Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2711/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] A CUPOLO (BN) il 18/10/1965, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO CEFALO, presso il C.F._1
cui studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINA SERINO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 07/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2024, esponeva: “1) che il ricorrente in data Parte_1
04.07.1992 in Benevento, ha contratto matrimonio concordatario con la sig.ra CP_1
, nata a [...] il [...], residente a [...]del Sannio (BN) alla via
[...]
1
registro degli atti civili di matrimonio, che si produce [doc. all.1]; 2) che in costanza del rapporto matrimoniale, in data 30.06.1993, è nato il primo figlio, ed in data Per_1
31.12.2000, è nata la seconda figlia;
3) che il Tribunale di Benevento, sul ricorso Per_2
congiunto per separazione personale dei coniugi, con decreto di omologa del 13.02.2023, n. cronol.1350/2023 R.G.3703/2022 che si produce, in uno con il ricorso congiunto [doc. all.ti
2 e 3], ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, omologando “la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge” […] 4) che sono trascorsi ormai più di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale di Benevento e che, da tale data, gli stessi hanno sempre vissuto separatamente, senza mai riprendere la convivenza non potendosi più ricostruire una comunione morale e materiale;
5) che ogni tentativo di addivenire alla proposizione di un divorzio congiunto è stato vano, a causa della mancata collaborazione della sig.ra , la quale non ha inteso aderire ai diversi inviti bonari formulati Controparte_1
per le vie brevi, nonché a mezzo PEC, inviata al suo Avvocato costituito nel giudizio di separazione personale, che pure si produce [doc. all.4]; 9) che non è intervenuta alcuna modifica delle condizioni economiche delle parti in causa rispetto alla separazione, poiché i coniugi erano e sono economicamente indipendenti;
10) che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente e/o della resistente, qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
11) che sussistono i presupposti di fatto e di diritto perché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza reciproci obblighi di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio e quindi alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 13.02.2023 n. cronol.1350/2023,
R.G.3703/2022 Tribunale di Benevento, innanzi richiamata e versata in atti”.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva: “1) pronunciare sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da e , in Benevento, in data Parte_1 Controparte_1
04.07.1992, trascrizione n.7, parte II, serie B, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente/resistente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
3) ordinare, per l'effetto, al competente Ufficiale di Stato Civile, di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
4) condannare parte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio in caso di resistenza”.
2 In data 12/11/2024, si costituiva la resistente la quale, nell'associarsi alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio così come formulata da controparte, deduceva: “le parti sono economicamente indipendenti, e pertanto mancano i presupposti in fatto ed in diritto per l'attribuzione di un assegno divorzile o altra forma di contribuzione economica collegata al matrimonio. I figli della coppia, e SO
, sono entrambi economicamente indipendenti ed hanno scelto liberamente ER di vivere il primo con il padre e la seconda con la madre”.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
Benevento in data 4 luglio 1992 tra la stessa ed il sig. ad ogni effetto e Parte_1
conseguenza di legge, adottando ogni provvedimento accessorio ritenuto opportuno, confermare le condizioni così come già stabilite in sede di separazione personale, con compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/02/2025, le parti confermavano le richieste già avanzate in corso di causa.
Il Tribunale, preso atto dell'adesione di parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
Tale domanda -con contestuale richiesta di conferma dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale- è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (18/01/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 13/02/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Inoltre, si ritiene di poter confermare in questa sede le condizioni alle quali è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e cioè: “1) di vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi reciprocamente le rispettive residenze, entro 30 giorni dall'omologa del presente accordo, e ad ogni eventuale successiva variazione;
2) che parte dei beni mobili e degli arredi, costituenti beni comuni ad entrambi i coniugi, sono già stati bonariamente divisi tra i coniugi, come pure le somme di denaro giacenti sui conti correnti cointestati;
3) che la residua parte dei beni mobili e degli arredi, tuttora presenti nella casa familiare, costituenti beni comuni ad entrambi i coniugi, resteranno in uso al sig. che Parte_1 abiterà la casa familiare sita in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla via Morisi n°3; 4)
l'autovettura Panda, avente numero di Targa EV608DP, di proprietà Parte_2
3 sarà intestata, entro dicembre 2022, alla signora;
5) che in ragione Pt_1 Controparte_1
dei redditi riconducibili ad entrambi i coniugi, che consentono ad entrambi il mantenimento del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, alcun obbligo di mantenimento vi sarà per l'un coniuge in favore dell'altro; 6) che tutte gli altri aspetti di natura economica e patrimoniale, riconducibili alla comunione legale intercorsa tra i coniugi, sono già stati concordemente affrontati e risolti di comune accordo”
Invero, tali patti non sono contrari a norme imperative e, pertanto, possono essere confermati con la presente decisione, con la precisazione che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti all'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 135, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._3
1992);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4