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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO FRANCESCO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MASSARI BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 848/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137625736 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il Ricorrente_2 ed il Dott. Ricorrente_1 hanno proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
REGGIO NELL'EMILIA n. 282/2022, depositata in data 28/12/2022, chiedendone la riforma, con vittoria di spese in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, contenente iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta 2015.
Trattasi di pretese mosse dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio
Ricorrente_2 Ricorrente_1nell'Emilia, nei confronti del e del , ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/97, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art.7 bis del D.L. n. 4 del 28 gennaio
2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ricorrente_1Il Dott. ha apposto il proprio visto sui documenti allegati alle dichiarazioni Mod. 730 (e lo ha apposto pure nel corso dell'annualità 2016, con riferimento al periodo d'imposta
2015), nella qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale, quindi come professionista
Ricorrente_2abilitato a tale incombente, su incarico del S.r.l.
Ricorrente_2 Ricorrente_2Il S.r.l. -di seguito il –, difatti, è la società che si occupa dell'assistenza fiscale sotto l'egida di Associazione_1
.
Ciò posto, la cartella di pagamento emarginata in epigrafe è stata notificata a seguito del controllo formale, ex art.36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione (Modello 730/2016) presentata per il periodo d'imposta 2015da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia), per il tramite del Ricorrente_2 summenzionato.
Nonostante l'iscrizione a ruolo sia stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto al Ricorrente_2 ed al Ricorrente_1 , l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Come detto, il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso condannando i contribuentI alla rifusione delle spese del grado liquidate in Euro 1.000,00 osservando “che non sono stati eccepiti vizi afferenti all'attività posta in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che non è stata avanzata alcuna censura nel merito della ripresa a tassazione operata a conferma della fondatezza della pretesa fiscale di cui alla cartella impugnata.”.
In data 08/01/2026 l'appellata A.F. ha depositato provvedimento di sgravio dell'iscrizione a ruolo per cui è causa -costituente atto di annullamento in autotutela- con contestuale memoria con la quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio mediante emissione del provvedimento di sgravio inerente l'iscrizione a ruolo per cui è causa (avvenuta in data
08/01/2026).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO NELL'EMILIA ha annullato in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio per cui è sopravvenuto, in corso di giudizio, un evento che rende superflua la decisione del giudice essendo incontestabilmente venute meno le ragioni di contrasto tra le parti.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno
l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr.
Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni poiché la giurisprudenza specifica di legittimità relativa alla fattispecie di cui al presente procedimento si è formata e consolidata solo nel durante la pendenza della presente fase di appello (Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287,
13288, 13291, 13292).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna il giorno 19 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco CARUSO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO FRANCESCO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MASSARI BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 848/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137625736 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il Ricorrente_2 ed il Dott. Ricorrente_1 hanno proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
REGGIO NELL'EMILIA n. 282/2022, depositata in data 28/12/2022, chiedendone la riforma, con vittoria di spese in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, contenente iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta 2015.
Trattasi di pretese mosse dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio
Ricorrente_2 Ricorrente_1nell'Emilia, nei confronti del e del , ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/97, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art.7 bis del D.L. n. 4 del 28 gennaio
2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ricorrente_1Il Dott. ha apposto il proprio visto sui documenti allegati alle dichiarazioni Mod. 730 (e lo ha apposto pure nel corso dell'annualità 2016, con riferimento al periodo d'imposta
2015), nella qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale, quindi come professionista
Ricorrente_2abilitato a tale incombente, su incarico del S.r.l.
Ricorrente_2 Ricorrente_2Il S.r.l. -di seguito il –, difatti, è la società che si occupa dell'assistenza fiscale sotto l'egida di Associazione_1
.
Ciò posto, la cartella di pagamento emarginata in epigrafe è stata notificata a seguito del controllo formale, ex art.36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione (Modello 730/2016) presentata per il periodo d'imposta 2015da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia), per il tramite del Ricorrente_2 summenzionato.
Nonostante l'iscrizione a ruolo sia stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto al Ricorrente_2 ed al Ricorrente_1 , l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Come detto, il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso condannando i contribuentI alla rifusione delle spese del grado liquidate in Euro 1.000,00 osservando “che non sono stati eccepiti vizi afferenti all'attività posta in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che non è stata avanzata alcuna censura nel merito della ripresa a tassazione operata a conferma della fondatezza della pretesa fiscale di cui alla cartella impugnata.”.
In data 08/01/2026 l'appellata A.F. ha depositato provvedimento di sgravio dell'iscrizione a ruolo per cui è causa -costituente atto di annullamento in autotutela- con contestuale memoria con la quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio mediante emissione del provvedimento di sgravio inerente l'iscrizione a ruolo per cui è causa (avvenuta in data
08/01/2026).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO NELL'EMILIA ha annullato in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio per cui è sopravvenuto, in corso di giudizio, un evento che rende superflua la decisione del giudice essendo incontestabilmente venute meno le ragioni di contrasto tra le parti.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno
l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr.
Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni poiché la giurisprudenza specifica di legittimità relativa alla fattispecie di cui al presente procedimento si è formata e consolidata solo nel durante la pendenza della presente fase di appello (Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287,
13288, 13291, 13292).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna il giorno 19 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco CARUSO