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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
41620/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data
25/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 26/06/1978 a MAROCCO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BURLANDO MARCELLA
e
2) Parte_2
Nato il 11/07/1974 in MAROCCO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. SCIALPI ANTONIA
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti;
Rilevato che all'esito dell'udienza del 27/03/2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti hanno raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio, chiedendo di procedersi ex art. 473bis.51
c.p.c. e di recepire le seguenti condizioni a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo in data 03/02/2022 (n. 9823/2019 R.G.):
• il contributo di mantenimento del padre per le due figlie, con decorrenza dal mese di aprile
2025, è rideterminato in complessivi € 610,00 mensili, rivalutabili annualmente come per legge. • L'assegno unico per le due figlie sarà percepito integralmente dalla madre.
• Ferme le statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di Bergamo in punto spese straordinarie (60% a carico del padre e 40% a carico della madre), disporsi l'applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
• Ferme le statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di Bergamo, in punto affidamento e collocamento della figlia minore si dà atto che nelle more è Per_1 Per_2 divenuta maggiorenne e che la stessa è collocata presso la madre e potrà frequentare liberamente il padre, data l'età;
• Spese compensate, e liquidazione a Carico dello Stato delle spese e compensi della parte
, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato (se non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.5.2025 hanno confermato le condizioni concordate, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo in data
03/02/2022 (n. 9823/2019 R.G.):
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 7 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott..ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data
25/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 26/06/1978 a MAROCCO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BURLANDO MARCELLA
e
2) Parte_2
Nato il 11/07/1974 in MAROCCO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. SCIALPI ANTONIA
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti;
Rilevato che all'esito dell'udienza del 27/03/2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti hanno raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio, chiedendo di procedersi ex art. 473bis.51
c.p.c. e di recepire le seguenti condizioni a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo in data 03/02/2022 (n. 9823/2019 R.G.):
• il contributo di mantenimento del padre per le due figlie, con decorrenza dal mese di aprile
2025, è rideterminato in complessivi € 610,00 mensili, rivalutabili annualmente come per legge. • L'assegno unico per le due figlie sarà percepito integralmente dalla madre.
• Ferme le statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di Bergamo in punto spese straordinarie (60% a carico del padre e 40% a carico della madre), disporsi l'applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
• Ferme le statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del Tribunale di Bergamo, in punto affidamento e collocamento della figlia minore si dà atto che nelle more è Per_1 Per_2 divenuta maggiorenne e che la stessa è collocata presso la madre e potrà frequentare liberamente il padre, data l'età;
• Spese compensate, e liquidazione a Carico dello Stato delle spese e compensi della parte
, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato (se non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.5.2025 hanno confermato le condizioni concordate, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo in data
03/02/2022 (n. 9823/2019 R.G.):
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 7 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott..ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo