Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
All'esperto che abbia provveduto alla valutazione di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive.
Commentario • 1
- 1. Compenso del c.t.u.: l'ordinanza sulla liquidazione è ricorribile per cassazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1999, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PP DO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che lo difende unitamente agli avvocati CAMPAGNI FRANCO B., SERRA ANTON UGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM. DIREZIONALE 80 S.r.l., Credito Fondiario S.p.A. in persona del suo Presidente, MARIOTTI GIOVANNI, BARTOLINI GIAMPIERO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di PRATO, depositato l'1/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11 gennaio 1996 il giudice dell'esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale di Prato dalla s.p.a. Credito Fondiario nei confronti della s.r.l. Immobiliare Direzionale 80 determinò nel complessivo importo di lire 7.304.000 - a fronte di una richiesta di lire 33.424.845 - gli onorari e i rimborsi dovuti al geometra LE AU OP, il quale aveva compiuto la stima dei beni pignorati.
Impugnato dal consulente, il provvedimento è stato confermato dal Tribunale, che con ordinanza del 1 giugno 1996 ha rigettato l'opposizione, ritenendo: - la tesi del geometra OP, secondo cui la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere effettuata separatamente per ognuno dei 111 lotti da lui formati, contrasta con la lettera e con lo spirito dell'art. 1 delle tabelle approvate con il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, il quale prescrive che per gli onorari a percentuale si deve avere riguardo al "valore della controversia", tale dovendosi intendere, nel caso di procedure di espropriazione forzata, quello complessivo dei beni assoggettati ad esecuzione;
- altrimenti si verificherebbe una sostanziale elusione del limite di valore di lire un miliardo e si farebbe dipendere l'entità dell'onorario dalle valutazioni discrezionali dell'esperto e del giudice dell'esecuzione circa le modalità, in uno o più lotti, della vendita forzata - inoltre il maggior dispendio di energie professionali è minimo o solo apparente, nel caso di unità immobiliari simili o identiche;
- alla stregua del suddetto criterio, risulta essere stata applicata la maggiorazione relativa alla particolare complessità dell'accertamento, che è giustificata dall'inclusione nella valutazione di beni tra loro non omogenei;
- essendo stata riconosciuta tale maggiorazione, non ha fondamento la doglianza riguardante la mancata motivazione del lamentato "abbattimento" dell'importo richiesto.
Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal geometra LE AU OP, in base a tre motivi. Le altre parti non si sono costituite in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso è ammissibile, poiché il provvedimento impugnato, sebbene avente forma di ordinanza, incide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e deve essere quindi assimilato a una sentenza, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr., da ultimo, Cass. 25 agosto 1995 n. 8438). Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso il geometra LE AU OP, denunciando "violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di norma di diritto (art.li 1 e 13 D.P.R. n. 352 del 1988 in riferimento all'art. 2 legge n. 319 del 1980;
principi desumibili) - illogicità manifesta - errore nei criteri di calcolo", sostiene che erroneamente il Tribunale di Prato ha ritenuto che il compenso spettante all'esperto nominato per la stima di una pluralità di beni sottoposti a espropriazione forzata debba essere liquidato in percentuale sul loro valore globale, invece che separatamente su quello dei singoli cespiti, anche quando la formazione di lotti distinti, come nella specie, è stata disposta con il provvedimento stesso di conferimento dell'incarico ed è inoltre giustificata dalla diversa ubicazione, conformazione e destinazione delle varie unità immobiliari pignorate. La censura è fondata, per quanto di ragione.
L'art. 1 delle tabelle dei compensi dovuti agli ausiliari tecnici del giudice, approvate con il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, dispone che "per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo (...) per la consulenza tecnica al valore della controversia". Questa regola generale è però derogata da varie ulteriori disposizioni delle stesse tabelle, che prescrivono, per le indagini svolte in alcuni particolari campi, l'adozione di basi di calcolo diverse, come in particolare l'art. 13, che per le consulenze tecniche "in materia di estimo" fa riferimento all'"importo stimato" (suddiviso in scaglioni e con il limite massimo di un miliardo di lire). L'opera dell'esperto, di cui il giudice dell'esecuzione si avvale, a norma dell'art. 568-3 comma c.p.c., per la determinazione del valore dei beni pignorati agli effetti dell'espropriazione, rientra appunto nel campo dell'estimo. Non è dunque alla stregua dell'art. 1, bensì del- l'art. 13 delle tabelle, che il Tribunale di Prato avrebbe dovuto individuare il parametro cui commisurare il compenso spettante al geometra OP, e ciò indipendentemente dalla ritenuta possibilità di considerare come una "controversia" l'espropriazione forzata e come suo "valore" quello totale dei beni che vi sono sottoposti.
Tuttavia, quando a uno stesso consulente, come nel caso, viene affidato il compito di valutare tutti i beni pignorati, le conseguenze dell'applicazione dell'una o dell'altra norma sarebbero identiche, se per "importo stimato" dovesse intendersi quello globale dell'intero compendio assoggettato al procedimento esecutivo: il motivo di ricorso in esame andrebbe quindi respinto, previa correzione della motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata. Invece l'onorario dovuto al geometra OP, a causa della diversa incidenza del sistema a scaglioni e del limite di valore massimo di un miliardo di lire, risulterebbe diverso (e maggiore), se occorresse liquidare distinti compensi per ognuno dei cespiti oggetto di stima.
Tra queste due soluzioni della questione, reputa il collegio di dover adottare la seconda.
L'assoggettamento cumulativo di più beni a una stessa procedura espropriativa costituisce un'accidentalità, che non comporta la loro confluenza in una sorta di globale universitas, nella quale essi perdano la propria autonomia, come è dimostrato dalle disposizioni concernenti la "riduzione del pignoramento" (art. 496 c.p.c.), la "cessazione della vendita forzata" (art. 504 c.p.c.), la "limitazione dell'espropriazione" (art. 558 c.p.c.): istituti che presuppongono tutti la permanenza della separata individualità delle cose pignorate proprio in funzione dei loro singoli valori, i quali debbono quindi formare oggetto di stime distinte. Quando esse sono effettuate mediante "gli elementi che può fornire un esperto", secondo la previsione dell'art. 568-3 comma c.p.c., ogni valutazione dà luogo, ai sensi del citato art. 13 delle tabelle, a un diverso "importo stimato", per il quale va liquidato separatamente il relativo onorario. Il che non rende inevitabili gli inconvenienti paventati dal Tribunale di Prato: nel provvedere alla determinazione del compenso, il giudice può e deve sindacare l'operato del consulente nella formazione dei lotti, per ristabilire l'operatività del sistema a scaglioni e del limite massimo di valore di lire un miliardo, riaccorpando ai fini della liquidazione i beni che siano stati artificiosamente frazionati e quelli appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive. A tale "riaccorpamento", nell'ordinanza impugnata, si è provveduto invece indiscriminatamente per tutti gli immobili stimati e indipendentemente dalla suddetta verifica, essendosi anzi dato atto della "complessità dell'accertamento compiuto, avente ad oggetto beni tra loro disomogenei, come appartamenti, locali ad uso diverso e terreni". Così decidendo, ci si pone nella linea tracciata da Cass. 23 settembre 1994 n. 7837, che costituisce, per quanto consta, l'unico precedente di questa Corte in materia. La sentenza è stata inesattamente massimata, nel senso che "in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima", ma dalla motivazione risulta che invece è stata ritenuta legittima non già la liquidazione di un onorario calcolato sulla somma totale dei valori dei beni stimati, bensì l'attribuzione di compensi distinti per ogni cespite, salva l'unificazione delle unità immobiliari "per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presentava elementi di ripetitività".
Accolto dunque per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, restano assorbiti il secondo e il terzo, con i quali il geometra OP lamenta, rispettivamente, che non si è tenuto conto della difficoltà dell'indagine compiuta e che la propria originaria richiesta è stata ridimensionata "macroscopicamente" dal giudice dell'esecuzione senza alcuna motivazione.
L'ordinanza impugnata viene pertanto cassata con rinvio, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale di Prato, stante il carattere funzionale della sua competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. 23 marzo 1995 n. 3381, relativamente al procedimento di liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati, regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n.742, al quale rinvia l'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
che disciplina la materia dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori).
Il giudice di rinvio si dovrà uniformare al seguente principio di diritto: "All'esperto che abbia provveduto alla valutazione di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpare i beni arficiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive.".
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'ordinanza impugnata;
rinvia la causa al Tribunale di Prato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.