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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1934/2022 R.G., promossa da
) quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MINI
[...] C.F._2
NICOLA;
ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. PARDINI C.F._4
VALERIO e dall'Avv. MANCINI SARA;
CONVENUTI
Oggetto: scioglimento della comunione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha convenuto in giudizio e CP_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed accertati i fatti tutti di cui in narrativa anche previa ammissione di idonea CTU di cui si fa fin da ora richiesta, dichiarare l'indivisibilità del bene per cui è causa;
statuire il valore delle quote dei singoli condividendi;
approvare
l'eventuale progetto di divisione anche per assegnazione. In ogni caso e comunque e preso atto della determinazione dell'attore di addivenire unico proprietario dell'intero cespite, statuire quanto è il valore della quota dei residui comproprietari ordinandone il relativo pagamento;
conseguentemente statuire con sentenza la piena intestazione all'attore per la quota di 1/1 della proprietà con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In via principale, voglia rigettare la domanda di assegnazione dell'intera proprietà formulata dall'attore e procedere alla divisione dell'immobile per cui è causa ai sensi dell'art.
788 c.p.c.; - in via riconvenzionale voglia condannare il signor al pagamento in Persona_1
favore dei convenuti della somma di Euro 10.000, o di quella diversa che verrà determinata anche in via equitativa dal Giudicante, a titolo di indennizzo per il mancato loro utilizzo della loro quota di comproprietà dell'immobile, nonché della ulteriore somma dovuta, sempre per il medesimo titolo, per il periodo intercorrente tra la formulazione della domanda e la cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene da parte dell'attore o dei suoi aventi causa”.
Ciò posto, occorre procedere a una valutazione separata delle domande proposte dalle parti.
Muovendo dalla domanda di divisione proposta dalla parte attrice, deve rilevarsi che oggetto della domanda è la comproprietà sull'immobile sito in
Monte Argentario e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 57
p.lla 215, il quale, come si evince dalla certificazione notarile in atti e come confermato dal CTU all'esito degli accertamenti espletati in corso di causa, appartiene per 9/12 della proprietà all'attrice, in quanto erede di Persona_1 defunto in corso di causa, per 2/12 della proprietà alla convenuta CP_1
e, infine, per 1/12 della proprietà al convenuto (cfr. CP_2
certificazione notarile depositata il 02.02.2024).
Ciò chiarito, la domanda di divisione proposta dall'attrice va dichiarata inammissibile, in quanto l'immobile non risulta munito di titolo edilizio che possa legittimarlo e renderlo commerciabile.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della
"possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del
11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019). Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985” (Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019).
Tale conclusione è affermata sulla scorta dell'esigenza di precludere alle parti attraverso il ricorso al giudice, di conseguire un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio, e di prevenire che il Giudice, in via contraddittoria, dichiari, da un lato, la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del
1985, art. 40 e, dall'altro, disponga la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi
(Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019).
Inoltre, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità o la sua omessa analisi ad opera del
Giudice è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. S.U.
n. 25021/2019; Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato che le Sezioni Unite in precedenza richiamate, attraverso il richiamo della normativa in materia edilizia, hanno accolto la concezione formale di irregolarità abusiva, già affermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione Civile con sentenza n. 8230/2019, secondo cui “La nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art.
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Alla luce del principio richiamato, la regolarità edilizia, ai fini della validità degli atti traslativi di diritti reali su immobili, va intesa come presenza delle dichiarazioni delle parti circa gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile e come effettiva esistenza del titolo dichiarato dalla parte.
Ciò importa che, ai fini della divisione giudiziale, è necessario che, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte interessata fornisca le dichiarazioni sui titoli abilitativi ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47/1985 e che il titolo dichiarato sia effettivamente sussistente e riferibile all'immobile di causa, producendo la relativa documentazione.
In quanto condizione dell'azione, è onere della parte interessata allegare e provare la regolarità edilizia dell'immobile comune.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti (Cass. Civ. n.
4373/2003).
Ciò posto, nel caso di specie, al fine di verificare la commerciabilità dell'immobile oggetto di domanda di divisione, è stata espletata una CTU in corso di causa.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dell'immobile e dell'analisi dei documenti prodotti dalle parti e delle verifiche compiute presso il competente ente comunale, ha accertato che l'immobile è costituito da “un singolo fabbricato, dal punto di vista edilizio ad uso magazzino/annesso agricolo, con servizio igienico e tettoia oltre circostante corte esclusiva;
il tutto dislocato al piano terreno”, in particolare, si tratta di “un unico ampio vano con camino a legna, servizio igienico e tettoia esterna.
All'immobile è annessa e pertiene corte esclusiva circostante”.
Il CTU ha accertato, anche mediante appositi controlli presso il Comune di
Monte Argentario, che l'unico titolo edilizio riferibile all'immobile per cui è causa è l'Autorizzazione per la esecuzione di lavori edili di cui al prot.
17905/90 del 17/12/1991, prodotta da parte attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Il CTU ha rilevato che “Allo stato dei luoghi il bene, avente destinazione magazzino/rimessa attrezzi, è stato rilevato non conforme dal punto di vista edilizio - urbanistico, a causa delle principali difformità: A) – presenza della tettoia esterna sul lato di ingresso all'immobile, la cui realizzazione non è dato sapere a quando possa risalire.
Tuttavia, nella documentazione reperita in atti del Comune di Monte Argentario, è emerso che la sua costruzione, in tal caso si trattava di “…pergolato….”, era prevista nell'ambito della richiesta di Autorizzazione per la esecuzione di lavori edili di cui al prot. 17905/90 del 17/12/1991 ma che la medesima aveva ricevuto il diniego della pubblica amministrazione competente in quanto la sua realizzazione contrastava con i vincoli della delibera “…n. 296/88 per le zone B, C, D…”. Nell'elaborato di progetto, le dimensioni del pergolato risulterebbero pari a (4,50x2,50) mq., sono state rilevate invece pari a
(4,50x3,74) mq. e non si tratterebbe di pergolato ma di tettoia. B) – presenza di un servizio igienico;
C) – presenza di un camino a legna;
I lavori di restauro sono stati eseguiti conformemente al procedimento autorizzativo sopra menzionato fatto salvo, ma ciò non è possibile accertarlo, le difformità sopra citate in merito alle quali non si è in grado di stabilire una data certa di realizzazione. L'immobile è quindi da considerarsi difforme dal punto di vista edilizio – urbanistico per la commerciabilità necessita la rimessa in pristino”.
Chiamato a chiarire se l'immobile fosse o meno dotato di un titolo edilizio che lo legittimasse, il CTU, con successivi chiarimenti, ha rilevato l'inesistenza di un titolo edilizio idoneo a legittimare l'immobile nei documenti di causa
(chiarimenti del 22.02.2024) e, sollecitato nuovamente a fornire chiarimenti sulla condizione edilizia dell'immobile, all'udienza del 27.02.2024, lo stesso ha dichiarato che “quanto al titolo edilizio, non è possibile allo stato accertare quando è stato realizzato il fabbricato oggetto di causa, nulla essendo stato rinvenuto presso il Comune di
Monte Argentario e l'unico documento edilizio dell'immobile è l'autorizzazione ai lavori già prodotta in atti, la quale non è il titolo edilizio bensì autorizza lavori su fabbricato già esistente”, in tal modo escludendo che l'autorizzazione prodotta da parte attrice possa costituire il titolo edilizio legittimante l'immobile.
Nei chiarimenti depositati il 14.03.2024, il CTU ha ribadito che non sussistono titoli edilizi che possano legittimare il fabbricato oggetto di causa.
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, nelle more della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 16.09.2024, ha depositato due documenti da cui si evincerebbe che il fabbricato oggetto di causa è stato costruito prima del 1967, sicché lo stesso non necessiterebbe di un titolo edilizio per la sua realizzazione.
La parte attrice ha depositato a supporto della sua allegazione una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di Grosseto con cui, in relazione al fabbricato oggetto di causa, “si comunica che i fabbricati di cui alla particella 215 sono presenti nella mappa d'impianto. Per il comune di Monte Argentario la data di inizio conservazione delle mappe del Nuovo Catasto Terreni è 01.01.1943”, e la mappa di impianto della particella su cui insiste il fabbricato.
Il CTU è stato dunque chiamato a rivalutare le conclusioni rassegnate, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice il 16.09.2024.
Il consulente, con i chiarimenti del 25.11.2024, ha quindi osservato che
“asserire che il bene esiste dal 01/01/1943, è un'affermazione, come si dimostrerà, che potrebbe non essere veritiera se per bene intendiamo la presenza di un fabbricato con caratteristiche costruttive, morfologiche e dimensionali come quelle dell'immobile per come documentalmente prodotto anche con immagini fotografiche negli elaborati allegati alla pratica di ristrutturazione del 1991, ciò perché: – se nella mappa di impianto del
01/01/1943 si rileva una sagoma disegnata in pianta, tale informazione, anche sentita
l'Agenzia delle Entrate, non è certamente dimostrativa della presenza di una cubatura o comunque di un fabbricato chiuso lateralmente su tutti e 4 i lati bensì potrebbe trattarsi anche d'altro, anche perché si ricorda che, al netto delle foto allegate alla ristrutturazione del
1991, il deposito della prima planimetria catastale, con protocollo GR0197108, risale al giorno 11/10/2007. Non si può quindi avere certezza, su base documentale, sia della reale consistenza e tipologia che avesse l'immobile nel 1943, sia sulla reale ed effettiva data di edificazione del medesimo per come fotografato nel 1991. Come si vedrà si tratterebbe verosimilmente di immobili aventi caratteristiche completamente diverse”; il CTU ha altresì evidenziato che “nel Comune di Monte Argentario vigeva già nel 1954 il piano di ricostruzione che prevedeva l'obbligo, solo nei centri abitati, di titolo edilizio per le nuove costruzioni. Ma, in seguito, sull'Intero territorio del Comune di Monte Argentario è entrato in vigore il Decreto ministeriale 21 febbraio 1958 - G.U. n. 54 del 03.03.1958 in materia di Beni paesaggistici - D. Lgs 42/2004 Parte terza. Articolo 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico (già oggetto di vincolo a sensi della Legge 1497/1939). Con
l'entrata in vigore del predetto DM ricorreva l'obbligo del rilascio preventivo dell'Autorizzazione Paesaggistica anche fuori dei centri abitati per qualsiasi intervento che modificasse l'assetto del territorio e/o dei fabbricati esistenti e pertanto il titolo edilizio doveva obbligatoriamente essere rilasciato, a seguito di parere paesaggistico favorevole, a partire dal marzo 1958 e quindi ben prima del settembre 1967”; inoltre, il CTU, analizzando la donazione del 11.02.1982, a mezzo della quale ha CP_3
donato al figlio i 2/4 della proprietà del fabbricato oggetto di Persona_1
causa, ha rilevato che “l'art. 1 dell'atto di donazione fa riferimento alla presenza di una capanna in luogo dell'attuale fabbricato: “…..i diritti di comproprietà pari a 2/4 (due quarti) indivisi ad esso donante spettanti sul piccolo terreno agricolo con entrostante capanna della superficie complessiva di Ha. 0.02.50 (are due e centiare cinquanta), confinante con
l'appezzamento….”, ma non vi sono indicazioni sulla tipologia di struttura, non è noto quali dimensioni avesse, che volumetria, se avesse delle aperture e su quali lati e di che dimensioni, non è noto se fosse chiusa su uno o più lati, non è nota la geometria in pianta e della copertura;
ma soprattutto, non è nota la data certa della sua reale edificazione.
Sappiamo soltanto che la capanna viene citata nell'ottobre 1962 nell'atto di divisione trascritto il 16/10/1962 al n. 5080 di R.P.F.”, evidenziando come, nell'ipotesi in cui il fabbricato fosse stato edificato nel 1962, vigendo il sopra richiamato
D.M. del 21.02.1958, l'immobile avrebbe potuto costruirsi solo previo rilascio di autorizzazione paesaggistica e relativo titolo edilizio a pena di abusività dello stesso;
nondimeno, prosegue il CTU che, anche ipotizzando che la capanna menzionata nella donazione costituisse comunque una volumetria chiusa già a partire dal 1943, “Di certo sappiamo che ad un certo punto sarà stata trasformata in fabbricato in muratura con copertura in tegole e coppi come mostrano le foto della pratica di ristrutturazione del 1991. Quindi si sarebbe inizializzato il processo di trasformazione edilizia da capanna in fabbricato. Si sarebbe verosimilmente trattato di altra tipologia di strutture, forse diverse aperture finestrate, chiusura completa su tutti e quattro i lati del fabbricato, altra tipologia anche geometrica della copertura, diversa consistenza ed impatto visivo delle murature, diversa consistenza e impatto visivo della copertura….……
Tale trasformazione, sulla base di quanto menzionato nell'atto di donazione, sarebbe necessariamente dovuta avvenire successivamente all'ottobre 1962, data certa di rilevazione della capanna, e pertanto in vigenza del DM del 1958 per cui sarebbe stato d'obbligo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e successivamente del titolo edilizio. Sulla base di tale ipotesi l'attuale fabbricato sarebbe illegittimo sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista edilizio”; il CTU ha aggiunto altresì che “quanto asserito dall'attrice:
“…la scrivente difesa ha altresì prodotto la relazione tecnica finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile del 02.10.1990 e se il bene fosse stato abusivamente costruito, il Comune di Monte Argentario non avrebbe potuto di certo rilasciato la relativa autorizzazione per l'esecuzione di lavori edili protocollo n.17905/1990 anch'essa in atti
(cfr. doc.4-5, fascicolo parte attrice)…” non può essere certamente condiviso perché a prescindere dalla data di edificazione dell'immobile, trattandosi di intervento di “restauro conservativo ad un annesso agricolo….”, quindi senza modifiche esterne, anche perché è stato dato il diniego alla realizzazione della tettoia, non sussisteva alcun obbligo di autorizzazione paesaggistica”.
Il CTU ha, dunque, concluso nel senso che “tenuto conto di tutto quanto già menzionato, della documentazione in atti, di quella prodotta dall'attrice, preso atto della giurisdizione vigente negli anni successivi alla produzione della mappa di primo impianto e della capanna rilevata e menzionata nell'atto di donazione del 1962; l'immobile in oggetto è da ritenersi non legittimo dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista edilizio”.
Riassumendo quanto accertato dal CTU, il fabbricato attuale, oggetto della domanda di divisione, non appare costituire una capanna, avendo altra struttura e destinazione, elemento questo che appare confermato dalla produzione fotografica allegata alla CTU e rappresentante la condizione pregressa dell'immobile e da quella che rappresenta la condizione attuale dello stesso;
deve ritenersi che l'immobile presente presso i luoghi di causa fosse costituito in passato, almeno dal 1962, da una capanna ad uso agricolo;
non sussistono elementi univoci e oggettivi per stabilire la data di realizzazione dell'immobile, nulla desumendosi dalla donazione prodotta da parte attrice, né dalla mappa catastale da cui si evince l'esistenza di una sagoma sulla particella le cui caratteristiche non possono evincersi, come confermato dalla visione della mappa prodotta dall'attrice il 16.09.2024; in ragione del D.M. del
21.02.1958 che ha dichiarato di interesse paesaggistico l'area del Comune di
Monte Argentario e della conseguente applicazione della normativa contenuta nella L. n. 1497/1939, la capanna, assumendone la realizzazione nel 1962, avrebbe necessitato, per la sua regolarità edilizia di apposita autorizzazione paesaggistica e relativo titolo edilizio, sicché, non rinvenendosi lo stesso, il bene sarebbe abusivo sul piano edilizio;
anche ammettendo la costruzione della capanna nel 1943, la stessa ha avuto una totale trasformazione nel corso degli anni, come si desume dall'analisi della pratica relativa all'autorizzazione ai lavori di restauro del 1991 da cui si evince che l'immobile non era costituito da una mera capanna, sicché la trasformazione è avvenuta dopo il 1962, anno della donazione avente ad oggetto la capanna, e avrebbe necessitato di apposito titolo edilizio per le ragioni sopra riportate;
l'autorizzazione ai lavori di restauro del 1991 non costituisce valido titolo edilizio che possa legittimare il fabbricato, consentendo l'autorizzazione solo lavori conservativi del fabbricato preesistente, sicché non può fondare la legittimità edilizia della trasformazione della capanna originaria a fabbricato, sicché, in assenza di ulteriori titoli edilizi, l'attuale fabbricato risulta sprovvisto di titolo edilizio legittimante.
Le valutazioni offerte dal CTU appaiono adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, essendo peraltro fondate sui sulla donazione prodotta in giudizio dall'attrice e sull'analisi della documentazione edilizia reperita.
Va osservato al riguardo che l'altro titolo di provenienza della parte attrice, la compravendita del 21.10.1993 (cfr. all. 3 fasc. attrice), contiene l'attestazione del venditore che l'immobile è stato costruito anteriormente al 1967.
Ebbene, alla luce degli accertamenti del CTU, la suddetta attestazione non appare rilevante per una diversa valutazione della condizione edilizia del fabbricato, sicché il documento non infirma le conclusioni sopra descritte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che il fabbricato oggetto di causa non è munito di un titolo edilizio che lo legittimi e che ne consenta la commerciabilità, con la conseguenza che la domanda di divisione dello stesso, in ragione dei principi di diritto richiamati, va dichiarata inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione.
Peraltro, va rilevato che, secondo i principi di diritto sopra richiamati, la mancata prova della regolarità edilizia del fabbricato, essendo questa una condizione dell'azione, non può che ricadere sulla parte che ha chiesto la divisione, nel caso di specie la parte attrice.
In conclusione, la domanda di divisione proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile, restando assorbita ogni altra questione alla luce del principio della ragione più liquida.
I convenuti, allegando che la parte attrice ha impedito il godimento dell'immobile da parte loro, chiedono la condanna della controparte al pagamento di una indennità da occupazione pari a 10.000,00 euro, oltre agli importi dovuti per l'occupazione posta in essere dalla data della domanda proposta nel presente giudizio a quella di effettiva messa a disposizione dell'immobile.
La domanda va respinta. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il proprietario può ottenere il risarcimento del danno conseguente all'occupazione illecita di un proprio immobile ad opera di un terzo solo se vi è stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 33645/2022).
Nello specifico caso del comproprietario che alleghi la lesione del proprio diritto di comproprietà su un immobile ad opera dell'altro comproprietario, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, ai fini del risarcimento del danno, occorre la lesione del potere di pari uso del comproprietario, con la conseguenza che “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 7019/2019; Cass. Civ. n. 2423/2015; Cass.
Civ. n. 24647/2010; di recente Cass. Civ. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere
l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
Cass. Civ. n. 10264/2023). Ciò chiarito, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova dei presupposti sopra richiamati per l'integrazione del diritto al risarcimento invocato.
Invero, non può ritenersi intimazione idonea al suddetto scopo la comunicazione del 07.12.2020 con cui i convenuti hanno chiesto all'attore di procedere alla conclusione di un contratto di affitto per la regolazione dei loro reciproci rapporti (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
La suddetta comunicazione non contiene alcuna richiesta di avere il godimento diretto dell'immobile, sicché non appare idonea per integrare il lamentato danno ingiusto, considerando che il mero utilizzo del bene comune ad opera di un comproprietario non costituisce di per sé un atto antigiuridico.
Inoltre, la conclusione di un contratto di affitto pro quota del bene comune in favore di uno dei comproprietari, scopo che appare assumere la comunicazione dedotta dai convenuti, integra un regolamento sull'uso della cosa comune che va approvato secondo la maggioranza richiamata dall'art. 1106 c.c. e il rifiuto di un comproprietario di accettare tale regolamento non può costituire un atto illecito.
Inoltre, i convenuti non hanno allegato specificamente quale sia stato il vantaggio patrimoniale che la parte attrice avrebbe tratto dall'uso esclusivo dell'immobile.
