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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1630/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Maria Rosaria Pilla;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Valentina Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2024, parte ricorrente in epigrafe, dedotta la propria invalidità in misura dell'80% e il possesso del requisito contributivo, si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, CP_ conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione oltre accessori di legge, spese e competenze di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva CP_ l' che chiedeva rigettarsi il ricorso di cui deduceva la infondatezza per carenza dei requisiti sanitari, e contributivi e, in seguito a rettifica di cui alle note scritte del 4.9.2024, dei soli requisiti sanitari;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, nel termine di un anno dal riconoscimento dell'invalidità.
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario e richiesti chiarimenti al consulente sulla base dei rilievi sollevati da parte ricorrente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n.
503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità>
(cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del contestato requisito sanitario, il Consulente dopo la verifica delle condizioni cliniche generali del ricorrente, l'espletamento della CTU e il deposito della relazione integrativa di chiarimento disposta all'udienza del 28.2.2025, confermava la diagnosi già originariamente formulata dichiarando che è Parte_1 affetto da: “Esiti di interventi chirurgici di laminectomia e discectomia L4-L5 e di meniscectomia ginocchio destro in soggetto con segni clinici e strumentali di artrosi lombare con ernie multiple, acromion-claveare sinistra
e di gonartrosi bilaterale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pseudoafachia occhio sinistro per trauma in età infantile con visus attuale 1/60 n.c.c.l.; visus 10/10 corretto con lenti occhio destro. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica;
Recente diagnosi di diabete mellito tipo II. Esaminata la documentazione medica in atti, con particolare riferimento alle certificazioni del 28.10.2024, 04.07.2024,
20.06.2024, 25.07.2024, 27.08.2024, oggetto dei rilievi dell'istante, e ribadendo la predetta diagnosi, il tecnico ha poi concluso ritenendo che le infermità accertate non sono di grado sufficiente a far ritenere raggiunta la percentuale dell'80% richiesta dalla legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
A tal proposito ha osservato che il visus ridotto ad 1/60 a sinistra e di 10/10, era stato corretto con lenti a destra;
l'esame spirometrico, effettuato a dicembre 2023, era risultato nella norma e i passaggi posturali e la deambulazione autonomi;
l'ipertensione arteriosa controllata dalla terapia farmacologica con calcio antagonista e sartanico;
il diabete mellito di tipo II, recentemente diagnosticato, trattato con ipoglicemizzanti.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, anche alla luce dei chiarimenti forniti con relazione integrativa, in quanto tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete e conducono a ritenere che non sia residuato, in capo al ricorrente, un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Si precisa che del tutto inconferente è “il dissenso” manifestato dalla difesa della ricorrente con note del 2.4.2025 non vertendosi in fattispecie di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c..
Parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. CP_ Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate con separato
Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, a carico dell'
Così deciso in Salerno, il 4.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1630/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Maria Rosaria Pilla;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Valentina Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2024, parte ricorrente in epigrafe, dedotta la propria invalidità in misura dell'80% e il possesso del requisito contributivo, si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, CP_ conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione oltre accessori di legge, spese e competenze di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva CP_ l' che chiedeva rigettarsi il ricorso di cui deduceva la infondatezza per carenza dei requisiti sanitari, e contributivi e, in seguito a rettifica di cui alle note scritte del 4.9.2024, dei soli requisiti sanitari;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, nel termine di un anno dal riconoscimento dell'invalidità.
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario e richiesti chiarimenti al consulente sulla base dei rilievi sollevati da parte ricorrente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n.
503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità>
(cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del contestato requisito sanitario, il Consulente dopo la verifica delle condizioni cliniche generali del ricorrente, l'espletamento della CTU e il deposito della relazione integrativa di chiarimento disposta all'udienza del 28.2.2025, confermava la diagnosi già originariamente formulata dichiarando che è Parte_1 affetto da: “Esiti di interventi chirurgici di laminectomia e discectomia L4-L5 e di meniscectomia ginocchio destro in soggetto con segni clinici e strumentali di artrosi lombare con ernie multiple, acromion-claveare sinistra
e di gonartrosi bilaterale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pseudoafachia occhio sinistro per trauma in età infantile con visus attuale 1/60 n.c.c.l.; visus 10/10 corretto con lenti occhio destro. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica;
Recente diagnosi di diabete mellito tipo II. Esaminata la documentazione medica in atti, con particolare riferimento alle certificazioni del 28.10.2024, 04.07.2024,
20.06.2024, 25.07.2024, 27.08.2024, oggetto dei rilievi dell'istante, e ribadendo la predetta diagnosi, il tecnico ha poi concluso ritenendo che le infermità accertate non sono di grado sufficiente a far ritenere raggiunta la percentuale dell'80% richiesta dalla legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
A tal proposito ha osservato che il visus ridotto ad 1/60 a sinistra e di 10/10, era stato corretto con lenti a destra;
l'esame spirometrico, effettuato a dicembre 2023, era risultato nella norma e i passaggi posturali e la deambulazione autonomi;
l'ipertensione arteriosa controllata dalla terapia farmacologica con calcio antagonista e sartanico;
il diabete mellito di tipo II, recentemente diagnosticato, trattato con ipoglicemizzanti.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, anche alla luce dei chiarimenti forniti con relazione integrativa, in quanto tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete e conducono a ritenere che non sia residuato, in capo al ricorrente, un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Si precisa che del tutto inconferente è “il dissenso” manifestato dalla difesa della ricorrente con note del 2.4.2025 non vertendosi in fattispecie di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c..
Parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. CP_ Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate con separato
Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, a carico dell'
Così deciso in Salerno, il 4.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio