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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Parte_1 C.F._1
Lavigna giusta procura in atti attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Luca Alberto Tricoli e Antonio Manica giusta procura in atti convenuto nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Pasquale Montesano giusta procura in atti convenuto
OGGETTO
Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi di associazione non riconosciuta
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 22.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente utile ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato , nella asserita qualità di Parte_1 associata del , ha citato in giudizio e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
1 , nelle rispettive qualità di presidente e vicepresidente del Gruppo, Controparte_2 lamentando che erano state poste in essere da costoro plurime condotte di mala gestio nonché violative degli obblighi posti dalla legge e dallo statuto, meglio indicate in citazione, che avevano determinato danni all'associazione.
Pertanto, ha chiesto di: “- In via preliminare e cautelare sospendere la delibera del
30.07.2020 del . - Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_3
, in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di Controparte_1 [...]
in qualità di vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, con Controparte_2 riferimento agli obblighi loro gravanti nei confronti del ” nella loro Controparte_3 veste di amministratori, nonché la loro responsabilità ex illecito nei confronti del CP_3 stesso;
- Accertare e dichiarare la mala gestio d , in qualità di Presidente Controparte_1 sino alla data del 30.07.2020 e di , in qualità di vicepresidente sino alla Controparte_2 data del 30.07.2020, e per l'effetto revocare il consiglio direttivo dell'associazione nominato in data 30.07.2020 in quanto illegittimamente eletto;
- Conseguentemente condannare
, in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di Controparte_1 CP_2
, in qualità di vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, in solido tra loro, al
[...] risarcimento del danno provocato a dal loro inadempimento e/o Controparte_3 illecito nella misura complessiva inferiore ad € 25.000,00 ovvero nella diversa minor somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante CTU contabile o in via equitativa, oltre interessi legali”; vinte le spese, in distrazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito , contestando Controparte_1
l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della domanda;
vinte le spese, in distrazione.
Si è costituito, altresì, , contestando l'avversa prospettazione Controparte_2 dei fatti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno all'immagine patito da lui nonché dal
Gruppo, poiché a causa delle numerose istanze inoltrate dalla medesima alla Commissione di prima istanza e della denuncia depositata dalla medesima presso la Guardia di Finanza di
Crotone, l' aveva revocato le funzioni di delegazione, Controparte_4 obbligando l'utenza a rivolgersi all'ufficio di delegazione di Catanzaro;
vinte le spese, in distrazione.
2 La causa è stata istruita con documentazione e prova orale e, assegnata allo scrivente, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2024 (v. ord. del 26.10.2024) sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche nei termini massimi di legge.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Preliminarmente deve osservarsi che la presente controversia, stante il suo oggetto, si pone fuori dai casi per i quali il Tribunale giudica in composizione collegiale, non potendo ritenersi ricompresa nelle ipotesi contemplate ai numeri 1 (cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero) e 5 (cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché cause di responsabilità da chiunque promosse conto gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi) dell'art. 50-bis c.p.c., sicché la competenza a decidere spetta al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c. (arg. tra tante Cass. n. 1148/2004).
3.2. Sul versante istruttorio, va poi dichiarata l'ammissibilità e valutabilità dei documenti all.ti 3 (missiva dell' di data 21.4.2022) e 4 (decisione Parte_2
n. 150/2023 dell' di data 3.10.2023) alla memoria Parte_2 depositata il 30.10.2023 dalla difesa del convenuto , in quanto sopravvenuta al CP_2 formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. (maturato il 28.1.2022), in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006).
In ossequio al medesimo principio, la restante documentazione allegata alla suddetta memoria non può essere ammessa, in quanto, benché formatasi prima dello spirare dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, è stata prodotta tardivamente.
3.3. Da ultimo, sempre dal punto di vista istruttorio, si precisa che la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. NEL MERITO.
3 La domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass.,
28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
4.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio dell'associazione a seguito degli atti di mala gestio posti in essere, come sopra sinteticamente descritti.
Orbene, si deve innanzitutto rilevare in via d'ufficio il difetto di legittimazione attiva dell'associata a chiedere il risarcimento del danno cagionato al patrimonio dell'associazione.
In proposito, viene in rilievo l'art. 22 c.c. (pacificamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute, con i dovuti adattamenti), a mente del quale “le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori”.
Va, allora, escluso che alle associazioni possa applicarsi, in via analogica, la norma contenuta nell'art. 2476, c. 3 c.c. che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, contempla la legittimazione di ciascun socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.
Ed invero, la disposizione da ultimo citata, nella parte in cui attribuisce ai soci di società a responsabilità limitata un potere di "sostituzione processuale" per la tutela dell'integrità del patrimonio sociale leso dalle condotte di mala gestio degli amministratori, ha carattere eccezionale e, dunque, non può trovare applicazione che nelle ipotesi in essa previste.
Pertanto, in difetto di una norma che espressamente attribuisca all'associato il potere di agire per la tutela del patrimonio dell'ente danneggiato dall'amministratore, non può che trovare applicazione il principio generale enunciato dall'art. 81 c.p.c.; con la conseguenza che solo l'associazione, quale soggetto di diritto distinto dalle persone degli associati ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, può agire per la tutela del suo patrimonio a fronte degli atti dannosi posti in essere dagli amministratori.
Ne segue, quindi, che la domanda risarcitoria promossa è inammissibile.
4 4.2. In ogni caso, la domanda va respinta anche nel merito, in quanto dalla documentazione in atti non sono emersi elementi idonei a dimostrare che la condotta dei convenuti, anche qualora astrattamente integrante gli estremi di atti di mala gestio, abbia cagionato al
[...]
un danno ingiusto risarcibile. CP_3
Innanzitutto occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori di un'associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato. Questi dunque, ai sensi dell'art. 1710 c.c., devono adempiere il proprio incarico secondo la diligenza del buon padre di famiglia anche se, trattandosi di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2 c.c..
Si aggiunga che tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò anche alle luce delle finalità previste dallo statuto dell'associazione, per il cui raggiungimento l'organo gestorio viene istituito.
Ne consegue che anche la responsabilità degli amministratori di una associazione (non riconosciuta) ha natura contrattuale, giacché discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, e cioè dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali.
Il comportamento degli amministratori va, pertanto, valutato alla luce dei principi generali che regolano l'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno (Trib. Milano, 29 marzo 2017, n. 3598).
Sicché, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno, restando invece a carico del convenuto la prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632;
Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure
5 mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall'amministratore, ma anche dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).
Del resto, la mala gestio rileva non in sé, come inadempimento contrattuale degli amministratori, ma come fonte di danno patrimoniale per l'ente.
In definitiva, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Nel caso di specie, invece, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dalle allegazioni di parte attrice, è rimasto indimostrato che le condotte dei convenuti abbiano causato un apprezzabile ed effettivo danno patrimoniale al o che siano state Controparte_3 causative di dispersione del patrimonio dell'ente.
Né è dato comprendere quale sia il pregiudizio sofferto dal , come questo si Controparte_3 sia determinato, quale sia la sua entità o in base a quali parametri debba essere quantificato, in assenza di precise allegazioni attoree al riguardo;
peraltro, la stessa RI si è rimessa, ai fini della precisa determinazione del danno patito, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, meramente esplorativa e quindi inammissibile, o alternativamente ad un criterio equitativo.
4.3. Nel dettaglio, l'attrice contesta al convenuto quale presidente del CP_1 [...]
, una gestione connotata da scarsa trasparenza contabile. Controparte_3
La doglianza non coglie nel segno, non essendo supportata da un idoneo riscontro probatorio, né sul versante della documentazione agli atti né in forza della prova orale espletata.
Al riguardo, viene innanzitutto in rilievo la dedotta non tracciabilità di taluni pagamenti in favore del , in quanto fatti transitare su una carta ricaricabile intestata al Controparte_3 convenuto , quale vicepresidente del Gruppo, incaricato dal Consiglio Direttivo di CP_2 provvedere alla gestione finanziaria dell'ente.
6 Si fa, in particolare, riferimento al pagamento effettuato dalla Bremadog S.r.l., sponsor dell'EXPO di dicembre 2019, dell'importo pari ed € 7.088,99 e a quello di € 5.044,00, versato al suddetto dalla consigliera con funzione di segretaria . CP_2 Parte_3
Orbene, occorre sul punto evidenziare che trattasi di spese opportunamente rendicontate
(v. doc. 13 convenuto ). CP_2
Peraltro, come provato per tabulas, va sottolineato non soltanto che il ha reso CP_2 edotto l'Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) dei movimenti finanziari su richiamati, specificando l'eccezionalità dell'utilizzo della carta ricaricabile a sé intestata, dettata da ragioni di necessità ed urgenza ma anche - rilievo ancor più importante - che l' non ha CP_4 sollevato sul punto alcuna contestazione di illecito commesso, limitandosi a raccomandare l'utilizzo di un conto corrente piuttosto che di una carta prepagata.
Quanto poi ai pagamenti eseguiti in favore dei consiglieri e segretari e di OP
, a titolo di rimborso spese, va detto che trattasi di somme corrisposte su CP_6 deliberazione unanime del Consiglio direttivo, di cui faceva parte anche la stessa attrice
(come incontestato).
Infine, quanto al dedotto difetto di tracciabilità del pagamento del rinnovo delle tessere da parte dei soci ed all'ammanco della somma, peraltro irrisoria, di € 371,00 dal bilancio, importa evidenziare che trattasi di deduzioni sfornite del necessario corredo probatorio.
Inoltre, la prospettazione offerta dall'attrice sul punto, formulata solo genericamente, non è idonea a suffragare la domanda azionata, dovendo rammentarsi che la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermarne la responsabilità risarcitoria, occorrendo tanto la prova del danno, ossia del deterioramento apprezzabile e concreto della situazione patrimoniale dell'ente, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi, onere che grava su colui che invoca la pretesa risarcitoria e che nel caso di specie non è stato adeguatamente assolto.
Del resto, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente come regola generale di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli
7 amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Peraltro, l'infondatezza complessiva della contestazione in esame emerge in virtù di un chiaro riscontro oggettivo. Ed infatti, alla temporanea revoca da parte dell' Parte_2
al delle funzioni di delegazione in data 17.6.2020
[...] Controparte_3 CP_4
(evidenziata dalla stessa attrice per avvalorare la propria prospettazione dei fatti) sono seguite: - la decisione n. 130/2023 del 3.10.2023 della Commissione di Disciplina di Prima
Istanza, che ha assolto il convenuto dall'incolpazione di scarsa trasparenza CP_2 contabile (per i medesimi fatti contestati in questa sede), rilevando l'infondatezza dell'esposto inoltrato dalla - la riattribuzione delle funzioni di delegazione da parte Pt_1 dell' al in data 21.4.2022. CP_4 Controparte_3
4.4. Oggetto di contestazione sono anche l'illegittima revoca della convocazione dell'assemblea fissata all'8.7.2020, l'omessa convocazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 30.7.2020 nonché la (solo) dedotta nullità della delibera assembleare del
30.7.2020 per essere essa stata votata da soggetti che non rivestono la carica di socio e, in ogni caso, per essere stati computati questi ultimi soggetti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.
In proposito, va chiarito che alla luce dell'insuperabile tenore letterale dell'atto di citazione e della memoria recante la precisazione delle conclusioni di parte attrice non può ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto un'impugnazione della delibera assembleare.
Sul punto, è dirimente riportare le conclusioni rassegnate dalla RI nei su citati atti: “-
Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in qualità di Presidente sino Controparte_1 alla data del 30.07.2020 e d , in qualità di vicepresidente sino Controparte_2 alla data del 30.07.2020, con riferimento agli obblighi loro gravanti nei confronti del
[...]
” nella loro veste di amministratori, nonché la loro responsabilità ex illecito Controparte_3 nei confronti del gruppo stesso;
- Accertare e dichiarare la mala gestio d , Controparte_1 in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di , in qualità di Controparte_2 vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, e per l'effetto revocare il consiglio direttivo dell'associazione nominato in data 30.07.2020 in quanto illegittimamente eletto;
-
Conseguentemente condannare , in qualità di Presidente sino alla data Controparte_1 del 30.07.2020 e di , in qualità di vicepresidente sino alla data del Controparte_2
30.07.2020, in solido tra loro, al risarcimento del danno provocato a Parte_4
[..
[...] dal loro inadempimento e/o illecito nella misura complessiva inferiore ad €
[...]
25.000,00 ovvero nella diversa minor somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante CTU contabile o in via equitativa, oltre interessi legali”.
Deve, allora, farsi applicazione del principio per cui nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5402 del 25.2.2019).
Quindi, poiché nella specie la domanda, come formulata nell'atto introduttivo, non è stata precisata o emendata, non essendosi l'attrice avvalsa della facoltà pure concessale ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., le conclusioni idonee a cristallizzare il thema decidendum sono quelle di cui alla citazione, che non involgono alcuna espressa impugnazione di delibera assembleare.
Da tanto deriva che le contestazioni relative alla delibera assembleare del 30.7.2020, siccome inerenti a vizi che presuppongono l'impugnazione della delibera in questione - nel caso di specie, si ribadisce, non azionata - non possono essere scrutinate nell'odierna sede, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c., non avendo l'attrice formulato espressamente domanda di annullamento/nullità della delibera de qua.
In ogni caso, trattasi di contestazioni infondate, in quanto prive di adeguato riscontro probatorio alla luce del materiale istruttorio emerso agli atti.
Né, d'altra parte, il Tribunale può pronunciarsi sulla revoca del consiglio direttivo, essendo questa inscindibilmente connessa con la preventiva impugnazione della delibera assembleare (arg. Trib. Pavia n. 1388/2022).
In definitiva, in virtù di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
5. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE.
9 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine propria e del , formulata dal convenuto . Controparte_3 CP_2
Si rammenta che il danno all'immagine è un danno-conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca. L'onere della prova per danno all'immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine di una persona fisica: ciò vuol dire che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in conseguenza subito ed il nesso di causalità.
Con particolare riferimento al danno all'immagine del Gruppo, va osservato che tale danno non patrimoniale è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass., 30 settembre 2014, n. 20558;
Cass., 4 giugno 2007, n. 12929).
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti ad allegare genericamente un danno, senza dimostrare il pregiudizio concretamente patito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Nel caso in esame, l'istante sostiene di aver subìto una lesione alla propria immagine nonché lamenta, in qualità di vicepresidente, la lesione all'immagine del , Controparte_3 in quanto, a causa delle numerose istanze inoltrate dalla presso la Commissione di Pt_1 prima Istanza nonché della denuncia dalla stessa depositata presso la Guardia di Finanza di
Crotone, l' ha revocato al le funzioni di delegazione, CP_4 CP_3 Controparte_3 obbligando in tal modo l'utenza a rivolgersi all'ufficio di delegazione di Catanzaro.
Orbene, la domanda non può essere accolta per difetto di specificità del relativo contenuto ed in assenza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi richiesti ex lege ai fini della configurabilità del danno in questione.
Ed invero, la revoca delle funzioni di delegazione non pare possa aver prodotto un danno all'immagine né dell'istante né del , atteso che che è lo stesso soggetto Controparte_3 asseritamente leso a dare atto della riattribuzione della qualifica di Delegazione al Gruppo da parte dell' a seguito dell'archiviazione delle ipotesi di accusa da parte della CP_4
10 Commissione di Disciplina di Prima Istanza, che ha ritenuto infondato l'esposto inoltrato dalla Pt_1
Sarebbe, allora, stato necessario prendere specifica posizione in punto di effettiva sussistenza (e di effettiva misura) di un danno all'immagine patito, dovendo evidenziarsi che non è sufficiente allegare la lesione del diritto, in quanto è indispensabile la prova rigorosa delle conseguenze dannose direttamente scaturenti dalla lesione (v. Cass. n. 4005/2020).
Peraltro, la domanda non merita accoglimento anche in ossequio al prevalente orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi (nel caso di specie, presupposto rimasto indimostrato).
Al di fuori, infatti, di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (arg. Cass. Sez. 3, 13.1.2005, n.
560; Cass. Sez. 3, 30.11.2018, n. 30988; Cass. Sez. 3, 10.6.2016, n. 11898).
Da tutto quanto sopra consegue il necessario rigetto della domanda in esame.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze
11 che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. SPESE.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e sono CP_1 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
La soccombenza reciproca sulle rispettive domande impone, invece, di compensare le spese tra l'attrice e il convenuto . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita, rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del convenuto . Controparte_2
Condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese, liquidate in € Controparte_1
2.540,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Compensa le spese tra l'attrice e il convenuto . Controparte_2
Crotone, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
Sentenza emessa su bozza predisposta con la collaborazione del Funzionari CP_7
De Rasis.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 685/2021 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Parte_1 C.F._1
Lavigna giusta procura in atti attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Luca Alberto Tricoli e Antonio Manica giusta procura in atti convenuto nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Pasquale Montesano giusta procura in atti convenuto
OGGETTO
Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi di associazione non riconosciuta
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 22.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Nei limiti di quanto strettamente utile ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato , nella asserita qualità di Parte_1 associata del , ha citato in giudizio e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
1 , nelle rispettive qualità di presidente e vicepresidente del Gruppo, Controparte_2 lamentando che erano state poste in essere da costoro plurime condotte di mala gestio nonché violative degli obblighi posti dalla legge e dallo statuto, meglio indicate in citazione, che avevano determinato danni all'associazione.
Pertanto, ha chiesto di: “- In via preliminare e cautelare sospendere la delibera del
30.07.2020 del . - Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_3
, in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di Controparte_1 [...]
in qualità di vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, con Controparte_2 riferimento agli obblighi loro gravanti nei confronti del ” nella loro Controparte_3 veste di amministratori, nonché la loro responsabilità ex illecito nei confronti del CP_3 stesso;
- Accertare e dichiarare la mala gestio d , in qualità di Presidente Controparte_1 sino alla data del 30.07.2020 e di , in qualità di vicepresidente sino alla Controparte_2 data del 30.07.2020, e per l'effetto revocare il consiglio direttivo dell'associazione nominato in data 30.07.2020 in quanto illegittimamente eletto;
- Conseguentemente condannare
, in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di Controparte_1 CP_2
, in qualità di vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, in solido tra loro, al
[...] risarcimento del danno provocato a dal loro inadempimento e/o Controparte_3 illecito nella misura complessiva inferiore ad € 25.000,00 ovvero nella diversa minor somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante CTU contabile o in via equitativa, oltre interessi legali”; vinte le spese, in distrazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito , contestando Controparte_1
l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della domanda;
vinte le spese, in distrazione.
Si è costituito, altresì, , contestando l'avversa prospettazione Controparte_2 dei fatti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno all'immagine patito da lui nonché dal
Gruppo, poiché a causa delle numerose istanze inoltrate dalla medesima alla Commissione di prima istanza e della denuncia depositata dalla medesima presso la Guardia di Finanza di
Crotone, l' aveva revocato le funzioni di delegazione, Controparte_4 obbligando l'utenza a rivolgersi all'ufficio di delegazione di Catanzaro;
vinte le spese, in distrazione.
2 La causa è stata istruita con documentazione e prova orale e, assegnata allo scrivente, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2024 (v. ord. del 26.10.2024) sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche nei termini massimi di legge.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Preliminarmente deve osservarsi che la presente controversia, stante il suo oggetto, si pone fuori dai casi per i quali il Tribunale giudica in composizione collegiale, non potendo ritenersi ricompresa nelle ipotesi contemplate ai numeri 1 (cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero) e 5 (cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché cause di responsabilità da chiunque promosse conto gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi) dell'art. 50-bis c.p.c., sicché la competenza a decidere spetta al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c. (arg. tra tante Cass. n. 1148/2004).
3.2. Sul versante istruttorio, va poi dichiarata l'ammissibilità e valutabilità dei documenti all.ti 3 (missiva dell' di data 21.4.2022) e 4 (decisione Parte_2
n. 150/2023 dell' di data 3.10.2023) alla memoria Parte_2 depositata il 30.10.2023 dalla difesa del convenuto , in quanto sopravvenuta al CP_2 formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. (maturato il 28.1.2022), in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006).
In ossequio al medesimo principio, la restante documentazione allegata alla suddetta memoria non può essere ammessa, in quanto, benché formatasi prima dello spirare dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, è stata prodotta tardivamente.
3.3. Da ultimo, sempre dal punto di vista istruttorio, si precisa che la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. NEL MERITO.
3 La domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass.,
28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
4.1. L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio dell'associazione a seguito degli atti di mala gestio posti in essere, come sopra sinteticamente descritti.
Orbene, si deve innanzitutto rilevare in via d'ufficio il difetto di legittimazione attiva dell'associata a chiedere il risarcimento del danno cagionato al patrimonio dell'associazione.
In proposito, viene in rilievo l'art. 22 c.c. (pacificamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute, con i dovuti adattamenti), a mente del quale “le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori”.
Va, allora, escluso che alle associazioni possa applicarsi, in via analogica, la norma contenuta nell'art. 2476, c. 3 c.c. che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, contempla la legittimazione di ciascun socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.
Ed invero, la disposizione da ultimo citata, nella parte in cui attribuisce ai soci di società a responsabilità limitata un potere di "sostituzione processuale" per la tutela dell'integrità del patrimonio sociale leso dalle condotte di mala gestio degli amministratori, ha carattere eccezionale e, dunque, non può trovare applicazione che nelle ipotesi in essa previste.
Pertanto, in difetto di una norma che espressamente attribuisca all'associato il potere di agire per la tutela del patrimonio dell'ente danneggiato dall'amministratore, non può che trovare applicazione il principio generale enunciato dall'art. 81 c.p.c.; con la conseguenza che solo l'associazione, quale soggetto di diritto distinto dalle persone degli associati ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, può agire per la tutela del suo patrimonio a fronte degli atti dannosi posti in essere dagli amministratori.
Ne segue, quindi, che la domanda risarcitoria promossa è inammissibile.
4 4.2. In ogni caso, la domanda va respinta anche nel merito, in quanto dalla documentazione in atti non sono emersi elementi idonei a dimostrare che la condotta dei convenuti, anche qualora astrattamente integrante gli estremi di atti di mala gestio, abbia cagionato al
[...]
un danno ingiusto risarcibile. CP_3
Innanzitutto occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori di un'associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato. Questi dunque, ai sensi dell'art. 1710 c.c., devono adempiere il proprio incarico secondo la diligenza del buon padre di famiglia anche se, trattandosi di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2 c.c..
Si aggiunga che tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò anche alle luce delle finalità previste dallo statuto dell'associazione, per il cui raggiungimento l'organo gestorio viene istituito.
Ne consegue che anche la responsabilità degli amministratori di una associazione (non riconosciuta) ha natura contrattuale, giacché discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, e cioè dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali.
Il comportamento degli amministratori va, pertanto, valutato alla luce dei principi generali che regolano l'inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno (Trib. Milano, 29 marzo 2017, n. 3598).
Sicché, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno, restando invece a carico del convenuto la prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632;
Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure
5 mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall'amministratore, ma anche dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).
Del resto, la mala gestio rileva non in sé, come inadempimento contrattuale degli amministratori, ma come fonte di danno patrimoniale per l'ente.
In definitiva, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Nel caso di specie, invece, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dalle allegazioni di parte attrice, è rimasto indimostrato che le condotte dei convenuti abbiano causato un apprezzabile ed effettivo danno patrimoniale al o che siano state Controparte_3 causative di dispersione del patrimonio dell'ente.
Né è dato comprendere quale sia il pregiudizio sofferto dal , come questo si Controparte_3 sia determinato, quale sia la sua entità o in base a quali parametri debba essere quantificato, in assenza di precise allegazioni attoree al riguardo;
peraltro, la stessa RI si è rimessa, ai fini della precisa determinazione del danno patito, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, meramente esplorativa e quindi inammissibile, o alternativamente ad un criterio equitativo.
4.3. Nel dettaglio, l'attrice contesta al convenuto quale presidente del CP_1 [...]
, una gestione connotata da scarsa trasparenza contabile. Controparte_3
La doglianza non coglie nel segno, non essendo supportata da un idoneo riscontro probatorio, né sul versante della documentazione agli atti né in forza della prova orale espletata.
Al riguardo, viene innanzitutto in rilievo la dedotta non tracciabilità di taluni pagamenti in favore del , in quanto fatti transitare su una carta ricaricabile intestata al Controparte_3 convenuto , quale vicepresidente del Gruppo, incaricato dal Consiglio Direttivo di CP_2 provvedere alla gestione finanziaria dell'ente.
6 Si fa, in particolare, riferimento al pagamento effettuato dalla Bremadog S.r.l., sponsor dell'EXPO di dicembre 2019, dell'importo pari ed € 7.088,99 e a quello di € 5.044,00, versato al suddetto dalla consigliera con funzione di segretaria . CP_2 Parte_3
Orbene, occorre sul punto evidenziare che trattasi di spese opportunamente rendicontate
(v. doc. 13 convenuto ). CP_2
Peraltro, come provato per tabulas, va sottolineato non soltanto che il ha reso CP_2 edotto l'Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) dei movimenti finanziari su richiamati, specificando l'eccezionalità dell'utilizzo della carta ricaricabile a sé intestata, dettata da ragioni di necessità ed urgenza ma anche - rilievo ancor più importante - che l' non ha CP_4 sollevato sul punto alcuna contestazione di illecito commesso, limitandosi a raccomandare l'utilizzo di un conto corrente piuttosto che di una carta prepagata.
Quanto poi ai pagamenti eseguiti in favore dei consiglieri e segretari e di OP
, a titolo di rimborso spese, va detto che trattasi di somme corrisposte su CP_6 deliberazione unanime del Consiglio direttivo, di cui faceva parte anche la stessa attrice
(come incontestato).
Infine, quanto al dedotto difetto di tracciabilità del pagamento del rinnovo delle tessere da parte dei soci ed all'ammanco della somma, peraltro irrisoria, di € 371,00 dal bilancio, importa evidenziare che trattasi di deduzioni sfornite del necessario corredo probatorio.
Inoltre, la prospettazione offerta dall'attrice sul punto, formulata solo genericamente, non è idonea a suffragare la domanda azionata, dovendo rammentarsi che la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermarne la responsabilità risarcitoria, occorrendo tanto la prova del danno, ossia del deterioramento apprezzabile e concreto della situazione patrimoniale dell'ente, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi, onere che grava su colui che invoca la pretesa risarcitoria e che nel caso di specie non è stato adeguatamente assolto.
Del resto, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente come regola generale di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli
7 amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Peraltro, l'infondatezza complessiva della contestazione in esame emerge in virtù di un chiaro riscontro oggettivo. Ed infatti, alla temporanea revoca da parte dell' Parte_2
al delle funzioni di delegazione in data 17.6.2020
[...] Controparte_3 CP_4
(evidenziata dalla stessa attrice per avvalorare la propria prospettazione dei fatti) sono seguite: - la decisione n. 130/2023 del 3.10.2023 della Commissione di Disciplina di Prima
Istanza, che ha assolto il convenuto dall'incolpazione di scarsa trasparenza CP_2 contabile (per i medesimi fatti contestati in questa sede), rilevando l'infondatezza dell'esposto inoltrato dalla - la riattribuzione delle funzioni di delegazione da parte Pt_1 dell' al in data 21.4.2022. CP_4 Controparte_3
4.4. Oggetto di contestazione sono anche l'illegittima revoca della convocazione dell'assemblea fissata all'8.7.2020, l'omessa convocazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 30.7.2020 nonché la (solo) dedotta nullità della delibera assembleare del
30.7.2020 per essere essa stata votata da soggetti che non rivestono la carica di socio e, in ogni caso, per essere stati computati questi ultimi soggetti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.
In proposito, va chiarito che alla luce dell'insuperabile tenore letterale dell'atto di citazione e della memoria recante la precisazione delle conclusioni di parte attrice non può ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto un'impugnazione della delibera assembleare.
Sul punto, è dirimente riportare le conclusioni rassegnate dalla RI nei su citati atti: “-
Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in qualità di Presidente sino Controparte_1 alla data del 30.07.2020 e d , in qualità di vicepresidente sino Controparte_2 alla data del 30.07.2020, con riferimento agli obblighi loro gravanti nei confronti del
[...]
” nella loro veste di amministratori, nonché la loro responsabilità ex illecito Controparte_3 nei confronti del gruppo stesso;
- Accertare e dichiarare la mala gestio d , Controparte_1 in qualità di Presidente sino alla data del 30.07.2020 e di , in qualità di Controparte_2 vicepresidente sino alla data del 30.07.2020, e per l'effetto revocare il consiglio direttivo dell'associazione nominato in data 30.07.2020 in quanto illegittimamente eletto;
-
Conseguentemente condannare , in qualità di Presidente sino alla data Controparte_1 del 30.07.2020 e di , in qualità di vicepresidente sino alla data del Controparte_2
30.07.2020, in solido tra loro, al risarcimento del danno provocato a Parte_4
[..
[...] dal loro inadempimento e/o illecito nella misura complessiva inferiore ad €
[...]
25.000,00 ovvero nella diversa minor somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante CTU contabile o in via equitativa, oltre interessi legali”.
Deve, allora, farsi applicazione del principio per cui nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5402 del 25.2.2019).
Quindi, poiché nella specie la domanda, come formulata nell'atto introduttivo, non è stata precisata o emendata, non essendosi l'attrice avvalsa della facoltà pure concessale ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., le conclusioni idonee a cristallizzare il thema decidendum sono quelle di cui alla citazione, che non involgono alcuna espressa impugnazione di delibera assembleare.
Da tanto deriva che le contestazioni relative alla delibera assembleare del 30.7.2020, siccome inerenti a vizi che presuppongono l'impugnazione della delibera in questione - nel caso di specie, si ribadisce, non azionata - non possono essere scrutinate nell'odierna sede, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c., non avendo l'attrice formulato espressamente domanda di annullamento/nullità della delibera de qua.
In ogni caso, trattasi di contestazioni infondate, in quanto prive di adeguato riscontro probatorio alla luce del materiale istruttorio emerso agli atti.
Né, d'altra parte, il Tribunale può pronunciarsi sulla revoca del consiglio direttivo, essendo questa inscindibilmente connessa con la preventiva impugnazione della delibera assembleare (arg. Trib. Pavia n. 1388/2022).
In definitiva, in virtù di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
5. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE.
9 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine propria e del , formulata dal convenuto . Controparte_3 CP_2
Si rammenta che il danno all'immagine è un danno-conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca. L'onere della prova per danno all'immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine di una persona fisica: ciò vuol dire che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in conseguenza subito ed il nesso di causalità.
Con particolare riferimento al danno all'immagine del Gruppo, va osservato che tale danno non patrimoniale è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass., 30 settembre 2014, n. 20558;
Cass., 4 giugno 2007, n. 12929).
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti ad allegare genericamente un danno, senza dimostrare il pregiudizio concretamente patito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Nel caso in esame, l'istante sostiene di aver subìto una lesione alla propria immagine nonché lamenta, in qualità di vicepresidente, la lesione all'immagine del , Controparte_3 in quanto, a causa delle numerose istanze inoltrate dalla presso la Commissione di Pt_1 prima Istanza nonché della denuncia dalla stessa depositata presso la Guardia di Finanza di
Crotone, l' ha revocato al le funzioni di delegazione, CP_4 CP_3 Controparte_3 obbligando in tal modo l'utenza a rivolgersi all'ufficio di delegazione di Catanzaro.
Orbene, la domanda non può essere accolta per difetto di specificità del relativo contenuto ed in assenza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi richiesti ex lege ai fini della configurabilità del danno in questione.
Ed invero, la revoca delle funzioni di delegazione non pare possa aver prodotto un danno all'immagine né dell'istante né del , atteso che che è lo stesso soggetto Controparte_3 asseritamente leso a dare atto della riattribuzione della qualifica di Delegazione al Gruppo da parte dell' a seguito dell'archiviazione delle ipotesi di accusa da parte della CP_4
10 Commissione di Disciplina di Prima Istanza, che ha ritenuto infondato l'esposto inoltrato dalla Pt_1
Sarebbe, allora, stato necessario prendere specifica posizione in punto di effettiva sussistenza (e di effettiva misura) di un danno all'immagine patito, dovendo evidenziarsi che non è sufficiente allegare la lesione del diritto, in quanto è indispensabile la prova rigorosa delle conseguenze dannose direttamente scaturenti dalla lesione (v. Cass. n. 4005/2020).
Peraltro, la domanda non merita accoglimento anche in ossequio al prevalente orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi (nel caso di specie, presupposto rimasto indimostrato).
Al di fuori, infatti, di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (arg. Cass. Sez. 3, 13.1.2005, n.
560; Cass. Sez. 3, 30.11.2018, n. 30988; Cass. Sez. 3, 10.6.2016, n. 11898).
Da tutto quanto sopra consegue il necessario rigetto della domanda in esame.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze
11 che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. SPESE.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e sono CP_1 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
La soccombenza reciproca sulle rispettive domande impone, invece, di compensare le spese tra l'attrice e il convenuto . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita, rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del convenuto . Controparte_2
Condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese, liquidate in € Controparte_1
2.540,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Compensa le spese tra l'attrice e il convenuto . Controparte_2
Crotone, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
Sentenza emessa su bozza predisposta con la collaborazione del Funzionari CP_7
De Rasis.
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