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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 26 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6757 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 9145 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata Li Battiati, via G. Verga n. 22, ed elettivamente domiciliata in Trecastagni, via Vittorio Emanuele n.
93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: accertamento negativo ed opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato
14.06.2023, la ricorrente premetteva di essere socia di capitale della società JW FOOD s.r.l., con sede in San
Giovanni La Punta, via della Regione n. 21, PI: che avrebbe dovuto svolgere attività di gestione P.IVA_1 di una agenzia di scommesse;
che tuttavia, dopo la costituzione, non aveva mai svolto alcuna attività essendo
1 CP_ rimasta inattiva, come da allegato certificato della CCIAA;
che ciò nonostante, in data 20.01.2015, l la iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti, sull'errato assunto che siccome la società non aveva alle dipendenze lavoratori subordinati, ella doveva svolgere attività lavorativa in favore della società; che a nulla erano serviti i ripetuti tentativi, in via amministrativa, per far comprendere all'ente previdenziale di non aver mai svolto alcuna attività in favore ed, infatti, a tutt'oggi risulta iscritta alla gestione commercianti ad eccezione dei periodi in cui l'iscrizione è stata sospesa in pendenza di un contratto di lavoro subordinato.
Eccepiva che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti e, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti con decorrenza dal
19.12.2014 ed ordinarne la cancellazione.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la fondatezza del ricorso e, spiegando varie difese, concludeva chiedendone il rigetto. Si riportava in particolare alla relazione istruttoria del settore amministrativo, secondo cui “
1. La contribuente risulta iscritta alla gestione commercianti con inizio imposizione 12/2014. La stessa risulta essere socia al 50% della ditta JW FOOD
S.R.L. 05186470877. 2. Altro socio è , non iscritto.
3. L'azienda non si avvale di C.F._2 apporto di lavoro subordinato.
4. Tuttavia, da Unilav è possibile vedere che il soggetto è stato assunto nella stessa società di cui è socio da 19/12/2014 al 17/05/2016. 5. Relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la "JW food s.r.l." (C.F. ) per il periodo dal 19 dicembre 2014 al 17 maggio 2016, il datore P.IVA_1 di lavoro non ha presentato le denunce mensili relative allo stesso ed infatti nell'estratto conto previdenziale il periodo in questione non risulta accreditato (si allega Unex).
6. Si fa presente che da Unex si rilevano dei mesi accreditati come Impresa commerciale per il 2015 (2 mesi) e 2016 (2 mesi) derivanti da pagamenti effettuati dalla contribuente la quale era quindi consapevole della iscrizione alla gestione commercianti.
7. La contribuente, come si legge da un contatto su artigiani e commercianti del 16/08/2019, Controparte_2 conferma di aver svolto attività lavorativa all'interno della stessa società.
8. In seguito alla stessa richiesta, risulta già sospeso obbligo contributivo da Giugno 2019, a dicembre 2021 per copertura contributiva derivante da altro rapporto di lavoro dipendente.
9. Si fa infine presente che da una interrogazione degli archivi, la partita
Iva della società risulta attiva ma non risultano dichiarazioni dei redditi trasmesse e non è di conseguenza possibile costatare la produzione di ricavi e lo svolgimento dell'attività (si ricorda che la società è comunque tenuta all'invio della dichiarazione dei redditi pur in assenza di ricavi). 10. Si evidenzia che, in risposta ad un ulteriore contatto su cassetto previdenziale artigiani e commercianti del 21/04/2023, la Sede di Catania ha risposto che “Se l'impresa in questione non svolge più alcuna attività si prega di cessare la partita IVA della stessa con effetto retroattivo (a decorrere dalla data di cessazione dell'attività), così da poter accogliere la
Vostra richiesta di cancellazione dalla gestione previdenziale commercianti”. 11. Ad oggi, come detto, la partita iva risulta ancora attiva. Non si rileva ulteriore contenzioso con sentenze passate in giudicato.”
2 Con ordinanza del 14.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 9145/2023 R.G. e la causa rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato 04.09.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2018
00093620 27 000, notificato il 26.07.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.016,43, comprensiva di spese di notifica e sanzioni aggiuntive, per il presunto, mancato o carente versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo dal Gennaio
2017 al Dicembre 2018.
