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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6637/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via A. Parte_1
Diaz n.125 presso lo studio dell'avvocato Raffaele Boccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla Via Aldo CP_1
Moro n.19 presso lo studio dell'avv. Dario Areniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA NONCHE'
in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Terzigno al viale Palladio n. 1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. TERZA CHIAMATA IN CAUSA NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce. INTERVENTORE VOLONTARIO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.12.2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentir dichiarare la sua CP_1 esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso verificatosi in data 7.1.2019 nell'immobile che lo stesso conduceva in locazione in Poggiomarino al Viale Manzoni n. 22, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, quantificati nel corso del giudizio, il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, lo stesso evidenziava che nella qualità di titolare della ditta individuale Wildlife di , prendeva in locazione l'immobile sito in Parte_1
Poggiomarino al Viale Manzoni n. 22 di proprietà di Parte_2 adibendolo a negozio per la vendita di animali esotici, pesci tropicali, e toelettatura cani. Aggiungeva che in data 7.1.2019 a causa di una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di ove erano in corso CP_1 dei lavori di ristrutturazione edilizia, il locale subiva ingenti danni alle parti strutturali, alle suppellettili, alla merce ivi contenuta, causando la morte di alcuni animali;
aggiungeva inoltre che in data 22.5.2019 si verificava altro analogo evento che ulteriormente peggiorava lo stato dell'immobile. A seguito di tali avvenimenti in data 26.11.2019, l'istante provvedeva a risolvere consensualmente il contratto di locazione, interrompendo definitivamente l'attività commerciale. Si costituiva che preliminarmente chiedeva la chiamata in causa CP_1 della quale ditta incaricata di eseguire i lavori di Controparte_2 ristrutturazione. Contestava nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ditta si Controparte_2 costituiva chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della al fine di essere manlevata dalla stessa, nonché Controparte_4 eccepiva in rito l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza. Concludeva chiedendone il rigetto. Non autorizzata la chiamata in garanzia della , la stessa si Controparte_4 costituiva autonomamente con comparsa di intervento adesivo, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda contestando la stessa in punto di quantum, nonché l'inoperatività della polizza relativamente ai danni relativi agli eventi verificatisi il 22.5.2019, per mancato pagamento del premio assicurativo. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Disposta ctu al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, la causa all'udienza del
1.10.2024, trattata in forma cartolare, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
, sollevata da essendo mero Parte_1 Controparte_5 Parte_1 conduttore dell'immobile in questione e non proprietario, quale titolare del diritto del credito derivante dal risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'immobile. In tal senso giurisprudenza maggioritaria (Cass. 17881/2011) ha evidenziato come “ in linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento del bene locato e che quindi, qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore per effetto del ricordato articolo 1585, comma 2, gode di una autonoma legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno” (Cassazione sentenza n. 12220/2003). Occorre premettere, al riguardo, che la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata, avendo la convenuta CP_1 chiamato in causa la ditta al fine di ottenere la propria liberazione e CP_2
l'individuazione della parte chiamata quale unica e diretta responsabile dell'evento danno, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte degli attori dei soggetti indicati dal convenuto come obbligato in sua vece ed il giudice ben potrà emettere una pronunzia di condanna del chiamato in favore dell'attrice (cfr., ex plurimis, Cass. 2011 n. 20610, Cass. 2011 n. 12317, Cass. 2010 n. 5057, Cass. 2008 n. 25559, Cass. 2004 n.3643).
