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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
AL Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5817/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cosimo Parte_1 C.F._1
Alessandro D'Ascanio, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Maria Controparte_1 C.F._2
Lucia Lauriola e Massimo De Feudis, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui agli accordi di negoziazione assistita, sottoscritti in data 14 dicembre 2015, poi modificati dal decreto del 22 aprile 2020 N. cronologico 1424/2020
1 del Tribunale di Foggia, revocando, l'assegno di mantenimento previsto per il figlio maggiorenne AL, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla e CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente a partire dal mese di settembre 2021.
La resistente costituendosi in giudizio in data 31.01.2025, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, di aumentare l'importo dell'assegno divorzile e del mantenimento in favore del figlio AL.
All'udienza del 26.05.2025 su invito alla conciliazione del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle seguenti condizioni di cui al verbale di udienza: “1) rinuncia alla domanda restitutoria del ricorrente;
2) revoca dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne AL mediante versamento alla madre della somma mensile di € 200,00; 3) aumento del quantum dell'assegno divorzile da € 200,00 a € 250,00 e pertanto il PE si obbliga a corrispondere alla , entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; 4) il godimento della casa familiare, essendo in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno, sarà regolato da un successivo accordo tra le parti sulla base delle regole del diritto privato;
5) spese compensate”.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui al verbale di udienza del 26.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui agli accordi di negoziazione assistita, sottoscritti in data 14 dicembre 2015, poi modificati dal decreto del 22 aprile 2020 N. cronologico 1424/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui al verbale di udienza del 26.05.2025;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
AL Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5817/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cosimo Parte_1 C.F._1
Alessandro D'Ascanio, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Maria Controparte_1 C.F._2
Lucia Lauriola e Massimo De Feudis, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui agli accordi di negoziazione assistita, sottoscritti in data 14 dicembre 2015, poi modificati dal decreto del 22 aprile 2020 N. cronologico 1424/2020
1 del Tribunale di Foggia, revocando, l'assegno di mantenimento previsto per il figlio maggiorenne AL, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla e CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente a partire dal mese di settembre 2021.
La resistente costituendosi in giudizio in data 31.01.2025, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, di aumentare l'importo dell'assegno divorzile e del mantenimento in favore del figlio AL.
All'udienza del 26.05.2025 su invito alla conciliazione del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle seguenti condizioni di cui al verbale di udienza: “1) rinuncia alla domanda restitutoria del ricorrente;
2) revoca dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne AL mediante versamento alla madre della somma mensile di € 200,00; 3) aumento del quantum dell'assegno divorzile da € 200,00 a € 250,00 e pertanto il PE si obbliga a corrispondere alla , entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; 4) il godimento della casa familiare, essendo in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno, sarà regolato da un successivo accordo tra le parti sulla base delle regole del diritto privato;
5) spese compensate”.
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui al verbale di udienza del 26.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui agli accordi di negoziazione assistita, sottoscritti in data 14 dicembre 2015, poi modificati dal decreto del 22 aprile 2020 N. cronologico 1424/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui al verbale di udienza del 26.05.2025;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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