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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/09/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537/2019 del R.G.A.C. pendente
TRA rapp.to e difeso dall'Avv. De Riso Margherita C.F. Parte_1
, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di C.F._1
Stabia alla Via Tavernola n.41B
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Bussi presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 40
RESISTENTE
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare ex art. CP_1
13, comma 1 e 2 della L. 431/98, la nullità dell'accordo verbale tra il locatore CP_1 ed il conduttore per il pagamento di un canone di locazione
[...] Parte_1 maggiore di quello concordato nel contratto regolarmente registrato;
- Per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a CP_1 titolo di canoni di locazione dal 1.9.2006 fino al 31.8.2018 per un importo complessivo di euro 64.950,00 oltre interessi.
A sostegno della domanda l'attore ha, in sintesi, esposto: -di aver condotto in locazione dall'1.9.2006 un immobile sito in Castellammare di Stabia di proprietà di;
CP_1 - che il contratto di locazione registrato stipulato in data 1.9.2006 e registrato il
5.6.2006 prevedeva un canone di locazione annuo di euro 1.800,00 da corrispondersi in dodici rate mensili di euro 150,00 ed ai sensi dell'art. 10 il versamento di un deposito cauzionale di euro 300 mila;
- in virtù di un accordo verbale al locatore veniva, in realtà, versata, in contanti, una cauzione di euro 1.200, 00 e mensilmente un canone mensile di euro 500,00 per il primo anno, euro 600,00 per il secondo anno, euro 610,00 per il terzo anno, euro 630,00 per il quarto anno, euro 645,00 per il quinto anno ed dal sesto anno in poi euro 660,00; - che il canone veniva versato in contanti nelle mani del locatore, presso il negozio sito in Castellammare di Stabia, senza che fosse rilasciata alcuna ricevuta;
- a seguito della intimazione di sfratto per finita locazione, il Tribunale convalidava la fine del rapporto di locazione per la data del 31.8.2018; - di aver pertanto diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 13 L. 431/98 dell'importo di euro 64.950,00 per canoni versati in eccedenza dall'inizio del rapporto fino al termine della locazione (31.8.2018) attesa la nullità della pattuizione di determinazione del canone in misura superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto contestando gli assunti avversi, concludendo per il rigetto della domanda.
Nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale il convenuto ha dedotto: - la mancata prova del maggior canone concordato e corrisposto risultando, invece, dagli estratti conto depositati, la corresponsione da parte del conduttore, per tre anni consecutivi, dell'importo di euro 201,81 di cui euro 1,81 per bollo, per canone di locazione come previsto in contratto;
- il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dovuti, per circa due anni e fino al 18.12.2017, data in cui corrispondeva l'importo di euro 1.940,00 per i canoni arretrati, come da quietanza di pagamento;
-
l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del presunto credito vantato dal conduttore, quanto meno dal 2006 e fino al 2016. Con la spiegata domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento di euro 6.200,00 per canoni non corrisposti nell'anno
2016, 2017 e 2018 nonché dell'ulteriore importo di euro 9.200,00 di cui euro 6.200,00 quale indennità dovuta dal convenuto in riconvenzionale avendo continuato a detenere l'immobile, sine titulo, dal 31.8.2018 al 26.2.2019, data dell'effettivo rilascio nonché per la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e della conseguente pag. 2/4 impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene, indennità da commisurarsi al valore medio di mercato di locazione per la categoria, dimensione e collocazione dell'immobile, oltre alle spese condominiali sostenute forfettariamente determinata in euro 3.000,00.
Il precedente giudice disponeva il mutamento di rito e, per effetto della spiegata domanda riconvenzionale differiva la prima udienza.
All'esito della condotta istruttoria, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in merito alla quale le parti formulavano rispettive controproposte.
All'esito di rinvio disposto su richiesta delle parti per la pendenza di trattative, nelle note scritte depositate in vista dalla udienza cartolare del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta transazione tra le parti con compensazione delle spese, per cui la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti per effetto dell'accordo concluso nel corso del giudizio.
E' consolidato il principio per cui il giudice può., in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa (come avvenuto nel caso di specie) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ( cfr. Cass., 2.8.2004 n.
14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826).
Poiché l'accordo concluso delle parti include anche le spese del presente giudizio, le stesse si dichiarano compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 537/2019 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per i motivi sopra indicati e per l'effetto estinto il giudizio;
pag. 3/4 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata, il 25.9.2025 Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537/2019 del R.G.A.C. pendente
TRA rapp.to e difeso dall'Avv. De Riso Margherita C.F. Parte_1
, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di C.F._1
Stabia alla Via Tavernola n.41B
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Bussi presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 40
RESISTENTE
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare ex art. CP_1
13, comma 1 e 2 della L. 431/98, la nullità dell'accordo verbale tra il locatore CP_1 ed il conduttore per il pagamento di un canone di locazione
[...] Parte_1 maggiore di quello concordato nel contratto regolarmente registrato;
- Per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a CP_1 titolo di canoni di locazione dal 1.9.2006 fino al 31.8.2018 per un importo complessivo di euro 64.950,00 oltre interessi.
A sostegno della domanda l'attore ha, in sintesi, esposto: -di aver condotto in locazione dall'1.9.2006 un immobile sito in Castellammare di Stabia di proprietà di;
CP_1 - che il contratto di locazione registrato stipulato in data 1.9.2006 e registrato il
5.6.2006 prevedeva un canone di locazione annuo di euro 1.800,00 da corrispondersi in dodici rate mensili di euro 150,00 ed ai sensi dell'art. 10 il versamento di un deposito cauzionale di euro 300 mila;
- in virtù di un accordo verbale al locatore veniva, in realtà, versata, in contanti, una cauzione di euro 1.200, 00 e mensilmente un canone mensile di euro 500,00 per il primo anno, euro 600,00 per il secondo anno, euro 610,00 per il terzo anno, euro 630,00 per il quarto anno, euro 645,00 per il quinto anno ed dal sesto anno in poi euro 660,00; - che il canone veniva versato in contanti nelle mani del locatore, presso il negozio sito in Castellammare di Stabia, senza che fosse rilasciata alcuna ricevuta;
- a seguito della intimazione di sfratto per finita locazione, il Tribunale convalidava la fine del rapporto di locazione per la data del 31.8.2018; - di aver pertanto diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 13 L. 431/98 dell'importo di euro 64.950,00 per canoni versati in eccedenza dall'inizio del rapporto fino al termine della locazione (31.8.2018) attesa la nullità della pattuizione di determinazione del canone in misura superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto contestando gli assunti avversi, concludendo per il rigetto della domanda.
Nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale il convenuto ha dedotto: - la mancata prova del maggior canone concordato e corrisposto risultando, invece, dagli estratti conto depositati, la corresponsione da parte del conduttore, per tre anni consecutivi, dell'importo di euro 201,81 di cui euro 1,81 per bollo, per canone di locazione come previsto in contratto;
- il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dovuti, per circa due anni e fino al 18.12.2017, data in cui corrispondeva l'importo di euro 1.940,00 per i canoni arretrati, come da quietanza di pagamento;
-
l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del presunto credito vantato dal conduttore, quanto meno dal 2006 e fino al 2016. Con la spiegata domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento di euro 6.200,00 per canoni non corrisposti nell'anno
2016, 2017 e 2018 nonché dell'ulteriore importo di euro 9.200,00 di cui euro 6.200,00 quale indennità dovuta dal convenuto in riconvenzionale avendo continuato a detenere l'immobile, sine titulo, dal 31.8.2018 al 26.2.2019, data dell'effettivo rilascio nonché per la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e della conseguente pag. 2/4 impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene, indennità da commisurarsi al valore medio di mercato di locazione per la categoria, dimensione e collocazione dell'immobile, oltre alle spese condominiali sostenute forfettariamente determinata in euro 3.000,00.
Il precedente giudice disponeva il mutamento di rito e, per effetto della spiegata domanda riconvenzionale differiva la prima udienza.
All'esito della condotta istruttoria, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in merito alla quale le parti formulavano rispettive controproposte.
All'esito di rinvio disposto su richiesta delle parti per la pendenza di trattative, nelle note scritte depositate in vista dalla udienza cartolare del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta transazione tra le parti con compensazione delle spese, per cui la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti per effetto dell'accordo concluso nel corso del giudizio.
E' consolidato il principio per cui il giudice può., in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa (come avvenuto nel caso di specie) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ( cfr. Cass., 2.8.2004 n.
14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826).
Poiché l'accordo concluso delle parti include anche le spese del presente giudizio, le stesse si dichiarano compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 537/2019 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per i motivi sopra indicati e per l'effetto estinto il giudizio;
pag. 3/4 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata, il 25.9.2025 Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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