Premetteva di essere socia di capitale della società JW FOOD s.r.l., con sede in San Giovanni La Punta, via della Regione n. 21, PI: , che avrebbe dovuto svolgere attività di gestione di una agenzia di P.IVA_1 scommesse;
che tuttavia, dopo la costituzione, non aveva mai svolto alcuna attività essendo rimasta inattiva, CP_ come da allegato certificato della CCIAA;
che ciò nonostante, in data 20.01.2015, l la iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti, sull'errato assunto che siccome la società non aveva alle dipendenze lavoratori subordinati, ella doveva svolgere attività lavorativa in favore della società; che a nulla erano serviti i ripetuti tentativi, in via amministrativa, per far comprendere all'ente previdenziale di non aver mai svolto alcuna attività in favore ed, infatti, a tutt'oggi risulta iscritta alla gestione commercianti ad eccezione dei periodi in cui l'iscrizione è stata sospesa in pendenza di un contratto di lavoro subordinato.
Eccepiva che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti nonché vizi formali dell'avviso di addebito, e, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito e la decadenza dell'ente dal potere di notificare tale atto..
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la fondatezza del ricorso e, spiegando varie difese anche su profilo mai contestati dalla ricorrente (prescrizione), concludeva chiedendone il rigetto. Chiedeva la riunione del presente giudizio di quello iscritto al n. 6757/2023 R.G nonché si riportava in particolare alla relazione istruttoria del settore amministrativo, secondo cui “Soggetto iscritto da cartaceo alla gestione art/com con inizio imposizione 12/2014 in quanto socia al 50% della ditta JW FOOD
S.R.L. 05186470877. Altro socio ( ), non iscritto e assenza di Parte_2 C.F._2 contribuzione lavoro dipendente. L'azienda non si avvale di rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, da Unilav
è possibile vedere che il soggetto è stato assunto nella stessa società di cui è socio da 19/12/2014 al
17/05/2016. Relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la "JW food s.r.l." (C.F. ) per P.IVA_1 il periodo dal 19 dicembre 2014 al 17 maggio 2016, il datore di lavoro non ha presentato le denunce mensili relative allo stesso ed infatti nell'estratto conto previdenziale il periodo in questione non risulta accreditato (si allega Unex). Inizialmente ha richiesto con comunicazione su cassetto bidirezionale (al fine di poter avviare la richiesta di definizione agevolata con agente di riscossione solo per il dovuto relativamente a 2015 e 2016), la
3 cancellazione come commerciante per i periodi a suo dire coperti da contribuzione da lavoro dipendente dal
08/04/2019 al 22/05/2019 (assenza però denunce mensili), e dal 01/06/2019 al 31/12/2021. Pertanto, si è sospeso l'obbligo contributivo da Giugno 2019, a dicembre 2021 (poiché coperti da contribuzione da lavoro dipendente). Si fa presente, infatti, che da Unex si rilevano dei mesi accreditati come Impresa commerciale per il 2015 (2 mesi) e 2016 (2 mesi) derivanti da pagamenti effettuati dalla contribuente la quale era quindi consapevole della iscrizione alla gestione commercianti. La contribuente, come si legge da un contatto su
artigiani e commercianti del 16/08/2019, conferma di aver svolto attività lavorativa Controparte_2 all'interno della stessa società. In seguito alla stessa richiesta, risulta già sospeso obbligo contributivo da
Giugno 2019, a Dicembre 2021 per copertura contributiva derivante da altro rapporto di lavoro dipendente. Si fa infine presente che da una interrogazione degli archivi, la partita Iva della società risulta attiva ma non risultano dichiarazioni dei redditi trasmesse e non è di conseguenza possibile costatare la produzione di ricavi
e lo svolgimento dell'attività (si ricorda che la società è comunque tenuta all'invio della dichiarazione dei redditi pur in assenza di ricavi). Si evidenzia che, in risposta ad un ulteriore contatto su cassetto previdenziale artigiani e commercianti del 21/04/2023, la Sede di Catania ha risposto che “Se l'impresa in questione non svolge più alcuna attività si prega di cessare la partita IVA della stessa con effetto retroattivo (a decorrere dalla data di cessazione dell'attività), così da poter accogliere la Vostra richiesta di cancellazione dalla gestione previdenziale commercianti”. Ad oggi, come detto, la partita iva risulta ancora attiva. Non si rileva ulteriore contenzioso con sentenze passate in giudicato”.
