponendo la statuizione di rigetto della domanda nel merito, nella sua duplice articolazione, l'ammissibilità della stessa, la Compagnia, ove intenzionata ad insistere sulla questione della proponibilità di domanda avente ad oggetto l'interpretazione di una norma, non avrebbe potuto limitarsi alla sua riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, difesa o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il particolare atteggiarsi della vicenda a monte delle pretese avanzate dal in Pt_1
primo grado giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite del pag. 10/11 presente grado, anche considerata l'integrazione della motivazione della sentenza scrutinata resasi necessaria alla luce dei rilievi critici mossi dal mentre in base Pt_1
al principio di soccombenza va posta a carico di quest'ultimo la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività processuali svolte (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e del valore dichiarato della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2485/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 6 ottobre
2022, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna alla rifusione in favore di della residua metà Parte_1 Controparte_1 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11