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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8397/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 8397/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 pendente tra con sede in Roma, alla Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (C.F./P. IVA indicati: , in persona del P.IVA_1
Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale CP_1
autenticata nella firma dal notaio di Roma il 25/07/2024, rep. n. Persona_1
181515, racc. n. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara (C.F.
), giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, con C.F._1
domicilio digitale indicato in atti;
-
APPELLANTE-
e
C.F. indicato: ); CP_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE–
nonchè
; Controparte_3
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-APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2021, il sig. conveniva CP_2
in giudizio l' e il Parte_1 Controparte_3
chiedendo, previa impugnazione degli estratti di ruolo, l'annullamento
[...]
della cartella di pagamento n. 02820110048943633000, notificata il 12 dicembre 2011, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2004, vantata dal
[...]
. Controparte_3
L'attore deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione del credito, chiedendo la sospensione e l'annullamento dei ruoli opposti.
Si costituiva in giudizio l' contestando Parte_1
integralmente le deduzioni avversarie e sollevando eccezioni di difetto di giurisdizione, improcedibilità della domanda, inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo per decorso dei termini e per la notifica della cartella, nonché difetto di legittimazione passiva sulle censure di merito. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì il eccependo la legittimità Controparte_3
della propria condotta e l'inammissibilità della domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione l'11 marzo 2022.
Il Giudice di Pace di Napoli Nord, con sentenza n. 5889/2024, pubblicata il 27 giugno
2024, accoglieva l'opposizione proposta dal sig. dichiarando CP_2
l'inesistenza del diritto del e dell' a CP_3 Parte_1
procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, annullando la cartella esattoriale e condannando la sola Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello l , con Parte_1
atto di citazione notificato il 18.10.2024, deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulle eccezioni sollevate, la tardività e
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inammissibilità dell'opposizione agli estratti di ruolo, il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria e l'erroneità della condanna alle spese.
1.1. ed il , benché ritualmente citati CP_2 Controparte_3
in giudizio, hanno omesso di costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Deve essere preventivamente esaminata la questione pregiudiziale di rito relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
Essa è fondata.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili
“il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
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inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Quindi, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, poiché l'attore in primo grado aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
3. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 5889/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli Nord, pubblicata il 27 giugno 2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di e del;
CP_2 Controparte_3
- 2) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 5889/2024 del
27.06.2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria;
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- 3) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 24.10.2024
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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