Non risultando altri atti con cui i convenuti hanno intimato alla parte attrice di consentire il godimento diretto in loro favore dell'immobile per cui è causa, né avendo i convenuti chiarito quale sia stato il vantaggio patrimoniale concretamente assunto dalla parte attrice mediante l'uso esclusivo, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria proposta da quelli, non risultando sussistenti i presupposti in precedenza richiamati per ritenere integrata la lesione delle facoltà dominicali dei convenuti. Circa la regolazione delle spese, la soccombenza reciproca delle parti e la natura della giudizio di divisione, che si svolge nell'interesse di tutti i comproprietari, giustifica la compensazione delle spese processuali, con suddivisione in quote eguali tra le parti delle spese di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1934/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da parte attrice;
2) respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte attrice, per il 50%, e dei convenuti, per il restante 50%;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 10.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1934/2022 R.G., promossa da
) quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MINI
[...] C.F._2
NICOLA;
ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. PARDINI C.F._4
VALERIO e dall'Avv. MANCINI SARA;
CONVENUTI
Oggetto: scioglimento della comunione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha convenuto in giudizio e CP_2 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed accertati i fatti tutti di cui in narrativa anche previa ammissione di idonea CTU di cui si fa fin da ora richiesta, dichiarare l'indivisibilità del bene per cui è causa;
statuire il valore delle quote dei singoli condividendi;
approvare
l'eventuale progetto di divisione anche per assegnazione. In ogni caso e comunque e preso atto della determinazione dell'attore di addivenire unico proprietario dell'intero cespite, statuire quanto è il valore della quota dei residui comproprietari ordinandone il relativo pagamento;
conseguentemente statuire con sentenza la piena intestazione all'attore per la quota di 1/1 della proprietà con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In via principale, voglia rigettare la domanda di assegnazione dell'intera proprietà formulata dall'attore e procedere alla divisione dell'immobile per cui è causa ai sensi dell'art.
788 c.p.c.; - in via riconvenzionale voglia condannare il signor al pagamento in Persona_1
favore dei convenuti della somma di Euro 10.000, o di quella diversa che verrà determinata anche in via equitativa dal Giudicante, a titolo di indennizzo per il mancato loro utilizzo della loro quota di comproprietà dell'immobile, nonché della ulteriore somma dovuta, sempre per il medesimo titolo, per il periodo intercorrente tra la formulazione della domanda e la cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene da parte dell'attore o dei suoi aventi causa”.
Ciò posto, occorre procedere a una valutazione separata delle domande proposte dalle parti.
Muovendo dalla domanda di divisione proposta dalla parte attrice, deve rilevarsi che oggetto della domanda è la comproprietà sull'immobile sito in
Monte Argentario e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 57
p.lla 215, il quale, come si evince dalla certificazione notarile in atti e come confermato dal CTU all'esito degli accertamenti espletati in corso di causa, appartiene per 9/12 della proprietà all'attrice, in quanto erede di Persona_1 defunto in corso di causa, per 2/12 della proprietà alla convenuta CP_1
e, infine, per 1/12 della proprietà al convenuto (cfr. CP_2
certificazione notarile depositata il 02.02.2024).
Ciò chiarito, la domanda di divisione proposta dall'attrice va dichiarata inammissibile, in quanto l'immobile non risulta munito di titolo edilizio che possa legittimarlo e renderlo commerciabile.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della
"possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del
11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019). Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985” (Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019).
Tale conclusione è affermata sulla scorta dell'esigenza di precludere alle parti attraverso il ricorso al giudice, di conseguire un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio, e di prevenire che il Giudice, in via contraddittoria, dichiari, da un lato, la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del
1985, art. 40 e, dall'altro, disponga la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi
(Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019).
Inoltre, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità o la sua omessa analisi ad opera del
Giudice è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. S.U.
n. 25021/2019; Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato che le Sezioni Unite in precedenza richiamate, attraverso il richiamo della normativa in materia edilizia, hanno accolto la concezione formale di irregolarità abusiva, già affermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione Civile con sentenza n. 8230/2019, secondo cui “La nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art.
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Alla luce del principio richiamato, la regolarità edilizia, ai fini della validità degli atti traslativi di diritti reali su immobili, va intesa come presenza delle dichiarazioni delle parti circa gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile e come effettiva esistenza del titolo dichiarato dalla parte.
Ciò importa che, ai fini della divisione giudiziale, è necessario che, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte interessata fornisca le dichiarazioni sui titoli abilitativi ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47/1985 e che il titolo dichiarato sia effettivamente sussistente e riferibile all'immobile di causa, producendo la relativa documentazione.
In quanto condizione dell'azione, è onere della parte interessata allegare e provare la regolarità edilizia dell'immobile comune.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti (Cass. Civ. n.
4373/2003).
Ciò posto, nel caso di specie, al fine di verificare la commerciabilità dell'immobile oggetto di domanda di divisione, è stata espletata una CTU in corso di causa.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dell'immobile e dell'analisi dei documenti prodotti dalle parti e delle verifiche compiute presso il competente ente comunale, ha accertato che l'immobile è costituito da “un singolo fabbricato, dal punto di vista edilizio ad uso magazzino/annesso agricolo, con servizio igienico e tettoia oltre circostante corte esclusiva;
il tutto dislocato al piano terreno”, in particolare, si tratta di “un unico ampio vano con camino a legna, servizio igienico e tettoia esterna.
All'immobile è annessa e pertiene corte esclusiva circostante”.
Il CTU ha accertato, anche mediante appositi controlli presso il Comune di
Monte Argentario, che l'unico titolo edilizio riferibile all'immobile per cui è causa è l'Autorizzazione per la esecuzione di lavori edili di cui al prot.
17905/90 del 17/12/1991, prodotta da parte attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Il CTU ha rilevato che “Allo stato dei luoghi il bene, avente destinazione magazzino/rimessa attrezzi, è stato rilevato non conforme dal punto di vista edilizio - urbanistico, a causa delle principali difformità: A) – presenza della tettoia esterna sul lato di ingresso all'immobile, la cui realizzazione non è dato sapere a quando possa risalire.
Tuttavia, nella documentazione reperita in atti del Comune di Monte Argentario, è emerso che la sua costruzione, in tal caso si trattava di “…pergolato….”, era prevista nell'ambito della richiesta di Autorizzazione per la esecuzione di lavori edili di cui al prot. 17905/90 del 17/12/1991 ma che la medesima aveva ricevuto il diniego della pubblica amministrazione competente in quanto la sua realizzazione contrastava con i vincoli della delibera “…n. 296/88 per le zone B, C, D…”. Nell'elaborato di progetto, le dimensioni del pergolato risulterebbero pari a (4,50x2,50) mq., sono state rilevate invece pari a
(4,50x3,74) mq. e non si tratterebbe di pergolato ma di tettoia. B) – presenza di un servizio igienico;
C) – presenza di un camino a legna;
I lavori di restauro sono stati eseguiti conformemente al procedimento autorizzativo sopra menzionato fatto salvo, ma ciò non è possibile accertarlo, le difformità sopra citate in merito alle quali non si è in grado di stabilire una data certa di realizzazione. L'immobile è quindi da considerarsi difforme dal punto di vista edilizio – urbanistico per la commerciabilità necessita la rimessa in pristino”.
Chiamato a chiarire se l'immobile fosse o meno dotato di un titolo edilizio che lo legittimasse, il CTU, con successivi chiarimenti, ha rilevato l'inesistenza di un titolo edilizio idoneo a legittimare l'immobile nei documenti di causa
(chiarimenti del 22.02.2024) e, sollecitato nuovamente a fornire chiarimenti sulla condizione edilizia dell'immobile, all'udienza del 27.02.2024, lo stesso ha dichiarato che “quanto al titolo edilizio, non è possibile allo stato accertare quando è stato realizzato il fabbricato oggetto di causa, nulla essendo stato rinvenuto presso il Comune di
Monte Argentario e l'unico documento edilizio dell'immobile è l'autorizzazione ai lavori già prodotta in atti, la quale non è il titolo edilizio bensì autorizza lavori su fabbricato già esistente”, in tal modo escludendo che l'autorizzazione prodotta da parte attrice possa costituire il titolo edilizio legittimante l'immobile.
Nei chiarimenti depositati il 14.03.2024, il CTU ha ribadito che non sussistono titoli edilizi che possano legittimare il fabbricato oggetto di causa.
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, nelle more della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 16.09.2024, ha depositato due documenti da cui si evincerebbe che il fabbricato oggetto di causa è stato costruito prima del 1967, sicché lo stesso non necessiterebbe di un titolo edilizio per la sua realizzazione.
La parte attrice ha depositato a supporto della sua allegazione una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di Grosseto con cui, in relazione al fabbricato oggetto di causa, “si comunica che i fabbricati di cui alla particella 215 sono presenti nella mappa d'impianto. Per il comune di Monte Argentario la data di inizio conservazione delle mappe del Nuovo Catasto Terreni è 01.01.1943”, e la mappa di impianto della particella su cui insiste il fabbricato.
Il CTU è stato dunque chiamato a rivalutare le conclusioni rassegnate, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice il 16.09.2024.
Il consulente, con i chiarimenti del 25.11.2024, ha quindi osservato che
“asserire che il bene esiste dal 01/01/1943, è un'affermazione, come si dimostrerà, che potrebbe non essere veritiera se per bene intendiamo la presenza di un fabbricato con caratteristiche costruttive, morfologiche e dimensionali come quelle dell'immobile per come documentalmente prodotto anche con immagini fotografiche negli elaborati allegati alla pratica di ristrutturazione del 1991, ciò perché: – se nella mappa di impianto del
01/01/1943 si rileva una sagoma disegnata in pianta, tale informazione, anche sentita
l'Agenzia delle Entrate, non è certamente dimostrativa della presenza di una cubatura o comunque di un fabbricato chiuso lateralmente su tutti e 4 i lati bensì potrebbe trattarsi anche d'altro, anche perché si ricorda che, al netto delle foto allegate alla ristrutturazione del
1991, il deposito della prima planimetria catastale, con protocollo GR0197108, risale al giorno 11/10/2007. Non si può quindi avere certezza, su base documentale, sia della reale consistenza e tipologia che avesse l'immobile nel 1943, sia sulla reale ed effettiva data di edificazione del medesimo per come fotografato nel 1991. Come si vedrà si tratterebbe verosimilmente di immobili aventi caratteristiche completamente diverse”; il CTU ha altresì evidenziato che “nel Comune di Monte Argentario vigeva già nel 1954 il piano di ricostruzione che prevedeva l'obbligo, solo nei centri abitati, di titolo edilizio per le nuove costruzioni. Ma, in seguito, sull'Intero territorio del Comune di Monte Argentario è entrato in vigore il Decreto ministeriale 21 febbraio 1958 - G.U. n. 54 del 03.03.1958 in materia di Beni paesaggistici - D. Lgs 42/2004 Parte terza. Articolo 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico (già oggetto di vincolo a sensi della Legge 1497/1939). Con
l'entrata in vigore del predetto DM ricorreva l'obbligo del rilascio preventivo dell'Autorizzazione Paesaggistica anche fuori dei centri abitati per qualsiasi intervento che modificasse l'assetto del territorio e/o dei fabbricati esistenti e pertanto il titolo edilizio doveva obbligatoriamente essere rilasciato, a seguito di parere paesaggistico favorevole, a partire dal marzo 1958 e quindi ben prima del settembre 1967”; inoltre, il CTU, analizzando la donazione del 11.02.1982, a mezzo della quale ha CP_3
donato al figlio i 2/4 della proprietà del fabbricato oggetto di Persona_1
causa, ha rilevato che “l'art. 1 dell'atto di donazione fa riferimento alla presenza di una capanna in luogo dell'attuale fabbricato: “…..i diritti di comproprietà pari a 2/4 (due quarti) indivisi ad esso donante spettanti sul piccolo terreno agricolo con entrostante capanna della superficie complessiva di Ha. 0.02.50 (are due e centiare cinquanta), confinante con
l'appezzamento….”, ma non vi sono indicazioni sulla tipologia di struttura, non è noto quali dimensioni avesse, che volumetria, se avesse delle aperture e su quali lati e di che dimensioni, non è noto se fosse chiusa su uno o più lati, non è nota la geometria in pianta e della copertura;
ma soprattutto, non è nota la data certa della sua reale edificazione.
Sappiamo soltanto che la capanna viene citata nell'ottobre 1962 nell'atto di divisione trascritto il 16/10/1962 al n. 5080 di R.P.F.”, evidenziando come, nell'ipotesi in cui il fabbricato fosse stato edificato nel 1962, vigendo il sopra richiamato
D.M. del 21.02.1958, l'immobile avrebbe potuto costruirsi solo previo rilascio di autorizzazione paesaggistica e relativo titolo edilizio a pena di abusività dello stesso;
nondimeno, prosegue il CTU che, anche ipotizzando che la capanna menzionata nella donazione costituisse comunque una volumetria chiusa già a partire dal 1943, “Di certo sappiamo che ad un certo punto sarà stata trasformata in fabbricato in muratura con copertura in tegole e coppi come mostrano le foto della pratica di ristrutturazione del 1991. Quindi si sarebbe inizializzato il processo di trasformazione edilizia da capanna in fabbricato. Si sarebbe verosimilmente trattato di altra tipologia di strutture, forse diverse aperture finestrate, chiusura completa su tutti e quattro i lati del fabbricato, altra tipologia anche geometrica della copertura, diversa consistenza ed impatto visivo delle murature, diversa consistenza e impatto visivo della copertura….……
Tale trasformazione, sulla base di quanto menzionato nell'atto di donazione, sarebbe necessariamente dovuta avvenire successivamente all'ottobre 1962, data certa di rilevazione della capanna, e pertanto in vigenza del DM del 1958 per cui sarebbe stato d'obbligo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e successivamente del titolo edilizio. Sulla base di tale ipotesi l'attuale fabbricato sarebbe illegittimo sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista edilizio”; il CTU ha aggiunto altresì che “quanto asserito dall'attrice:
“…la scrivente difesa ha altresì prodotto la relazione tecnica finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile del 02.10.1990 e se il bene fosse stato abusivamente costruito, il Comune di Monte Argentario non avrebbe potuto di certo rilasciato la relativa autorizzazione per l'esecuzione di lavori edili protocollo n.17905/1990 anch'essa in atti
(cfr. doc.4-5, fascicolo parte attrice)…” non può essere certamente condiviso perché a prescindere dalla data di edificazione dell'immobile, trattandosi di intervento di “restauro conservativo ad un annesso agricolo….”, quindi senza modifiche esterne, anche perché è stato dato il diniego alla realizzazione della tettoia, non sussisteva alcun obbligo di autorizzazione paesaggistica”.
Il CTU ha, dunque, concluso nel senso che “tenuto conto di tutto quanto già menzionato, della documentazione in atti, di quella prodotta dall'attrice, preso atto della giurisdizione vigente negli anni successivi alla produzione della mappa di primo impianto e della capanna rilevata e menzionata nell'atto di donazione del 1962; l'immobile in oggetto è da ritenersi non legittimo dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista edilizio”.
Riassumendo quanto accertato dal CTU, il fabbricato attuale, oggetto della domanda di divisione, non appare costituire una capanna, avendo altra struttura e destinazione, elemento questo che appare confermato dalla produzione fotografica allegata alla CTU e rappresentante la condizione pregressa dell'immobile e da quella che rappresenta la condizione attuale dello stesso;
deve ritenersi che l'immobile presente presso i luoghi di causa fosse costituito in passato, almeno dal 1962, da una capanna ad uso agricolo;
non sussistono elementi univoci e oggettivi per stabilire la data di realizzazione dell'immobile, nulla desumendosi dalla donazione prodotta da parte attrice, né dalla mappa catastale da cui si evince l'esistenza di una sagoma sulla particella le cui caratteristiche non possono evincersi, come confermato dalla visione della mappa prodotta dall'attrice il 16.09.2024; in ragione del D.M. del
21.02.1958 che ha dichiarato di interesse paesaggistico l'area del Comune di
Monte Argentario e della conseguente applicazione della normativa contenuta nella L. n. 1497/1939, la capanna, assumendone la realizzazione nel 1962, avrebbe necessitato, per la sua regolarità edilizia di apposita autorizzazione paesaggistica e relativo titolo edilizio, sicché, non rinvenendosi lo stesso, il bene sarebbe abusivo sul piano edilizio;
anche ammettendo la costruzione della capanna nel 1943, la stessa ha avuto una totale trasformazione nel corso degli anni, come si desume dall'analisi della pratica relativa all'autorizzazione ai lavori di restauro del 1991 da cui si evince che l'immobile non era costituito da una mera capanna, sicché la trasformazione è avvenuta dopo il 1962, anno della donazione avente ad oggetto la capanna, e avrebbe necessitato di apposito titolo edilizio per le ragioni sopra riportate;
l'autorizzazione ai lavori di restauro del 1991 non costituisce valido titolo edilizio che possa legittimare il fabbricato, consentendo l'autorizzazione solo lavori conservativi del fabbricato preesistente, sicché non può fondare la legittimità edilizia della trasformazione della capanna originaria a fabbricato, sicché, in assenza di ulteriori titoli edilizi, l'attuale fabbricato risulta sprovvisto di titolo edilizio legittimante.
Le valutazioni offerte dal CTU appaiono adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, essendo peraltro fondate sui sulla donazione prodotta in giudizio dall'attrice e sull'analisi della documentazione edilizia reperita.
Va osservato al riguardo che l'altro titolo di provenienza della parte attrice, la compravendita del 21.10.1993 (cfr. all. 3 fasc. attrice), contiene l'attestazione del venditore che l'immobile è stato costruito anteriormente al 1967.
Ebbene, alla luce degli accertamenti del CTU, la suddetta attestazione non appare rilevante per una diversa valutazione della condizione edilizia del fabbricato, sicché il documento non infirma le conclusioni sopra descritte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che il fabbricato oggetto di causa non è munito di un titolo edilizio che lo legittimi e che ne consenta la commerciabilità, con la conseguenza che la domanda di divisione dello stesso, in ragione dei principi di diritto richiamati, va dichiarata inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione.
Peraltro, va rilevato che, secondo i principi di diritto sopra richiamati, la mancata prova della regolarità edilizia del fabbricato, essendo questa una condizione dell'azione, non può che ricadere sulla parte che ha chiesto la divisione, nel caso di specie la parte attrice.
In conclusione, la domanda di divisione proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile, restando assorbita ogni altra questione alla luce del principio della ragione più liquida.
I convenuti, allegando che la parte attrice ha impedito il godimento dell'immobile da parte loro, chiedono la condanna della controparte al pagamento di una indennità da occupazione pari a 10.000,00 euro, oltre agli importi dovuti per l'occupazione posta in essere dalla data della domanda proposta nel presente giudizio a quella di effettiva messa a disposizione dell'immobile.
La domanda va respinta. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il proprietario può ottenere il risarcimento del danno conseguente all'occupazione illecita di un proprio immobile ad opera di un terzo solo se vi è stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 33645/2022).
Nello specifico caso del comproprietario che alleghi la lesione del proprio diritto di comproprietà su un immobile ad opera dell'altro comproprietario, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, ai fini del risarcimento del danno, occorre la lesione del potere di pari uso del comproprietario, con la conseguenza che “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 7019/2019; Cass. Civ. n. 2423/2015; Cass.
Civ. n. 24647/2010; di recente Cass. Civ. n. 1738/2022: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere
l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
Cass. Civ. n. 10264/2023). Ciò chiarito, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova dei presupposti sopra richiamati per l'integrazione del diritto al risarcimento invocato.
Invero, non può ritenersi intimazione idonea al suddetto scopo la comunicazione del 07.12.2020 con cui i convenuti hanno chiesto all'attore di procedere alla conclusione di un contratto di affitto per la regolazione dei loro reciproci rapporti (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
La suddetta comunicazione non contiene alcuna richiesta di avere il godimento diretto dell'immobile, sicché non appare idonea per integrare il lamentato danno ingiusto, considerando che il mero utilizzo del bene comune ad opera di un comproprietario non costituisce di per sé un atto antigiuridico.
Inoltre, la conclusione di un contratto di affitto pro quota del bene comune in favore di uno dei comproprietari, scopo che appare assumere la comunicazione dedotta dai convenuti, integra un regolamento sull'uso della cosa comune che va approvato secondo la maggioranza richiamata dall'art. 1106 c.c. e il rifiuto di un comproprietario di accettare tale regolamento non può costituire un atto illecito.
Inoltre, i convenuti non hanno allegato specificamente quale sia stato il vantaggio patrimoniale che la parte attrice avrebbe tratto dall'uso esclusivo dell'immobile.
Non risultando altri atti con cui i convenuti hanno intimato alla parte attrice di consentire il godimento diretto in loro favore dell'immobile per cui è causa, né avendo i convenuti chiarito quale sia stato il vantaggio patrimoniale concretamente assunto dalla parte attrice mediante l'uso esclusivo, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria proposta da quelli, non risultando sussistenti i presupposti in precedenza richiamati per ritenere integrata la lesione delle facoltà dominicali dei convenuti. Circa la regolazione delle spese, la soccombenza reciproca delle parti e la natura della giudizio di divisione, che si svolge nell'interesse di tutti i comproprietari, giustifica la compensazione delle spese processuali, con suddivisione in quote eguali tra le parti delle spese di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1934/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da parte attrice;
2) respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte attrice, per il 50%, e dei convenuti, per il restante 50%;
4) compensa le spese processuali.
Grosseto, 10.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia