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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13743 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/12/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GERARDI LUCIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/03/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FORTUNA SABRINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
01/06/1996 ha contratto matrimonio con , ha Controparte_1
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 25/03/2025 il g.i., preso atto del decesso del resistente,
avvenuto in data 22/09/2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che stante l'intervenuto decesso del e il CP_1
conseguente scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 3
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13743/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13743 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/12/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GERARDI LUCIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/03/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FORTUNA SABRINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
01/06/1996 ha contratto matrimonio con , ha Controparte_1
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 25/03/2025 il g.i., preso atto del decesso del resistente,
avvenuto in data 22/09/2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che stante l'intervenuto decesso del e il CP_1
conseguente scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 3
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13743/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi