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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6983/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023626691000 SPESE GIUDIZIO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 5/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Rende, proponeva impugnazione avverso l'atto N. 0342024 0023631547001 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, notificato in data 9/9/2024, con il quale è stato richiesto il versamento di euro 11.825,86 a titolo di Registro imposta successione ed euro 3456,90 a titolo di Registro imposta suc val. globale sanzione pecuniaria 3456,90 ed euro 10825,00 a titolo di interessi tasse e imposte indirette.
Deduceva:
--- Intervenuta prescrizione, prima della notifica della cartella di pagamento nessun avviso e/o atto prodromico è stato notificato al contribuente, lasciando decorrere inutilmente il termine di 10 anni utile alla prescrizione.
--- Difetto di legittimazione passiva atteso che il ricorrente non è erede di Nominativo_1 deceduto il 25.07.2012, giusta Testamento pubblico del 1/3/2012 per atto notar Nominativo_2 che istituisce eredi universali i figli Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, ma non Ricorrente_1, odierno ricorrente, inoltre il medesimo non ha mai accettato l'eredità.
--- Difetto di motivazione, ai sensi della legge 241/1990, nulla è specificato in ordine agli immobili di cui si discorre.
--- Riunione dei procedimenti che hanno per oggetto le cartella numero 0342024 0023631547001 e cartella numero 0342024 0023626691000.
Alla stregua delle considerazioni svolte, chiedeva annullarsi l'atto emesso vittoria di spese con distrazione.
Gli enti intimati non si costituivano. All'odierna seduta, svoltasi in camera di consiglio, questo Giudice tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso così come proposto non appare ammissibile, appare incerta la causa petendi della domanda proposta.
Il ricorrente si oppone alla cartella n. 03420240023626691000 recante l'importo della somma di € 505,88
a titolo di sanzioni anno 1999 per condanna alle spese processuali a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza n. 741/032/2013, depositata il 09/12/2013, mentre dal contesto dell'atto sembra che il credito del Fisco derivi dal mancato versato del tributo dovuto quale imposta di Registro e successione - Atto n. 0342024 0023631547001 recante la somma di € 11.825,86.
Dal contesto dell'atto sembrerebbe che l'odierno ricorrente sia erede di Nominativo_1 la cui eredità ha mai accettato, pertanto, non tenuto al pagamento della relativa successione richiesta con avviso di liquidazione n. 99/00460/001654/001 successione anno di imposta 1999. Eccepiva, altresì l'intervenuta prescrizione del credito. Poiché gli atti richiamati in ricorso, sebbene ne sia stata dichiara la produzione in giudizio non sono stati prodotti, vi è incertezza sulla domanda e conseguentemente su cosa questa Corte debba deliberare.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La pec inviata ad Agenzia delle Entrate, risulta accettata dal sistema ma manca la ricevuta di avvenuta consegna. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto da Ricorrente_1, così provvede: Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6983/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023626691000 SPESE GIUDIZIO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 5/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Rende, proponeva impugnazione avverso l'atto N. 0342024 0023631547001 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, notificato in data 9/9/2024, con il quale è stato richiesto il versamento di euro 11.825,86 a titolo di Registro imposta successione ed euro 3456,90 a titolo di Registro imposta suc val. globale sanzione pecuniaria 3456,90 ed euro 10825,00 a titolo di interessi tasse e imposte indirette.
Deduceva:
--- Intervenuta prescrizione, prima della notifica della cartella di pagamento nessun avviso e/o atto prodromico è stato notificato al contribuente, lasciando decorrere inutilmente il termine di 10 anni utile alla prescrizione.
--- Difetto di legittimazione passiva atteso che il ricorrente non è erede di Nominativo_1 deceduto il 25.07.2012, giusta Testamento pubblico del 1/3/2012 per atto notar Nominativo_2 che istituisce eredi universali i figli Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, ma non Ricorrente_1, odierno ricorrente, inoltre il medesimo non ha mai accettato l'eredità.
--- Difetto di motivazione, ai sensi della legge 241/1990, nulla è specificato in ordine agli immobili di cui si discorre.
--- Riunione dei procedimenti che hanno per oggetto le cartella numero 0342024 0023631547001 e cartella numero 0342024 0023626691000.
Alla stregua delle considerazioni svolte, chiedeva annullarsi l'atto emesso vittoria di spese con distrazione.
Gli enti intimati non si costituivano. All'odierna seduta, svoltasi in camera di consiglio, questo Giudice tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso così come proposto non appare ammissibile, appare incerta la causa petendi della domanda proposta.
Il ricorrente si oppone alla cartella n. 03420240023626691000 recante l'importo della somma di € 505,88
a titolo di sanzioni anno 1999 per condanna alle spese processuali a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza n. 741/032/2013, depositata il 09/12/2013, mentre dal contesto dell'atto sembra che il credito del Fisco derivi dal mancato versato del tributo dovuto quale imposta di Registro e successione - Atto n. 0342024 0023631547001 recante la somma di € 11.825,86.
Dal contesto dell'atto sembrerebbe che l'odierno ricorrente sia erede di Nominativo_1 la cui eredità ha mai accettato, pertanto, non tenuto al pagamento della relativa successione richiesta con avviso di liquidazione n. 99/00460/001654/001 successione anno di imposta 1999. Eccepiva, altresì l'intervenuta prescrizione del credito. Poiché gli atti richiamati in ricorso, sebbene ne sia stata dichiara la produzione in giudizio non sono stati prodotti, vi è incertezza sulla domanda e conseguentemente su cosa questa Corte debba deliberare.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La pec inviata ad Agenzia delle Entrate, risulta accettata dal sistema ma manca la ricevuta di avvenuta consegna. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto da Ricorrente_1, così provvede: Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino