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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 670/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
15.10.1961, (C.F. ), residenti in Castelnuovo Cilento (SA) alla C.F._2 via Tempone Chiarasso n. 23/A, entrambi rappresentati e difesi dall' AVV.
BRIGIDA MARRA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3
Scafati (SA) alla Via Giacomo Matteotti n.52, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 20.12.2024-17.01.2025 e 21.02.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 20.12.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Novi
Velia (SA), il 07 aprile 1983, trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 2, Parte II,
Serie B, Volume 1, dell'anno 1983, optando per il regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano a Vallo della Lucania (SA), il 29/11/1983 il primogenito della coppia, sig. il 07/11/1985, a Vallo della Lucania Persona_1
(SA), la figlia ed il 06/01/1987, a Vallo della Lucania (SA), Persona_2
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che Parte_3
l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza che ha determinato l'allontanamento dalla casa coniugale, a far tempo dall'anno 2018, del sig.
. Parte_2
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. , che già sin dall'anno 2018 non vive nella casa coniugale, ha Parte_2 stabilito la propria dimora in Castelnuono Cilento (SA) in via Tempone Chiarasso altro appartamento nello stesso stabile;
3. I coniugi e Parte_2 Parte_1 concordano di rinunciare a qualsiasi titolo di assegno di mantenimento per entrambi.
4. Ogni altra questione economica è stata già risolta in precedenza e gli stessi dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, né residuano beni di proprietà dell'uno in possesso dell'altro…”.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 19.2.2025, le parti chiedevano recepirsi gli accordi di cui al ricorso introduttivo, così come così come parzialmente modificate (verbale di udienza del 19.02.2025) con espunzione della clausola attinente all'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2) del ricorso introduttivo che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta, e – fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza con provvedimento assunto in pari data, su richiesta del procuratore costituito, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, tra l'altro, già concretizzata con l'allontanamento dalla casa coniugale del sig. far tempo dall'anno 2018. Pt_2
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 Parte_2
, coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di Novi Velia (SA), il
[...]
07 aprile 1983, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Castelnuovo Cilento (SA) al n. 2, Parte II, Serie B, Volume 1, dell'anno 1983 alle condizioni congiunte riportate in ricorso, così come modificate in sede di udienza presidenziale;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo Cilento
(SA), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; 3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni