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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 352/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Botticelli e Alessandra Annibali, elettivamente domiciliato nello studio legale sto in Fermo, Corso Cefalonia n. 31;
-ricorrente- E (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Controparte_1 C.F._2
Felicione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Roseto degli Abruzzi (TE) Via Fonte della Marina n. 17;
-resistente-
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI All'udienza del 24.06.2025 ex art. 473-bis.22 u.c. i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia sullo status di divorzio.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio con contratto a Roma il 15/11/2002 - trascritto Controparte_1 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, numero 03056, parte 1, serie 01, anno 2002. A sostegno della domanda lo stesso ha dedotto in particolare che: a) dall'unione coniugale sono nati tre figli il 03/11/2003, il 10/06/2005 e il 30/11/2007; b) a Persona_1 Persona_2 Persona_3 decorrere alla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 1890/2018 ( nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza parziale di separazione pagina 1 di 3 n. 494/2022 emessa il 26/05/2022 i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis; c) nell'ambito del medesimo procedimento di separazione con il provvedimento del 16.06.2013 è stata altresì revocata l'assegnazione - disposta con ordinanza Presidenziale del 14.05.2019 - della casa coniugale in quanto i figli avevano trasferito la loro residenza con la nell'appartamento di proprietà della madre di quest'ultima sito a Fermo, Via Ottorino CP_1
Respighi n. 2; d) sotto il profilo economico il è imprenditore, titolare di quote azionarie in diverse Pt_1 società ed è proprietario di diversi beni immobili mentre la svolge l'attività di promoter CP_1 telefonica ed è proprietaria di beni immobili. Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con riguardo alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, di disporre: i) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_3 presso la madre;
ìì) la regolamentazione del diritto di visita del padre ai figli;
iii) l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla coniuge un assegno di Pt_1 complessivi euro 750,00 (pari ad euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii)“Assegno unico al 50% tra i genitori come per legge “ ; iv) “Quanto ad eventuali Richieste di Assegno Divorzile da parte della sig.ra per i motivi esposti in narrativa: rigettare l'eventuale CP_1 domanda”. La resistente nel costituirsi in giudizio senza opporsi alla domandata pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie chiedendo in particolare di “- disporre, l'affidamento condiviso del minore ai due genitori, confermando il collocamento prevalente presso la madre, Per_3 con conferma dell'addebito al sig del mantenimento dei tre figli per la somma Parte_1 complessiva di €uro 1.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria e oneri, dello stesso, previsti per legge, così si dica, ugualmente, per la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come previsto dalle convenzioni adottate dal Tribunale di Fermo;
- disporre, sempre secondo le convenzioni, circa i doveri di visita unitamente alle corresponsabilità del sig. , in primis nei confronti del figlio ancora Parte_1 minorenne, ma anche verso gli altri due già maggiorenni;
- accertare e ordinare, il diritto alla corresponsione da parte del Sig. , dell'assegno divorzile, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, per le ragioni in fatto e diritto, debitamente rappresentate in narrativa, con accertamento
[...] delle somma, calcolato secondo i criteri della normativa vigente”. Le memorie 473 bis17 c.p.c. depositate dalle parti non hanno ampliato il thema disputandum. Alla prima udienza di comparizione del 24/06/2025 le parti domandavano si pronunciare sentenza sullo status. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza il Giudice istruttore, quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c., riteneva non sussistenti presupposti per la modifica in via d'urgenza delle condizioni stabilite in sede di separazione, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
*** Dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo deve ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita. Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo (cfr. sentenza di separazione n. 494/2022 pubbl. il 09/09/2022 in atti), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898
pagina 2 di 3 La causa dev'essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 15/11/2002 tra e Parte_1
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, numero Controparte_1
03056, parte 1, serie 01, anno 2002. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza. DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 352/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Botticelli e Alessandra Annibali, elettivamente domiciliato nello studio legale sto in Fermo, Corso Cefalonia n. 31;
-ricorrente- E (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Controparte_1 C.F._2
Felicione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Roseto degli Abruzzi (TE) Via Fonte della Marina n. 17;
-resistente-
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI All'udienza del 24.06.2025 ex art. 473-bis.22 u.c. i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia sullo status di divorzio.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio con contratto a Roma il 15/11/2002 - trascritto Controparte_1 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, numero 03056, parte 1, serie 01, anno 2002. A sostegno della domanda lo stesso ha dedotto in particolare che: a) dall'unione coniugale sono nati tre figli il 03/11/2003, il 10/06/2005 e il 30/11/2007; b) a Persona_1 Persona_2 Persona_3 decorrere alla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 1890/2018 ( nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza parziale di separazione pagina 1 di 3 n. 494/2022 emessa il 26/05/2022 i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis; c) nell'ambito del medesimo procedimento di separazione con il provvedimento del 16.06.2013 è stata altresì revocata l'assegnazione - disposta con ordinanza Presidenziale del 14.05.2019 - della casa coniugale in quanto i figli avevano trasferito la loro residenza con la nell'appartamento di proprietà della madre di quest'ultima sito a Fermo, Via Ottorino CP_1
Respighi n. 2; d) sotto il profilo economico il è imprenditore, titolare di quote azionarie in diverse Pt_1 società ed è proprietario di diversi beni immobili mentre la svolge l'attività di promoter CP_1 telefonica ed è proprietaria di beni immobili. Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con riguardo alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, di disporre: i) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_3 presso la madre;
ìì) la regolamentazione del diritto di visita del padre ai figli;
iii) l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla coniuge un assegno di Pt_1 complessivi euro 750,00 (pari ad euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii)“Assegno unico al 50% tra i genitori come per legge “ ; iv) “Quanto ad eventuali Richieste di Assegno Divorzile da parte della sig.ra per i motivi esposti in narrativa: rigettare l'eventuale CP_1 domanda”. La resistente nel costituirsi in giudizio senza opporsi alla domandata pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie chiedendo in particolare di “- disporre, l'affidamento condiviso del minore ai due genitori, confermando il collocamento prevalente presso la madre, Per_3 con conferma dell'addebito al sig del mantenimento dei tre figli per la somma Parte_1 complessiva di €uro 1.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria e oneri, dello stesso, previsti per legge, così si dica, ugualmente, per la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come previsto dalle convenzioni adottate dal Tribunale di Fermo;
- disporre, sempre secondo le convenzioni, circa i doveri di visita unitamente alle corresponsabilità del sig. , in primis nei confronti del figlio ancora Parte_1 minorenne, ma anche verso gli altri due già maggiorenni;
- accertare e ordinare, il diritto alla corresponsione da parte del Sig. , dell'assegno divorzile, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, per le ragioni in fatto e diritto, debitamente rappresentate in narrativa, con accertamento
[...] delle somma, calcolato secondo i criteri della normativa vigente”. Le memorie 473 bis17 c.p.c. depositate dalle parti non hanno ampliato il thema disputandum. Alla prima udienza di comparizione del 24/06/2025 le parti domandavano si pronunciare sentenza sullo status. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza il Giudice istruttore, quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c., riteneva non sussistenti presupposti per la modifica in via d'urgenza delle condizioni stabilite in sede di separazione, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
*** Dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo deve ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita. Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo (cfr. sentenza di separazione n. 494/2022 pubbl. il 09/09/2022 in atti), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898
pagina 2 di 3 La causa dev'essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 15/11/2002 tra e Parte_1
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, numero Controparte_1
03056, parte 1, serie 01, anno 2002. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza. DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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