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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1435/2024 V.G., promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Domenico C.F._2
Roselli (C.F.: ) C.F._3
-OPPONENTI-
contro
: il (c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore - Controparte_1 P.IVA_1
NON COSTITUITO-
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 4296/2024 del 05.11.2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 952/2024 V.G., col quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di equa riparazione (per il mancato esperimento dei rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter, l. 89/01, così come era loro onere, per non aver chiesto a norma dell'art. 183 bis c.p.c. il passaggio del procedimento presupposto dal rito ordinario a quello sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., entro l'udienza di trattazione tenutasi all'esito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa) proposta dagli odierni opponenti con ricorso depositato il 29.07.2024 per l'irragionevole durata del giudizio civile iscritto al RGN. 18269/2016) promosso nei loro confronti dalla sig.ra con CP_2
pagina 1 di 4 atto di citazione notificato il 16.11.2016, innanzi al Tribunale di Bari, e definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 3093/2024 pubblicata il 26.06.2024;
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.12.2024 gli opponenti impugnavano il decreto eccependo
l'irrilevanza del mancato esperimento dei “rimedi preventivi”, oltre che l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-ter comma 1, della L. 89/2001 e del combinato disposto tra detta norma e l'art. 1 bis 1° e 2° co. L. 89/2001 con gli artt. 111 co. 2 e 117, co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.6, paragrafo
1, e 13 CEDU, e concludevano per sentir emettere decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1
per le somme dovute a titolo di equo indennizzo, nella misura che verrà determinata, per
[...]
l'eccessiva durata (pari ad anni 4, mesi 7 e giorni 10) del giudizio civile iscritto al RGN. 18269/2016
Tribunale di Bari, con vittoria di spese.
Non si è costituito il . CP_1
La causa all'udienza del 09.04.2025 è stata riservata per la decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La Corte premette la generale ineffettività dei rimedi preventivi introdotti con le modifiche alla legge
89/01 contenute nella l. 208/15, i quali hanno effetto acceleratorio solo in casi eccezionali. Se è vero infatti che l'assunto della sentenza della Corte EDU nel caso e altri contro del 25.2.2016 Per_1 CP_3
che riteneva ineffettivo, in quanto non vincolante nella prassi, il rimedio preventivo costituito dalla presentazione al giudice amministrativo dell'istanza di prelievo ex art. 71 cod. proc. amm., è stato sconfessato dalla recente Corte Cost. nr. 107/23, per la quale tale rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla l. 208/15 non è costituzionalmente illegittimo perché “”può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un “modello procedimentale alternativo” dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata” è altrettanto vero che la proposizione nel giudizio amministrativo dell'istanza di prelievo comporta almeno sulla carta (e, alla luce di Corte Cost. nr. 107/23, non solo sulla carta) l'immediata trattazione con modifica del preesistente ordine di priorità: ciò che non avviene nel processo davanti al giudice ordinario. Al contrario, l'illegittimità di un rimedio preventivo che non ricolleghi alla sua proposizione alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, per non averne il legislatore fatto derivare l'attivazione sia pur mediata dal giudice di un diverso e più celere modulo procedimentale per la decisione della causa, è stata confermata dalla successiva Corte Cost. 142/23, che ha dichiarato illegittima la previsione di rimedi preventivi per la fase del giudizio di cassazione. Il rischio di ineffettività, la quale comporterebbe la violazione del parametro interposto costituito dalla giurisprudenza sovranazionale quale vincolo ex art. 117 co. 1° Cost., impone quindi la non applicazione dei rimedi preventivi qualora ne sia in concreto esclusa l'utile proponibilità, dovendo il pagina 2 di 4 giudice dare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell'art.
1-ter co. 1° l.
89/01, che escluda l'applicazione del rimedio preventivo in concreto inefficace.
Dagli atti del giudizio presupposto risulta che alla data di entrata in vigore dell'articolo 1-ter della
Legge Pinto, il 18 ottobre 2022, il giudizio, in precedenza oggetto di differimenti di udienza per consentire la costituzione delle parti chiamate in causa, era in fase di riunione con altro procedimento connesso (RGN. 4710/2022), di poi disposta con ordinanza del 06.08.2023 e che le parti dopo la successiva udienza del 28.02.2024, in data 19.06.2024 hanno comunicato di aver transatto la lite, per cui all'udienza del 28.06.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
È di tutta evidenzia che nel caso concreto la richiesta di una delle parti di trasformazione del rito da ordinario a sommario non avrebbe spiegato alcun effetto concreto rispetto alla durata del giudizio;
Giova, a questo punto, il richiamo alla Ordinanza della Suprema Corte n. 35372 del 01/12/2022 in tema di equa riparazione, secondo cui: “”non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole””.
Nella fattispecie il giudizio presupposto è stato dichiarato estinto allorquando la durata era già divenuta irragionevole;
indi la domanda per ottenere l'indennizzo ex L. 89/2001 va accolta.
In punto di quantum, tenuto conto che il giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data
15.11.2016 si è concluso con la sentenza n. 3093/2024 pubblicata il 26/06/2024, dopo 7 anni, 7 mesi e
11 giorni, la durata ragionevole dell'unico grado di giudizio, pari ad anni 3, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (gg. 64), risulta in concreto superata di 4 anni, 5 mesi e 7 giorni
Considerata la natura, l'oggetto del giudizio presupposto ed il suo valore, stimasi quantificare l'indennizzo per danno non patrimoniale ex art.
2-bis, co. 1° L 89/2001, nel testo vigente dall'1.1.2016, nella somma di € 1.600,00 (€ 400 x 4 anni), oltre interessi legali dal 29.07.2024 al soddisfo e spese legali da liquidarsi ex D.M. n. 147/2022, tabella 12, scaglione fino ad € 5.200,00 valore minimo, esclusa istruttoria/trattazione, con l'aumento del 30% per la difesa di più parti oltre spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1435/2024 V.G., proposto con ricorso depositato pagina 3 di 4 il 03.12.2024 da e contro il , avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
il decreto n. cronol. 4296/2024 del 05.11.2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 952/2024 V.G., revoca il decreto opposto ed
INGIUNGE al il pagamento in favore dei sigg.ri (C.F.: Controparte_1 Parte_1
) e (C.F.: della somma di € C.F._1 Parte_2 C.F._2
1.600,00 ciascuno, oltre interessi legali dal 29.07.2024 al soddisfo e spese legali, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquida in € 962,00 per compenso, oltre € 54,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA, C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi telematicamente il 16.04.2024. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1435/2024 V.G., promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Domenico C.F._2
Roselli (C.F.: ) C.F._3
-OPPONENTI-
contro
: il (c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore - Controparte_1 P.IVA_1
NON COSTITUITO-
-OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 4296/2024 del 05.11.2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 952/2024 V.G., col quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di equa riparazione (per il mancato esperimento dei rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter, l. 89/01, così come era loro onere, per non aver chiesto a norma dell'art. 183 bis c.p.c. il passaggio del procedimento presupposto dal rito ordinario a quello sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., entro l'udienza di trattazione tenutasi all'esito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa) proposta dagli odierni opponenti con ricorso depositato il 29.07.2024 per l'irragionevole durata del giudizio civile iscritto al RGN. 18269/2016) promosso nei loro confronti dalla sig.ra con CP_2
pagina 1 di 4 atto di citazione notificato il 16.11.2016, innanzi al Tribunale di Bari, e definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 3093/2024 pubblicata il 26.06.2024;
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.12.2024 gli opponenti impugnavano il decreto eccependo
l'irrilevanza del mancato esperimento dei “rimedi preventivi”, oltre che l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-ter comma 1, della L. 89/2001 e del combinato disposto tra detta norma e l'art. 1 bis 1° e 2° co. L. 89/2001 con gli artt. 111 co. 2 e 117, co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.6, paragrafo
1, e 13 CEDU, e concludevano per sentir emettere decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1
per le somme dovute a titolo di equo indennizzo, nella misura che verrà determinata, per
[...]
l'eccessiva durata (pari ad anni 4, mesi 7 e giorni 10) del giudizio civile iscritto al RGN. 18269/2016
Tribunale di Bari, con vittoria di spese.
Non si è costituito il . CP_1
La causa all'udienza del 09.04.2025 è stata riservata per la decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La Corte premette la generale ineffettività dei rimedi preventivi introdotti con le modifiche alla legge
89/01 contenute nella l. 208/15, i quali hanno effetto acceleratorio solo in casi eccezionali. Se è vero infatti che l'assunto della sentenza della Corte EDU nel caso e altri contro del 25.2.2016 Per_1 CP_3
che riteneva ineffettivo, in quanto non vincolante nella prassi, il rimedio preventivo costituito dalla presentazione al giudice amministrativo dell'istanza di prelievo ex art. 71 cod. proc. amm., è stato sconfessato dalla recente Corte Cost. nr. 107/23, per la quale tale rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla l. 208/15 non è costituzionalmente illegittimo perché “”può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un “modello procedimentale alternativo” dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata” è altrettanto vero che la proposizione nel giudizio amministrativo dell'istanza di prelievo comporta almeno sulla carta (e, alla luce di Corte Cost. nr. 107/23, non solo sulla carta) l'immediata trattazione con modifica del preesistente ordine di priorità: ciò che non avviene nel processo davanti al giudice ordinario. Al contrario, l'illegittimità di un rimedio preventivo che non ricolleghi alla sua proposizione alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, per non averne il legislatore fatto derivare l'attivazione sia pur mediata dal giudice di un diverso e più celere modulo procedimentale per la decisione della causa, è stata confermata dalla successiva Corte Cost. 142/23, che ha dichiarato illegittima la previsione di rimedi preventivi per la fase del giudizio di cassazione. Il rischio di ineffettività, la quale comporterebbe la violazione del parametro interposto costituito dalla giurisprudenza sovranazionale quale vincolo ex art. 117 co. 1° Cost., impone quindi la non applicazione dei rimedi preventivi qualora ne sia in concreto esclusa l'utile proponibilità, dovendo il pagina 2 di 4 giudice dare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell'art.
1-ter co. 1° l.
89/01, che escluda l'applicazione del rimedio preventivo in concreto inefficace.
Dagli atti del giudizio presupposto risulta che alla data di entrata in vigore dell'articolo 1-ter della
Legge Pinto, il 18 ottobre 2022, il giudizio, in precedenza oggetto di differimenti di udienza per consentire la costituzione delle parti chiamate in causa, era in fase di riunione con altro procedimento connesso (RGN. 4710/2022), di poi disposta con ordinanza del 06.08.2023 e che le parti dopo la successiva udienza del 28.02.2024, in data 19.06.2024 hanno comunicato di aver transatto la lite, per cui all'udienza del 28.06.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
È di tutta evidenzia che nel caso concreto la richiesta di una delle parti di trasformazione del rito da ordinario a sommario non avrebbe spiegato alcun effetto concreto rispetto alla durata del giudizio;
Giova, a questo punto, il richiamo alla Ordinanza della Suprema Corte n. 35372 del 01/12/2022 in tema di equa riparazione, secondo cui: “”non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole””.
Nella fattispecie il giudizio presupposto è stato dichiarato estinto allorquando la durata era già divenuta irragionevole;
indi la domanda per ottenere l'indennizzo ex L. 89/2001 va accolta.
In punto di quantum, tenuto conto che il giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data
15.11.2016 si è concluso con la sentenza n. 3093/2024 pubblicata il 26/06/2024, dopo 7 anni, 7 mesi e
11 giorni, la durata ragionevole dell'unico grado di giudizio, pari ad anni 3, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (gg. 64), risulta in concreto superata di 4 anni, 5 mesi e 7 giorni
Considerata la natura, l'oggetto del giudizio presupposto ed il suo valore, stimasi quantificare l'indennizzo per danno non patrimoniale ex art.
2-bis, co. 1° L 89/2001, nel testo vigente dall'1.1.2016, nella somma di € 1.600,00 (€ 400 x 4 anni), oltre interessi legali dal 29.07.2024 al soddisfo e spese legali da liquidarsi ex D.M. n. 147/2022, tabella 12, scaglione fino ad € 5.200,00 valore minimo, esclusa istruttoria/trattazione, con l'aumento del 30% per la difesa di più parti oltre spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1435/2024 V.G., proposto con ricorso depositato pagina 3 di 4 il 03.12.2024 da e contro il , avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
il decreto n. cronol. 4296/2024 del 05.11.2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 952/2024 V.G., revoca il decreto opposto ed
INGIUNGE al il pagamento in favore dei sigg.ri (C.F.: Controparte_1 Parte_1
) e (C.F.: della somma di € C.F._1 Parte_2 C.F._2
1.600,00 ciascuno, oltre interessi legali dal 29.07.2024 al soddisfo e spese legali, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquida in € 962,00 per compenso, oltre € 54,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA, C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi telematicamente il 16.04.2024. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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