Con ordinanza del 14.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., veniva disposta la riunione del presente giudizio di quello iscritto al n. 6757/2023 R.G.
Differita come da provvedimenti in atti. La causa veniva chiamata all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del
4 lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
5 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione (decadenza e violazione della Legge 212/2000) ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva
(carenza dei presupposti impositivi) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, che risulta tempestivamente proposta nei termini di cui al predetto CP_ articolo, essendo stato l'avviso di addebito notificato in data 26.07.2023 – senza che l abbia fornito prova contraria - ed il ricorso depositato il 04.09.2023. Viceversa, alla luce di quanto appena delineato i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Esaminando il merito della vicenda, dovendosi condividere i precedenti di questo Tribunale in altre similari giudizi, osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_1 all'attività prevalente”.
6 L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso
7 CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati.
Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano
8 integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
La ricorrente ha negato, per il periodo cui si riferisce la contribuzione pretesa, lo svolgimento di attività commerciale. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e l conseguente a pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione (01/2017-12/2018) che deve, per l'effetto, essere annullato.
Al riguardo richiamando il principio del riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso CP_1 credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
Giova, in proposito, evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (Cfr.: Cass. n. 12108/2010).
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, attesa la natura della controversia, tenuto comunque conto che l'iscrizione alla gestione commercianti risaliva all'anno 2014 e la ricorrente ne era a conoscenza, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà va posta a carico dell' e vengono liquidate CP_1 come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della spiegata opposizione dichiara illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 00093620 27 000,
9 2. Compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l a rifondere la restante metà nei CP_1 confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Cristina Marletta.
Così deciso in Catania all'udienza del 26.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 26 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6757 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 9145 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata Li Battiati, via G. Verga n. 22, ed elettivamente domiciliata in Trecastagni, via Vittorio Emanuele n.
93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: accertamento negativo ed opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato
14.06.2023, la ricorrente premetteva di essere socia di capitale della società JW FOOD s.r.l., con sede in San
Giovanni La Punta, via della Regione n. 21, PI: che avrebbe dovuto svolgere attività di gestione P.IVA_1 di una agenzia di scommesse;
che tuttavia, dopo la costituzione, non aveva mai svolto alcuna attività essendo
1 CP_ rimasta inattiva, come da allegato certificato della CCIAA;
che ciò nonostante, in data 20.01.2015, l la iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti, sull'errato assunto che siccome la società non aveva alle dipendenze lavoratori subordinati, ella doveva svolgere attività lavorativa in favore della società; che a nulla erano serviti i ripetuti tentativi, in via amministrativa, per far comprendere all'ente previdenziale di non aver mai svolto alcuna attività in favore ed, infatti, a tutt'oggi risulta iscritta alla gestione commercianti ad eccezione dei periodi in cui l'iscrizione è stata sospesa in pendenza di un contratto di lavoro subordinato.
Eccepiva che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti e, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti con decorrenza dal
19.12.2014 ed ordinarne la cancellazione.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la fondatezza del ricorso e, spiegando varie difese, concludeva chiedendone il rigetto. Si riportava in particolare alla relazione istruttoria del settore amministrativo, secondo cui “
1. La contribuente risulta iscritta alla gestione commercianti con inizio imposizione 12/2014. La stessa risulta essere socia al 50% della ditta JW FOOD
S.R.L. 05186470877. 2. Altro socio è , non iscritto.
3. L'azienda non si avvale di C.F._2 apporto di lavoro subordinato.
4. Tuttavia, da Unilav è possibile vedere che il soggetto è stato assunto nella stessa società di cui è socio da 19/12/2014 al 17/05/2016. 5. Relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la "JW food s.r.l." (C.F. ) per il periodo dal 19 dicembre 2014 al 17 maggio 2016, il datore P.IVA_1 di lavoro non ha presentato le denunce mensili relative allo stesso ed infatti nell'estratto conto previdenziale il periodo in questione non risulta accreditato (si allega Unex).
6. Si fa presente che da Unex si rilevano dei mesi accreditati come Impresa commerciale per il 2015 (2 mesi) e 2016 (2 mesi) derivanti da pagamenti effettuati dalla contribuente la quale era quindi consapevole della iscrizione alla gestione commercianti.
7. La contribuente, come si legge da un contatto su artigiani e commercianti del 16/08/2019, Controparte_2 conferma di aver svolto attività lavorativa all'interno della stessa società.
8. In seguito alla stessa richiesta, risulta già sospeso obbligo contributivo da Giugno 2019, a dicembre 2021 per copertura contributiva derivante da altro rapporto di lavoro dipendente.
9. Si fa infine presente che da una interrogazione degli archivi, la partita
Iva della società risulta attiva ma non risultano dichiarazioni dei redditi trasmesse e non è di conseguenza possibile costatare la produzione di ricavi e lo svolgimento dell'attività (si ricorda che la società è comunque tenuta all'invio della dichiarazione dei redditi pur in assenza di ricavi). 10. Si evidenzia che, in risposta ad un ulteriore contatto su cassetto previdenziale artigiani e commercianti del 21/04/2023, la Sede di Catania ha risposto che “Se l'impresa in questione non svolge più alcuna attività si prega di cessare la partita IVA della stessa con effetto retroattivo (a decorrere dalla data di cessazione dell'attività), così da poter accogliere la
Vostra richiesta di cancellazione dalla gestione previdenziale commercianti”. 11. Ad oggi, come detto, la partita iva risulta ancora attiva. Non si rileva ulteriore contenzioso con sentenze passate in giudicato.”
2 Con ordinanza del 14.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 9145/2023 R.G. e la causa rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato 04.09.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2018
00093620 27 000, notificato il 26.07.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.016,43, comprensiva di spese di notifica e sanzioni aggiuntive, per il presunto, mancato o carente versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo dal Gennaio
2017 al Dicembre 2018.
Premetteva di essere socia di capitale della società JW FOOD s.r.l., con sede in San Giovanni La Punta, via della Regione n. 21, PI: , che avrebbe dovuto svolgere attività di gestione di una agenzia di P.IVA_1 scommesse;
che tuttavia, dopo la costituzione, non aveva mai svolto alcuna attività essendo rimasta inattiva, CP_ come da allegato certificato della CCIAA;
che ciò nonostante, in data 20.01.2015, l la iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti, sull'errato assunto che siccome la società non aveva alle dipendenze lavoratori subordinati, ella doveva svolgere attività lavorativa in favore della società; che a nulla erano serviti i ripetuti tentativi, in via amministrativa, per far comprendere all'ente previdenziale di non aver mai svolto alcuna attività in favore ed, infatti, a tutt'oggi risulta iscritta alla gestione commercianti ad eccezione dei periodi in cui l'iscrizione è stata sospesa in pendenza di un contratto di lavoro subordinato.
Eccepiva che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti nonché vizi formali dell'avviso di addebito, e, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito e la decadenza dell'ente dal potere di notificare tale atto..
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la fondatezza del ricorso e, spiegando varie difese anche su profilo mai contestati dalla ricorrente (prescrizione), concludeva chiedendone il rigetto. Chiedeva la riunione del presente giudizio di quello iscritto al n. 6757/2023 R.G nonché si riportava in particolare alla relazione istruttoria del settore amministrativo, secondo cui “Soggetto iscritto da cartaceo alla gestione art/com con inizio imposizione 12/2014 in quanto socia al 50% della ditta JW FOOD
S.R.L. 05186470877. Altro socio ( ), non iscritto e assenza di Parte_2 C.F._2 contribuzione lavoro dipendente. L'azienda non si avvale di rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, da Unilav
è possibile vedere che il soggetto è stato assunto nella stessa società di cui è socio da 19/12/2014 al
17/05/2016. Relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la "JW food s.r.l." (C.F. ) per P.IVA_1 il periodo dal 19 dicembre 2014 al 17 maggio 2016, il datore di lavoro non ha presentato le denunce mensili relative allo stesso ed infatti nell'estratto conto previdenziale il periodo in questione non risulta accreditato (si allega Unex). Inizialmente ha richiesto con comunicazione su cassetto bidirezionale (al fine di poter avviare la richiesta di definizione agevolata con agente di riscossione solo per il dovuto relativamente a 2015 e 2016), la
3 cancellazione come commerciante per i periodi a suo dire coperti da contribuzione da lavoro dipendente dal
08/04/2019 al 22/05/2019 (assenza però denunce mensili), e dal 01/06/2019 al 31/12/2021. Pertanto, si è sospeso l'obbligo contributivo da Giugno 2019, a dicembre 2021 (poiché coperti da contribuzione da lavoro dipendente). Si fa presente, infatti, che da Unex si rilevano dei mesi accreditati come Impresa commerciale per il 2015 (2 mesi) e 2016 (2 mesi) derivanti da pagamenti effettuati dalla contribuente la quale era quindi consapevole della iscrizione alla gestione commercianti. La contribuente, come si legge da un contatto su
artigiani e commercianti del 16/08/2019, conferma di aver svolto attività lavorativa Controparte_2 all'interno della stessa società. In seguito alla stessa richiesta, risulta già sospeso obbligo contributivo da
Giugno 2019, a Dicembre 2021 per copertura contributiva derivante da altro rapporto di lavoro dipendente. Si fa infine presente che da una interrogazione degli archivi, la partita Iva della società risulta attiva ma non risultano dichiarazioni dei redditi trasmesse e non è di conseguenza possibile costatare la produzione di ricavi
e lo svolgimento dell'attività (si ricorda che la società è comunque tenuta all'invio della dichiarazione dei redditi pur in assenza di ricavi). Si evidenzia che, in risposta ad un ulteriore contatto su cassetto previdenziale artigiani e commercianti del 21/04/2023, la Sede di Catania ha risposto che “Se l'impresa in questione non svolge più alcuna attività si prega di cessare la partita IVA della stessa con effetto retroattivo (a decorrere dalla data di cessazione dell'attività), così da poter accogliere la Vostra richiesta di cancellazione dalla gestione previdenziale commercianti”. Ad oggi, come detto, la partita iva risulta ancora attiva. Non si rileva ulteriore contenzioso con sentenze passate in giudicato”.
Con ordinanza del 14.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., veniva disposta la riunione del presente giudizio di quello iscritto al n. 6757/2023 R.G.
Differita come da provvedimenti in atti. La causa veniva chiamata all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del
4 lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
5 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione (decadenza e violazione della Legge 212/2000) ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva
(carenza dei presupposti impositivi) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, che risulta tempestivamente proposta nei termini di cui al predetto CP_ articolo, essendo stato l'avviso di addebito notificato in data 26.07.2023 – senza che l abbia fornito prova contraria - ed il ricorso depositato il 04.09.2023. Viceversa, alla luce di quanto appena delineato i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Esaminando il merito della vicenda, dovendosi condividere i precedenti di questo Tribunale in altre similari giudizi, osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_1 all'attività prevalente”.
6 L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso
7 CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati.
Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano
8 integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
La ricorrente ha negato, per il periodo cui si riferisce la contribuzione pretesa, lo svolgimento di attività commerciale. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e l conseguente a pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione (01/2017-12/2018) che deve, per l'effetto, essere annullato.
Al riguardo richiamando il principio del riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso CP_1 credito contributivo, che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
Giova, in proposito, evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (Cfr.: Cass. n. 12108/2010).
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, attesa la natura della controversia, tenuto comunque conto che l'iscrizione alla gestione commercianti risaliva all'anno 2014 e la ricorrente ne era a conoscenza, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà va posta a carico dell' e vengono liquidate CP_1 come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della spiegata opposizione dichiara illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 00093620 27 000,
9 2. Compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l a rifondere la restante metà nei CP_1 confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Cristina Marletta.
Così deciso in Catania all'udienza del 26.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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