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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7239/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore dr. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Fiorillo, con Controparte_1 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, alla via F. Pezzella n. 21;
(attrice)
CONTRO
(c.f.: ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lorenzo C.F._2
Roccasalva Capasso e Isabella Casapulla, con questi ultimi elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Caserta (CE) alla Via Colombo n. 53;
(convenute)
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_2
e , esponendo: Controparte_3
1 a) di essere proprietaria del fondo agricolo sito in Castelmorrone (Ce), località “Tenda”, riportato in
Catasto al f. 15, p.lla 5292 (ex 58b), seminativo di prima classe, con un'estensione di mq 930 (ha
00.09.30);
b) che, in seguito ad una ricognizione generale eseguita in sede catastale, è emerso che, in data 16/6 –
10/07/2015, il predetto fondo era stato volturato con “passaggi intermedi da esaminare” in favore della convenuta e tanto in forza dell'atto di donazione per notar del Controparte_3 Per_1
16/06/2015, rep. 35126 e n. racc. 6739;
c) che, infatti, con tale atto, donava a il fondo in commento, CP_2 Controparte_3 dichiarando all'art. 3, in ordine alla provenienza dell'immobile, che i diritti oggetto di donazione le derivavano da un possesso esclusivo, pacifico, continuo e non interrotto per oltre trenta anni “uti dominus”;
d) che tale atto di donazione risulta pertanto nullo ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c. sia per impossibilità dell'oggetto, per aver la donante ceduto un immobile non di sua proprietà, sia per motivo illecito, essendosi le parti (rispettivamente madre e figlia) determinate a concludere il contratto allo scopo comune di appropriarsi indebitamente di un bene altrui.
Alla luce di quanto esposto, l'istante, in ragione dell'evidente interesse vantato, ha chiesto pronunciarsi la nullità dell'atto di donazione stipulato in Caserta a rogito del notaio in data 16/06/2015 Per_1
con n. rep. 35126 e n. racc. 6739, registrato in Caserta il 09/07/2015 e trascritto in Santa Maria Capua
Vetere il 10/07/2015 tra la donante e la donataria , nonché ordinarsi CP_2 Controparte_3
alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di provvedere agli incombenti del caso, con esonero di responsabilità.
e , costituitesi in giudizio, hanno dal proprio canto eccepito: CP_2 Controparte_3
1)l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della Confraternita, non essendo quest'ultima proprietaria del terreno e non avendo la stessa dimostrato, mediante un valido titolo, di essere proprietaria del bene rivendicato;
2)l'inammissibilità della domanda per difetto di capacità giuridica e d'azione della , Parte_1 essendo quest'ultima estinta da tempo;
3)l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva della Controparte_4
quale ente commissariante la , non essendo quest'ultima ente di culto ecclesiastico
[...] Parte_1
e, comunque, non risultando dimostrato un trasferimento degli immobili in questione in capo alla
CP_4
3) nel merito, l'infondatezza della domanda di accertamento della nullità proposta, difettando i vizi lamentati dall'attrice, sia perché il bene oggetto di donazione non poteva ritenersi all'atto della donazione bene altrui -poiché già usucapito-, sia per inesistenza di un motivo illecito, avendo la
2 donante disposto del bene al solo fine di anticipare gli effetti della propria successione ed immettere la figlia nel possesso dello stesso;
4) di aver infatti posseduto, pacificamente e continuativamente, uti dominus, il fondo oggetto di donazione per oltre cinquant'anni, esercitandovi le attività meglio descritte in citazione.
Sulla scorta di quanto dedotto, le convenute hanno chiesto dichiararsi inammissibile la domanda o comunque provvedersi al rigetto della stessa, nonché accertarsi, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione del fondo ai sensi degli art. 1146 e 1158 c.c., con ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di trascrizione della sentenza. In via subordinata, le convenute hanno chiesto, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi l'attrice alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. comma 2, a fronte delle spese sostenute per le piantumazioni di alberi da frutto (ulivi)
e per le opere ivi realizzate, nonché per l'aumento di valore apportato, il tutto da determinarsi in via equitativa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'escussione di testimoni in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione. All'udienza del 15.1.20, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.1.21. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.2.25, in trattazione scritta, e definita dalla scrivente -subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
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Tanto premesso, le domande, principali e riconvenzionale di usucapione, vanno respinte per quanto di ragione.
La domanda principale va infatti rigettata nel merito atteso che parte attrice, pur avendo prospettato di essere proprietaria del terreno in questione (dovendosi pertanto ritenere legittimata attiva all'azione proposta), non ha poi concretamente dimostrato quanto dedotto, con ciò difettando prova della prova della titolarità attiva nel rapporto controverso (cfr. Cass. civ. n. 16904/2018; Sez. Un. n. 2951/2016)
A dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, invero, la dimostrazione di siffatta qualità -secondo lo schema della probatio diabolica pretesa in ipotesi di rivendica ex art. 948 c.c.- appare necessaria ogniqualvolta sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (ex plurimis, Cass. civ. n. 1210/2017).
Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni mosse sul punto dalle convenute, non appare sufficiente, ai fini della prova della proprietà, la visura catastale storica del fondo o, ancora, il verbale relativo all'incontro svoltosi in data 23/10/2014 tra e il Commissario straordinario della CP_2
Confraternita dr. M. Di Benedetto, nel quale la prima in particolare dichiarava: 1) di condurre parte del fondo di cui alla p.lla 58 di mq. 793 circa;
2) di aver pagato circa 4.000 /5.000 lire all'anno al sig.
3 ; 3) che il fondo era condotto già dai suoi genitori;
4) la disponibilità a pagare un canone Persona_2
annuo che fosse in linea con quello degli altri, nonché a stipulare un nuovo contratto con scadenza triennale alla presenza dei sindacati.
In primo luogo, alcun rilievo probatorio può assumere il verbale del 23/10/14, non contenendo tale scritto un riconoscimento, in capo all'attrice, della proprietà del terreno (non implicando necessariamente la facoltà di locare un bene la relativa proprietà).
Quanto alla visura catastale, la stessa integra, come noto, documentazione inidonea, in assenza di ulteriori elementi, a fornire prova della proprietà. Il catasto, infatti, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, è preordinato ai fini essenzialmente fiscali, per cui “il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può -in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti- essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze valore di meri indizi” (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n.
22339/2019).
A tutto voler concedere, dalla visura storica prodotta, alla data del 16/04/2015, risultava intestatario del terreno in commento (f. 15, plla 5292) tale in virtù della differente e precedente Persona_3
donazione per notar del 27/12/13 (n. Rep. 44983 - Racc. n. 13021) posta in essere da Per_4 Per_5
Né consente di pervenire a conclusioni differenti l'atto di mutuo dissenso prodotto dall'attrice,
[...] col quale e , d'accordo tra loro, revocavano parzialmente l'atto di Persona_5 Persona_3
donazione del 27/12/2013 limitatamente, tra gli altri, al fondo in questione -di cui al f. 15, p.lla 5292
(ex 58 b), non determinando tale atto un ritorno del bene alla sfera patrimoniale dell'attrice.
Per quanto di ragione, la domanda principale va respinta.
Deve specularmente rigettarsi, per difetto di titolarità passiva, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta.
Come noto, nel giudizio ordinario di usucapione, titolare passivo della richiesta è il proprietario o il soggetto possessore del bene rispetto al quale si domanda l'usucapione (arg., ex plurimis, Cass. Civ.
n. 17270/15).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta chiede in via riconvenzionale accertarsi l'usucapione di un terreno la cui proprietà, alla stregua di quanto pocanzi evidenziato, non fa capo all'attrice.
Va da ultimo dichiarata assorbita, giacché formulata in via subordinata, l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 936 comma 2 c.c.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) dichiara assorbite le restanti domande;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Gigante
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