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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr. Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta, la presente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1416/2023 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coppola Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del proprio legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Funari CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.23 l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, del TFR e delle ultime tre mensilità dovutele (marzo, aprile e maggio 2019) dal proprio datore di lavoro dichiarata fallita con sent. CP_2
N. 13/2020 del Tribunale di Roma in data 11.12.20.
Deduceva al riguardo di aver presentato tempestivamente domanda di ammissione al passivo, ma con provvedimento del 19.10.21, il Tribunale di Roma dichiarava chiusa la procedura fallimentare ex art. 118 n. 4 l. fall. in quanto la relativa prosecuzione “non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”, e disponeva altresì la cancellazione della società dal registro delle imprese. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di CP_3
€. 10.705,33, di cui €. 5328,42 a titolo di tfr ed il residuo a titolo di ultime tre mensilità come risultanti dalle buste paga in atti, oltre rivalutazione, interessi e spese da distrarsi. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'avverso ricorso non avendo l'istante proceduto, a seguito della chiusura della procedura fallimentare, ad esperire azione esecutiva forzata individuale nei confronti della società tornata in bonis. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Non vi è dubbio circa la proponibilità della domanda, essendovi prova in atti che l'istante ha CP_ proposto domanda amministrativa indirizzata all' in data 30.3.22 (cfr. in atti di parte ricorrente). CP_ Ciò premesso, quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n. 4183). Si osserva, altresì, che ai sensi dell'art. 2, co. 5 della l. 297/82 istitutiva del Fondo, “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Tanto premesso, la peculiarità del caso di specie è rinvenibile nel fatto che la condizione della preventiva ammissione al passivo del credito vantato, quale presupposto per avviare la procedura amministrativa nei confronti del Fondo, è qui assente in ragione della chiusura della procedura fallimentare per insufficienza di attivo, accertata dagli organi fallimentari, da ripartire tra i creditori intervenuti nella procedura medesima (cfr. decreto chiusura fallimento).
Giova, altresì, evidenziare che dopo la chiusura della procedura fallimentare ex art. 118 n. 4 l. fall., la società, a dispetto di quanto dedotto dall' , non è affatto tornata in bonis ma è stata CP_3 cancellata dal registro delle imprese (cfr. visura in atti), sicchè alcuna procedura esecutiva forzata avrebbe potuto intentarsi nei confronti di un soggetto ormai estinto. Come correttamente osservato dal Tribunale di Roma con sent. N. 20/2020 versata in atti da parte istante, in fattispecie analoga, “L'art. 102 L.F., così come riformulato per effetto della novella del diritto fallimentare attuata con il D. Lgs. 5/2006, in caso di “previsione di insufficiente realizzo”, ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo. In tal caso viene quindi a mancare lo stato passivo, cui l'art. 2, comma 2, L. 297/1982 riconnette la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia. Nella consapevolezza che l'applicazione letterale del disposto normativo, “in tale contesto”, lascerebbe “i lavoratori dipendenti da datori di lavoro insolventi, per i quali il Tribunale [abbia deciso] di non procedere all'accertamento del passivo .. di fatto privi dalla tutela apprestata dal Fondo di granzia”, la Circolare n. 32 del 4.3.2010 (v. doc. 13) si è posto “il problema di CP_1 coordinare le citate disposizioni (ovvero quelle contenute nel testo disciplinante l'intervento del Fondo con il novellato art. 102 L.F.) al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di Garanzia e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttivo 2008/94/CE)”. L'art. 2 della citata diretteva chiarisce infatti che un datore di lavoro si considera in insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura del procedimento oppure ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento. E' evidente quindi che anche la fattispecie regolamentata dall'art. 102 L.F. rientra nella definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente. Ne consegue, come correttamente ritenuto nella citata Circolare, che, pur richiedendo la L. 297/1982, ai fini dell'intervento del
Fondo, che il credito del lavoratore sia accertato tramite ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti del datore di lavoro insolvente, in assenza del procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 102 L.F.), “il lavoratore potrà comunque chiedere l'intervento del Fondo di garanzia”. La Circolare citata invero precisa che detto intervento potrà aver luogo “purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. 297/82” e quindi purché, per quel che qui interessa, il lavoratore, al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo alleghi originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito da lavoro è stato riconosciuto
e copia autentica del verbale di pignoramento. Ora però l'art. 118, comma 2, L.F. prevede che proprio nel caso di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 102 L.F. (citato al n. 4 del comma 1), “ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese”; cancellazione disposta quindi anche nei confronti della datrice di lavoro del ricorrente (v. annotazione sulla visura camerale relativa alla cancellazione avvenuta in data 13.9.2016 – doc. 8). Una volta disposta la cancellazione della società, è evidente quindi che il lavoratore non può più ottenere nei suoi confronti alcun titolo esecutivo, né può certo tentare azioni esecutive nei suoi confronti. La Circolare citata, pur nella dichiarata finalità “di rendere comunque possibile l'accesso al Fondo di garanzia” dei “dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale abbia deciso di non procedere all'accertamento del passivo”, non coglie nel segno, allorché condiziona l'intervento del Fondo di garanzia alla presentazione di un titolo esecutivo e del verbale di pignoramento negativo, non considerando che proprio nel caso di cui all'art. 102 L.F., ove il fallito sia una società, questa viene cancellata;
con la conseguenza che, quindi, nel caso in cui il lavoratore per accedere al Fondo di garanzia dovesse allegare alla domanda anche un titolo esecutivo e il verbale di pignoramento negativo, resterebbe sicuramente escluso da ogni tutela, salvo le ipotesi in cui si fosse procurato detto titolo prima della dichiarazione di fallimento. Invero l' nella consapevolezza di ciò, con il Messaggio n. 4302 del 24.6.2015, è intervenuto CP_1 ad integrazione di quanto espresso nella richiamata circolare, precisando che “quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza della garanzia patrimoniale si intende dimostrato dalla chiusura della procedura concorsuale”. Resta aperta però la questione dell'assenza di un titolo esecutivo. Tanto premesso, non appare sostenibile che se il lavoratore non può più ottenere un titolo nei confronti della società fallita e poi cancellata, per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non possa accedere al Fondo, in quanto così opinando si arriverebbe a frustrare la finalità stessa del Fondo di garanzia. (…) Appare piuttosto sostenibile che, per effetto della introduzione della specifica fattispecie della chiusura della procedura fallimentare per assenza di attivo senza l'approvazione dello stato passivo e della contestuale automatica cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, debba necessariamente darsi una lettura costituzionalmente orientata di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e prescindersi quindi dalla preesistente di un titolo esecutivo. In questo specifico caso, deve ritenersi quindi che il lavoratore, sulla base del CUD e/o delle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata, possa dunque accedere al Fondo di garanzia.” Ebbene, nel caso in esame, il lavoratore deduce in ricorso un credito a titolo di TFR per euro 5.263,29. Tuttavia, nel Cud 2020 in atti risulta un importo di tfr maturato pari a complessivi €. 5.328,42 ed è contestualmente attestata l'erogazione nell'anno 2019 di €. 4.806,87 a titolo di anticipazione del tfr (v. voce “801”). Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, possa dirsi documentata, e quindi accertata, la spettanza unicamente del residuo pari ad €. 456,42. Per completezza si osserva che parte istante nulla ha dedotto o chiarito in merito a tale evidenza contenuta nel CUD né in ordine alla discrasia tra quanto richiesto e quanto emergente dal Cud. Per quanto riguarda poi l'ulteriore richiesta relativa alle ultime tre mensilità, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. L.vo 80/92, “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia … è relativo (anche) ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
…”; norma questa ormai pacificamente interpretata (conformemente con quanto previsto dalla Direttiva CE 987/80, avente natura di fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla disposizione legislativa interna, che ad essa ha dato attuazione – v. Sent. C. Giust. 10.7.1997) assumendo quale momento di decorrenza del termine annuale non la data di emanazione del provvedimento dichiarativo del fallimento ovvero quella di inizio dell'esecuzione forzata (cui sembra riferirsi la lettera del citato articolo), ma la data di presentazione della prima istanza di apertura della procedura concorsuale ovvero la data di assunzione, da parte del lavoratore, di
“qualsiasi iniziativa, che – come la domanda di apertura della procedura concorsuale – sia parimenti diretta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura della procedura” (v. Cass. 1885 del 1°.2.2005).
Ebbene, le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, alla luce di quanto documentato in atti, sicuramente non rientrano in tale lasso temporale, atteso che, come emerge dalla visura camerale in atti, la procedura fallimentare è stata iscritta in data 11.12.2020 e parte istante non ha dedotto, e men che meno documentato, la data (ovemai diversa ed antecedente) di presentazione della prima istanza di apertura della procedura concorsuale ovvero di altra iniziativa intesa a far valere giudizialmente il proprio credito. La relativa domanda non può quindi essere accolta.
Pertanto, la domanda va solo parzialmente accolta con condanna dell' convenuto al CP_3 pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad €. 456,42, oltre interessi dal dì della spettanza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, nei limiti CP_3 del valore accertato e tenendo conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente di €. 456,42, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 341,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione. Si comunichi
Così deciso in Nola, il 18.2.25 Il Giudice
(dr. Fabrizia Di Palma)