Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 29173/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29173 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici;
vertente
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro temore, con sede in Bacoli (NA) alla
Via Cuma n. 298, elettivamente domiciliata in Bacoli (NA), al Viale
Vanvitelli n. 23, presso lo studio dell'Avv. Edmondo Russo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
c.r., C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Maddaloni alla via della Pescara, 24, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via XXXI Maggio, n. 29, presso lo studio dell'avv. Claudio Ciervo, dal quale è rappresentata e difesa,
in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
(di seguito proponeva Parte_2 Parte_3
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
6392/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04-09-2019 e notificato in data 06-09-2019, in forza del quale l'opponente era stata condannata a pagare a favore della la somma di € Controparte_1
6.150,00 oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. L.vo 231/02 e spese del procedimento per il pagamento del saldo lavori di cui al preventivo nr. 10/2019 del 10-03-2019 ad oggetto la realizzazione e il montaggio di una copertura in ferro di ml 15 nell'area antistante al bar della società opponente.
A fondamento dell'opposizione la deduceva: 1) Parte_3
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, di cui all'art. 634 c.p.c., e la conseguente sua nullità, per difetto di prova scritta;
2) la non debenza delle somme ingiunte a causa dell'inadempimento dell'opposta.
La si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1
avverse deduzioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'11-06-2020 veniva disattesa l'istanza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
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Espletate le prove orali. la causa era quindi rimessa in decisione all'udienza del 13-02-2025 con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c
Così ripercorsi i termini della questione, preliminarmente è da ritenere destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla carenza dei requisiti di prova del credito ingiunto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. necessari per l'emissione del decreto.
Invero, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, rilevante per la determinazione delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza. Pertanto, l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
23.07.2014 n. 16767).
Nella specie si rileva la piena ammissibilità del decreto essendo lo stesso fondato su prova scritta ( cfr. fattura nr. 24 FE di € 8.150,00,
l'estratto analitico delle scritture contabili versati in atti nonché preventivo dei lavori del 10-03-2019).
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, come le fatture, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione.
Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
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Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli, 31/03/2016 n.4082, Trib.
Novara, 11/10/2016).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cass.civile, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civile, sez., 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. civile, 3 febbraio 2006,
n. 2421).
Nella fattispecie in esame parte opponente non ha contestato la sussistenza di un contratto corrente tra le parti ed avente ad oggetto la realizzazione e il montaggio di una copertura in ferro di ml 15 nell'area centrale antistante al bar tant'è vero che ne ha Pt_3 dedotto l'inadempimento da parte dell'opposta.
Con riferimento ai fatti non contestati va richiamato il disposto dell'art. 115 c.p.c. secondo cui “Le circostanze e i fatti affermati e prospettati da una delle parti processuali nei propri atti difensivi devono essere assunti come pacifici dall'organo giudicante, senza bisogno di alcuna prova a riguardo, quando gli stessi fatti non siano stati tempestivamente contestati dalla controparte. Ciò in forza del principio di non contestazione, ex articolo 115 c.p.c. Il giudice ha
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invero l'obbligo di basare la propria decisione su dei fatti, affermati da uno degli attori del processo e non accompagnati da elementi di prova volti a dimostrarne la sussistenza, su cui non vi sia stata tempestiva e specifica contestazione a opera della controparte. Tali fatti, non contestati, debbono assumersi come pacifici. Il principio di non contestazione «deve intendersi come onere di contestazione tempestiva dei fatti ex adverso dedotti»; corollario di tale principio è la «non necessità di prova dei fatti suddetti, in quanto imposti al giudice come fatti pacifici» (Corte di cassazione nella sentenza n.
1144/16). L'onere di contestazione (con la relativa conseguenza, per il giudice, di dover ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale, poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore letterale degli articoli 115 c.p.c. («il giudice deve porre a fondamento della decisione... i fatti non specificatamente contestati») e 167 c.p.c.
(«nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda»), ma anche sul carattere dispositivo del processo stesso, che comporta una struttura dialettica a catena.
Tale principio è del resto corollario del più generale principio di economia che deve sempre informare il processo, alla luce del novellato art. 111 della Costituzione, che impone alle parti processuali di collaborare alla ragionevole durata dello stesso, immediatamente delimitando, ove possibile, lo spazio della materia realmente controversa”.
A tanto deve aggiungersi che il preventivo versato in atti dalla società opposta (tardivamente contestato dall'opponente per quanto si dirà infra) descrive con sufficiente precisione i lavori commessi ed il relativo prezzo e, pertanto, ha valore di contratto essendo sottoscritto per accettazione dall'amministratore della Pt_3
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Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provata l'esistenza del titolo posto a base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Deve tuttavia ricordarsi che, con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., il giudice deve sempre valutare se essa costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a
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tale fine rilevanza, seppure non decisiva, il fatto che la giustificazione del rifiuto nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non durante l'esecuzione del contratto;
e comunque rilevando che l'altrui inadempimento risulti essenziale per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento del contratto (cfr. Cass. civ., sez.
II, 18 maggio 1988, n. 3465; Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1986, n.
5459).
Alla stregua dei rilievi che precedono si ritiene che l'asserito inadempimento dell'opposta sia infondato.
Del resto, pur volendo considerare il disconoscimento della firma apposta in calce al preventivo esibito dall'opposta, si osserva che il disconoscimento deve essere effettuato mediante una dichiarazione, non oltre la prima udienza o risposta successiva all'acquisizione probatoria del documento. Nella specie, invece,
l'opposta benché abbia provveduto a depositare il predetto preventivo sin dalla sua costituzione, il disconoscimento è stato operato da Pt_3
solo in sede di interrogatorio formale e, dunque, tardivamente.
[...]
In ogni caso si osserva che, il disconoscimento della firma apposta al preventivo dei lavori del 10-03-2019 appare del tutto generico: infatti, più di una firma si tratta di una sigla o di un segno grafico apposto su timbro proprio della società opponente.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214
c.p.c. , deve avvenire in modo formale ed inequivoco, ed è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. Sez. 3, Sent. n. 12448/2012). Inoltre, il disconoscimento relativo alla sottoscrizione che compare sul preventivo è, comunque, irrilevante ai fini del decidere, atteso che la stessa possa essere stata apposta anche da soggetti diversi dal legale
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rappresentante della società opponente, ben potendo il contratto concludersi anche qualora l'accordo sia stato concluso da soggetto a tal fine preposto. Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente e fondato sulla mera non riconducibilità al legale rappresentante della sottoscrizione apposta sul preventivo oltre ad essere tardivo non risulta decisivo.
Alla luce, dunque, di quanto innanzi rilevato deve ritenersi provato nei suoi fatti costitutivi il credito vantato dalla società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
nei confronti di a c.r. e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CPA nelle aliquote previste, con attribuzione all'avvocato Claudio
Ciervo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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