3. Passando all'esame del merito della domanda attorea, la stessa è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentata e non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli immobili coinvolti nella controversia in esame. Inoltre, risulta non contestato dalle parti, nonché documentalmente provato, che la è stata incaricata Controparte_6 dalla convenuta a svolgere lavori di manutenzione ordinaria interna ed CP_1 esterna all'immobile (cfr. comunicazione di inizio lavori data 12-11-2018 doc. 3 parte convenuta). Quanto alla sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione dell'architetto e relativa CP_7 documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa. Invero, dagli esiti del c.t.u., è rimasto accertato che evidenti fenomeni infiltrativi si sono verificati nei locali della società Wild Life, immobile locato a e Parte_1 di proprietà di ed in particolare hanno interessato sia il Parte_3 piano interrato, il piano terra e il soppalco, provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà della CP_1
Invero il c.t.u. ha evidenziato che “L'intensità delle infiltrazioni era tale da rendere necessario l'utilizzo di numerosi secchi per raccogliere l'acqua ed eliminarla per far asciugare i locali. Nel piano interrato in particolare si notava la presenza di una quantità di acqua sulla pavimentazione tale che durante il calpestio si producevano fuoriuscite e getti di liquido.” Tanto premesso, il c.t.u. ha riscontrato danni all'immobile, agli animali esotici, alle attrezzature e alla merce esposta. In particolare, detti danni sono consistiti in: distacco dell'intonaco dall'intradosso delle controsoffittature distacco della pitturazione dalle pareti e dal soffitto;
danni all'impianto elettrico, climatizzazione, videosorveglianza e filodiffusione;
danni all'attività di vendita animali esotici e perdita di alcune specie animali per il malfunzionamento degli impianti di illuminazione e riscaldamento dei terrari e degli acquari ove essi erano custoditi causando ipotermia e in alcuni casi la morte;
danneggiamento delle attrezzature per la conservazione delle specie quali mobili, vasche e terrari , imballaggi di cartone , lettini , materassini , cuscini e cucce;
danneggiamento dei mangimi etc.. perfettamente visibili, del resto, nelle foto allegate all'elaborato peritale. Inoltre, secondo quanto risulta dalla predetta relazione – le cui valutazioni, fondate su approfonditi rilievi e accurate indagini, sono condivise da questo giudicante – le infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attore sono state dall'ausiliario eziologicamente imputate alla rottura di una tubazione di carico idrico durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento sovrastante l'immobile dato in locazione all'attore, eseguiti dalla ditta CP_2
Tali risultanze non sono state seriamente contestate dalle parti né sono emersi nel presente giudizio elementi tali da consentire ricostruzioni alternative della dinamica eziologica delle infiltrazioni in questione. In tal senso è rilevante la dichiarazione datata 12/12/2019, prodotta dalla
, nella quale il legale rapp.te della espressamente “si CP_1 Controparte_2 assume la responsabilità per i danni arrecati nella giornata del 07/01/2019 e nella giornata del 22/05/2019 in via Viale Manzoni, 26 a Poggiomarino (na) in quanto, durante i lavori di ristrutturazione interna all'appartamento della sig.ra CP_1
al piano soprastante il negozio, accidentalmente si è rotta una tubazione
[...]
d'acqua che ha provocato lo spandimento a danno del sig. , locatario Parte_1 del negozio, e proprietario”. Parte_3
Tale dichiarazione, la cui sottoscrizione non è mai stata disconosciuta dalla ditta, ed anzi la cui paternità è stata confermata nella comparsa di costituzione, costituisce una confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione stragiudiziale fatta alla parte, a mente dell'art. 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
dunque, forma piena prova contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la medesima dichiarazione è stata resa. Pertanto, sulla scorta delle emergenze in atti può ritenersi che le cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento dell'attore vadano imputate alla negligenza usata dalla ditta appaltatrice nel realizzare i lavori di manutenzione straordinaria.
3.1. Così individuata l'assorbente causa delle infiltrazioni, deve affrontarsi la questione della responsabilità, concorrente o esclusiva, della convenuta CP_1
e della ditta
[...] CP_2
Giova premettere, in generale, che, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente, sia quando si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n. 2363). Cionondimeno, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, n.14443, in motivazione); nonché ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, n.15734). Fatte tali premesse, il tribunale in ragione degli elementi istruttori raccolti non ritiene possibile attribuire la causa delle suddette infiltrazioni anche alla committente, non essendo stato in alcun modo dimostrato alcun onere a suo carico, né alcun tipo di ingerenza o direttiva nell'esecuzione dei lavori appaltati. Invero, sia dalla dichiarazione prodotta da con cui il rapp.te legale CP_1 della si assume la completa responsabilità dell'evento, sia dalla Controparte_2 relazione di c.t.u. espletata in corso di causa, si evidenzia come la causa delle infiltrazioni sia unicamente attribuibile alla rottura della tubazione idrica nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dalla alla CP_1 CP_2
[...]
Né la ditta appaltatrice, d'altra parte, è stata in grado di assolvere il proprio onere probatorio, essendosi limitata ad una serie di contestazioni generiche, prive di qualsiasi riscontro probatorio. In definitiva, quindi deve essere considerata, responsabile in via esclusiva per i danni arrecati all'immobile dell'attore la ditta appaltatrice CP_2
4. Quanto ai danni riscontrati, per eliminare in maniera definitiva le problematiche messe in luce, il c.t.u. ha sottolineato come sia necessario intervenire in maniera radicale, effettuando lavorazioni all'interno dell'immobile, lavorazioni indicate dall'ausiliario sulla base del computo metrico estimativo redatto dall'architetto
[...]
CP_7
I costi di ogni singola opera sono stati quantificati dal c.t.u., sulla base di una valutazione fondata sui prezzi correnti, immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestata dalle parti. In particolare, per l'immobile risulta necessario eseguire i seguenti lavori: rimozione delle controsoffittature, dei rivestimenti delle pareti, del pavimento laminato al piano cantinato, dell'intonaco ammalorato ed il loro rifacimento;
riparazione dell'impianto elettrico, di climatizzazione, di videosorveglianza e filodiffusione;
opere di tinteggiatura interna. Il tutto per la somma complessiva di euro 18.216,41 oltre iva e oneri tecnici. Quanto agli animali deceduti e il loro prezzo stimato (serpente boa constrictor morph euro 400,00; PI LB euro 250,00; n.3 AR PA euro 900,00; n.4 AR IE euro 200,00; iguana rossa adulta euro300,00; n.5 iguane comuni euro 250,00; n.3 pesci oscar euro 400,00; pesce loweflowerhorn euro 800,00; pesci piccoli vari euro 200,00). Per un totale di euro 3.700,00. Per quanto riguarda le attrezzature danneggiate: phone professionale per toilettatura euro1500,00 n..5 impianti terrari con cavo riscaldato, luce infrarossa euro 300,00 n..10 impianti acquari (motore, riscaldatore e impianto di illuminazione euro 500,00 n..2 mobili portacquari in legno euro 240,00 mangimi vari euro 400,00 accessori quali pettorine, lettini, materassini e cuscini euro 800,00 abbigliamento per animali euro 200,00 n.10 imballaggi per acquari euro 480,00). Per un totale di euro 4.420,00. Per lo smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature (mobili scaffalature, strutture di sostegno per acquari terrari, pannelli espositori) è stato redatto un preventivo dalla ditta Infissi Ferrara per l'importo di euro 6.300,00. Pertanto, il totale dei danni subiti ammonta ad euro 32.636,41 oltre iva e spese tecniche. Da tale importo va scorporata la somma di euro 1.935,26 prevista dal consulente di parte attorea per il rifacimento totale dell'impianto elettrico. Invero, il consulente d'ufficio ha evidenziato come non sia possibile ritenere, che dall'evento de quo, sia derivato il perimento di tutto l'impianto, ritenendo quindi congruo liquidare la minor somma di euro 600,00, quale ristoro per la riparazione di tutti i tipi di schede elettroniche previste per climatizzatori, elettrodomestici etc. Pertanto, l'importo totale dei lavori occorrenti per l'eliminazione degli inconvenienti nei locali dell'attore ammonta a euro 27.210,89.
4.1. Quanto al mancato guadagno dovuto dalla chiusura forzata dell'attività commerciale, la stessa si valuta dimostrata e documentata dall'istante, pur non condividendosi la quantificazione dallo stesso operata. Difatti, sebbene parte attrice abbia prodotto gli scontrini di chiusura cassa e registro corrispettivi relativi all'anno 2018, tuttavia tenuto conto, per un verso, che taluni di questi recano un importo notevolmente inferiore a quello di euro 100,00 giornalieri e, per altro verso, che in ragione della chiusura anticipata l'istante, a fronte dei calcolati guadagni, non ha dovuto sopportare le spese vive indubbiamente necessarie per l'espletamento dell'attività commerciale, si ritiene congruo liquidare per tutto il periodo di chiusura - pari a circa 10 mesi di attività - in via equitativa la somma di euro 15.000,00. In definitiva, all'attore spetterà il complessivo importo di euro 42.210,89.
5. Venendo, infine, all'esame della domanda di manleva avanzata dalla CP_2 nei confronti della va detto che lo stesso merita Controparte_8 accoglimento, essendo stato accertato il vincolo contrattuale tra le parti esistente e la copertura assicurativa con polizza n. 0667295369 sino al 09.04.2019, dell'evento de quo. Va quindi rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza, in quanto come evidenziato dal ctu “..le cause delle suddette infiltrazioni sono da collegarsi alla rottura di una tubazione di carico idrico verificatasi nel mese di gennaio dell'anno 2019…”, periodo in cui detta polizza risultava ancora operante. Ne consegue che la compagnia di assicurazione dovrà rimborsare alla CP_2 tutto quanto sarà tenuta a versare in esecuzione della presente pronuncia, ivi comprese le spese di lite.
6. Le spese di lite seguono, invero, il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, per quanto riguarda l'attore con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Boccia dichiaratosi antistatario.
6.1. Sempre in ragione del regime della soccombenza, la sarà tenuta CP_2 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla chiamante con CP_1 distrazione in favore dell'avvocato Dario Areniello dichiaratosi antistatario.
6.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della soccombente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dall'attore e dichiara l'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dall'attore, e per CP_2
l'effetto la condanna al pagamento per l'importo di euro 42.210,89, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna la ditta al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_2 dell'attore che liquida in euro 3.640,00 per spese vive (comprensive di spese di c.t.p.) ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre per spese generali, oltre IVA e CP se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Raffaele Boccia;
C. condanna la ditta al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_2 della convenuta che liquida in euro 4.000,00 per compensi Parte_4 professionali oltre per spese generali, oltre IVA e CP se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Dario Areniello;
D. pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto in capo alla CP_2
E. accoglie la domanda di manleva avanzata dalla e, per l'effetto, CP_2 condanna la compagnia svizzera di assicurazione a manlevare la CP_4 di tutto quanto la stessa dovrà pagare in esecuzione della presente CP_2 pronuncia. Così deciso in Torre Annunziata il 15 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via A. Parte_1
Diaz n.125 presso lo studio dell'avvocato Raffaele Boccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla Via Aldo CP_1
Moro n.19 presso lo studio dell'avv. Dario Areniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA NONCHE'
in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Terzigno al viale Palladio n. 1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. TERZA CHIAMATA IN CAUSA NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce. INTERVENTORE VOLONTARIO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.12.2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentir dichiarare la sua CP_1 esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso verificatosi in data 7.1.2019 nell'immobile che lo stesso conduceva in locazione in Poggiomarino al Viale Manzoni n. 22, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, quantificati nel corso del giudizio, il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, lo stesso evidenziava che nella qualità di titolare della ditta individuale Wildlife di , prendeva in locazione l'immobile sito in Parte_1
Poggiomarino al Viale Manzoni n. 22 di proprietà di Parte_2 adibendolo a negozio per la vendita di animali esotici, pesci tropicali, e toelettatura cani. Aggiungeva che in data 7.1.2019 a causa di una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di ove erano in corso CP_1 dei lavori di ristrutturazione edilizia, il locale subiva ingenti danni alle parti strutturali, alle suppellettili, alla merce ivi contenuta, causando la morte di alcuni animali;
aggiungeva inoltre che in data 22.5.2019 si verificava altro analogo evento che ulteriormente peggiorava lo stato dell'immobile. A seguito di tali avvenimenti in data 26.11.2019, l'istante provvedeva a risolvere consensualmente il contratto di locazione, interrompendo definitivamente l'attività commerciale. Si costituiva che preliminarmente chiedeva la chiamata in causa CP_1 della quale ditta incaricata di eseguire i lavori di Controparte_2 ristrutturazione. Contestava nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ditta si Controparte_2 costituiva chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della al fine di essere manlevata dalla stessa, nonché Controparte_4 eccepiva in rito l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza. Concludeva chiedendone il rigetto. Non autorizzata la chiamata in garanzia della , la stessa si Controparte_4 costituiva autonomamente con comparsa di intervento adesivo, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda contestando la stessa in punto di quantum, nonché l'inoperatività della polizza relativamente ai danni relativi agli eventi verificatisi il 22.5.2019, per mancato pagamento del premio assicurativo. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Disposta ctu al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, la causa all'udienza del
1.10.2024, trattata in forma cartolare, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
, sollevata da essendo mero Parte_1 Controparte_5 Parte_1 conduttore dell'immobile in questione e non proprietario, quale titolare del diritto del credito derivante dal risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'immobile. In tal senso giurisprudenza maggioritaria (Cass. 17881/2011) ha evidenziato come “ in linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento del bene locato e che quindi, qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore per effetto del ricordato articolo 1585, comma 2, gode di una autonoma legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno” (Cassazione sentenza n. 12220/2003). Occorre premettere, al riguardo, che la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata, avendo la convenuta CP_1 chiamato in causa la ditta al fine di ottenere la propria liberazione e CP_2
l'individuazione della parte chiamata quale unica e diretta responsabile dell'evento danno, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte degli attori dei soggetti indicati dal convenuto come obbligato in sua vece ed il giudice ben potrà emettere una pronunzia di condanna del chiamato in favore dell'attrice (cfr., ex plurimis, Cass. 2011 n. 20610, Cass. 2011 n. 12317, Cass. 2010 n. 5057, Cass. 2008 n. 25559, Cass. 2004 n.3643).
3. Passando all'esame del merito della domanda attorea, la stessa è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentata e non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli immobili coinvolti nella controversia in esame. Inoltre, risulta non contestato dalle parti, nonché documentalmente provato, che la è stata incaricata Controparte_6 dalla convenuta a svolgere lavori di manutenzione ordinaria interna ed CP_1 esterna all'immobile (cfr. comunicazione di inizio lavori data 12-11-2018 doc. 3 parte convenuta). Quanto alla sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione dell'architetto e relativa CP_7 documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa. Invero, dagli esiti del c.t.u., è rimasto accertato che evidenti fenomeni infiltrativi si sono verificati nei locali della società Wild Life, immobile locato a e Parte_1 di proprietà di ed in particolare hanno interessato sia il Parte_3 piano interrato, il piano terra e il soppalco, provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà della CP_1
Invero il c.t.u. ha evidenziato che “L'intensità delle infiltrazioni era tale da rendere necessario l'utilizzo di numerosi secchi per raccogliere l'acqua ed eliminarla per far asciugare i locali. Nel piano interrato in particolare si notava la presenza di una quantità di acqua sulla pavimentazione tale che durante il calpestio si producevano fuoriuscite e getti di liquido.” Tanto premesso, il c.t.u. ha riscontrato danni all'immobile, agli animali esotici, alle attrezzature e alla merce esposta. In particolare, detti danni sono consistiti in: distacco dell'intonaco dall'intradosso delle controsoffittature distacco della pitturazione dalle pareti e dal soffitto;
danni all'impianto elettrico, climatizzazione, videosorveglianza e filodiffusione;
danni all'attività di vendita animali esotici e perdita di alcune specie animali per il malfunzionamento degli impianti di illuminazione e riscaldamento dei terrari e degli acquari ove essi erano custoditi causando ipotermia e in alcuni casi la morte;
danneggiamento delle attrezzature per la conservazione delle specie quali mobili, vasche e terrari , imballaggi di cartone , lettini , materassini , cuscini e cucce;
danneggiamento dei mangimi etc.. perfettamente visibili, del resto, nelle foto allegate all'elaborato peritale. Inoltre, secondo quanto risulta dalla predetta relazione – le cui valutazioni, fondate su approfonditi rilievi e accurate indagini, sono condivise da questo giudicante – le infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attore sono state dall'ausiliario eziologicamente imputate alla rottura di una tubazione di carico idrico durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento sovrastante l'immobile dato in locazione all'attore, eseguiti dalla ditta CP_2
Tali risultanze non sono state seriamente contestate dalle parti né sono emersi nel presente giudizio elementi tali da consentire ricostruzioni alternative della dinamica eziologica delle infiltrazioni in questione. In tal senso è rilevante la dichiarazione datata 12/12/2019, prodotta dalla
, nella quale il legale rapp.te della espressamente “si CP_1 Controparte_2 assume la responsabilità per i danni arrecati nella giornata del 07/01/2019 e nella giornata del 22/05/2019 in via Viale Manzoni, 26 a Poggiomarino (na) in quanto, durante i lavori di ristrutturazione interna all'appartamento della sig.ra CP_1
al piano soprastante il negozio, accidentalmente si è rotta una tubazione
[...]
d'acqua che ha provocato lo spandimento a danno del sig. , locatario Parte_1 del negozio, e proprietario”. Parte_3
Tale dichiarazione, la cui sottoscrizione non è mai stata disconosciuta dalla ditta, ed anzi la cui paternità è stata confermata nella comparsa di costituzione, costituisce una confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione stragiudiziale fatta alla parte, a mente dell'art. 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
dunque, forma piena prova contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la medesima dichiarazione è stata resa. Pertanto, sulla scorta delle emergenze in atti può ritenersi che le cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento dell'attore vadano imputate alla negligenza usata dalla ditta appaltatrice nel realizzare i lavori di manutenzione straordinaria.
3.1. Così individuata l'assorbente causa delle infiltrazioni, deve affrontarsi la questione della responsabilità, concorrente o esclusiva, della convenuta CP_1
e della ditta
[...] CP_2
Giova premettere, in generale, che, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente, sia quando si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n. 2363). Cionondimeno, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, n.14443, in motivazione); nonché ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, n.15734). Fatte tali premesse, il tribunale in ragione degli elementi istruttori raccolti non ritiene possibile attribuire la causa delle suddette infiltrazioni anche alla committente, non essendo stato in alcun modo dimostrato alcun onere a suo carico, né alcun tipo di ingerenza o direttiva nell'esecuzione dei lavori appaltati. Invero, sia dalla dichiarazione prodotta da con cui il rapp.te legale CP_1 della si assume la completa responsabilità dell'evento, sia dalla Controparte_2 relazione di c.t.u. espletata in corso di causa, si evidenzia come la causa delle infiltrazioni sia unicamente attribuibile alla rottura della tubazione idrica nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dalla alla CP_1 CP_2
[...]
Né la ditta appaltatrice, d'altra parte, è stata in grado di assolvere il proprio onere probatorio, essendosi limitata ad una serie di contestazioni generiche, prive di qualsiasi riscontro probatorio. In definitiva, quindi deve essere considerata, responsabile in via esclusiva per i danni arrecati all'immobile dell'attore la ditta appaltatrice CP_2
4. Quanto ai danni riscontrati, per eliminare in maniera definitiva le problematiche messe in luce, il c.t.u. ha sottolineato come sia necessario intervenire in maniera radicale, effettuando lavorazioni all'interno dell'immobile, lavorazioni indicate dall'ausiliario sulla base del computo metrico estimativo redatto dall'architetto
[...]
CP_7
I costi di ogni singola opera sono stati quantificati dal c.t.u., sulla base di una valutazione fondata sui prezzi correnti, immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestata dalle parti. In particolare, per l'immobile risulta necessario eseguire i seguenti lavori: rimozione delle controsoffittature, dei rivestimenti delle pareti, del pavimento laminato al piano cantinato, dell'intonaco ammalorato ed il loro rifacimento;
riparazione dell'impianto elettrico, di climatizzazione, di videosorveglianza e filodiffusione;
opere di tinteggiatura interna. Il tutto per la somma complessiva di euro 18.216,41 oltre iva e oneri tecnici. Quanto agli animali deceduti e il loro prezzo stimato (serpente boa constrictor morph euro 400,00; PI LB euro 250,00; n.3 AR PA euro 900,00; n.4 AR IE euro 200,00; iguana rossa adulta euro300,00; n.5 iguane comuni euro 250,00; n.3 pesci oscar euro 400,00; pesce loweflowerhorn euro 800,00; pesci piccoli vari euro 200,00). Per un totale di euro 3.700,00. Per quanto riguarda le attrezzature danneggiate: phone professionale per toilettatura euro1500,00 n..5 impianti terrari con cavo riscaldato, luce infrarossa euro 300,00 n..10 impianti acquari (motore, riscaldatore e impianto di illuminazione euro 500,00 n..2 mobili portacquari in legno euro 240,00 mangimi vari euro 400,00 accessori quali pettorine, lettini, materassini e cuscini euro 800,00 abbigliamento per animali euro 200,00 n.10 imballaggi per acquari euro 480,00). Per un totale di euro 4.420,00. Per lo smontaggio ed il rimontaggio delle attrezzature (mobili scaffalature, strutture di sostegno per acquari terrari, pannelli espositori) è stato redatto un preventivo dalla ditta Infissi Ferrara per l'importo di euro 6.300,00. Pertanto, il totale dei danni subiti ammonta ad euro 32.636,41 oltre iva e spese tecniche. Da tale importo va scorporata la somma di euro 1.935,26 prevista dal consulente di parte attorea per il rifacimento totale dell'impianto elettrico. Invero, il consulente d'ufficio ha evidenziato come non sia possibile ritenere, che dall'evento de quo, sia derivato il perimento di tutto l'impianto, ritenendo quindi congruo liquidare la minor somma di euro 600,00, quale ristoro per la riparazione di tutti i tipi di schede elettroniche previste per climatizzatori, elettrodomestici etc. Pertanto, l'importo totale dei lavori occorrenti per l'eliminazione degli inconvenienti nei locali dell'attore ammonta a euro 27.210,89.
4.1. Quanto al mancato guadagno dovuto dalla chiusura forzata dell'attività commerciale, la stessa si valuta dimostrata e documentata dall'istante, pur non condividendosi la quantificazione dallo stesso operata. Difatti, sebbene parte attrice abbia prodotto gli scontrini di chiusura cassa e registro corrispettivi relativi all'anno 2018, tuttavia tenuto conto, per un verso, che taluni di questi recano un importo notevolmente inferiore a quello di euro 100,00 giornalieri e, per altro verso, che in ragione della chiusura anticipata l'istante, a fronte dei calcolati guadagni, non ha dovuto sopportare le spese vive indubbiamente necessarie per l'espletamento dell'attività commerciale, si ritiene congruo liquidare per tutto il periodo di chiusura - pari a circa 10 mesi di attività - in via equitativa la somma di euro 15.000,00. In definitiva, all'attore spetterà il complessivo importo di euro 42.210,89.
5. Venendo, infine, all'esame della domanda di manleva avanzata dalla CP_2 nei confronti della va detto che lo stesso merita Controparte_8 accoglimento, essendo stato accertato il vincolo contrattuale tra le parti esistente e la copertura assicurativa con polizza n. 0667295369 sino al 09.04.2019, dell'evento de quo. Va quindi rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza, in quanto come evidenziato dal ctu “..le cause delle suddette infiltrazioni sono da collegarsi alla rottura di una tubazione di carico idrico verificatasi nel mese di gennaio dell'anno 2019…”, periodo in cui detta polizza risultava ancora operante. Ne consegue che la compagnia di assicurazione dovrà rimborsare alla CP_2 tutto quanto sarà tenuta a versare in esecuzione della presente pronuncia, ivi comprese le spese di lite.
6. Le spese di lite seguono, invero, il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, per quanto riguarda l'attore con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Boccia dichiaratosi antistatario.
6.1. Sempre in ragione del regime della soccombenza, la sarà tenuta CP_2 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla chiamante con CP_1 distrazione in favore dell'avvocato Dario Areniello dichiaratosi antistatario.
6.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della soccombente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dall'attore e dichiara l'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dall'attore, e per CP_2
l'effetto la condanna al pagamento per l'importo di euro 42.210,89, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna la ditta al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_2 dell'attore che liquida in euro 3.640,00 per spese vive (comprensive di spese di c.t.p.) ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre per spese generali, oltre IVA e CP se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Raffaele Boccia;
C. condanna la ditta al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_2 della convenuta che liquida in euro 4.000,00 per compensi Parte_4 professionali oltre per spese generali, oltre IVA e CP se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Dario Areniello;
D. pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto in capo alla CP_2
E. accoglie la domanda di manleva avanzata dalla e, per l'effetto, CP_2 condanna la compagnia svizzera di assicurazione a manlevare la CP_4 di tutto quanto la stessa dovrà pagare in esecuzione della presente CP_2 pronuncia. Così deciso in Torre Annunziata il 15 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo