Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 46027
CASS
Sentenza 22 ottobre 2024

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In tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell'attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l'onere di indicare i "files" delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento.

In tema di intercettazioni, l'istanza difensiva di accedere agli esiti delle captazioni poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, pur dovendo essere tempestivamente presentata, non deve necessariamente contenere l'esposizione delle ragioni di urgenza che la connotano, dovendosi ritenere "in re ipsa" l'esigenza della difesa di avere tempestiva contezza degli atti in funzione della proposizione dell'impugnativa cautelare.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2025

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 maggio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 46027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46027
Data del deposito : 22 ottobre 2024

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