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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10253/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10253/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 03/04/2025 alle ore 11,19 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per 'avv.to RISALITI SANDRO Parte_1
Per l'avv.to GASTALDI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Risaliti si riporta alle difese in atti e conclude come da atto di citazione in opposizione.
L'avv. Gastaldi si riporta ai pregressi scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella memoria di discussione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 8 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, all'esito della Camera di Consiglio, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. RISALITI SANDRO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. LIGUORI LETIZIA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GASTALDI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA MASONE 5 BERGAMO presso il difensore avv. GASTALDI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni delle parti
Parte opponente ha così concluso: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - NEL MERITO: REVOCARE, per i motivi tutti esposti in premessa, il decreto ingiuntivo oggi opposto e rigettare ogni domanda di pagamento della convenuta opposta nei confronti dell'esponente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”
Parte convenuta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE “Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
NEL MERITO
pagina 3 di 8 - In via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 5329/2021 (R.G. n. 13768/2021), del Tribunale Ordinario di Firenze;
- In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi, nella quale, l'Ill.mo Giudicante adito, decidesse di revocare il decreto d'ingiunzione N. 5329/2021 (R.G. n. 13768/2021), del Tribunale Ordinario di Firenze, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte opponente, al pagamento, in favore della , della complessiva somma di euro 11.436,85, oltre Controparte_2 ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
----------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. Ciò posto, questo Tribunale osserva come la domanda incardinata con il presente giudizio, debba essere dichiarata accoglibile anche ai sensi dell'art. 276 cpc, dal quale si rileva come il giudicante, nel deliberare la decisione, sia tenuto ad affrontare dapprima le questioni pregiudiziali (quali quelle riguardanti la procedibilità,
l'ammissibilità, la giurisdizione, la competenza, la legittimazione processuale) per poi entrare nel merito della causa. Qualora vi siano più questioni pregiudiziali o di merito, l'avverbio “gradatamente” contenuto nella disposizione in parola, lascia intendere poi che, queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico-giuridico, che non sempre coincide con l'ordine delle questioni proposto dalle parti, ipotesi in cui il giudice è chiamato a riordinare le questioni sollevate dalle parti, secondo il pagina 4 di 8 loro naturale ordine logico. Il criterio della prevalenza logico-giuridica, in base ad un bilanciamento di interessi operato dal Giudice con la massima autonomia in relazione agli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, ben può cedere il passo al principio della “ragione più liquida”, il quale risponde chiaramente alle esigenze di celerità e di economia di giudizio che permeano il nostro ordinamento processuale.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, è ben possibile per il Giudice, tra più questioni pregiudiziali o di merito, pronunciarsi prima su quella di più agevole soluzione, così come accogliere un'eccezione preliminare di merito senza aver previamente verificato le questioni di rito, laddove siano entrambe volte al rigetto della domanda.
Tanto precisato, nella fattispecie, si rende necessario esaminare in primo luogo la questione relativa alla natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., riportata nel contratto de quo all'art. 12.
Ritiene il giudicante condivisibile l'argomentazione difensiva svolta dall'opponente relativa alla invocata applicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1957 c.c. Deve, infatti, ritenersi come l'opponente abbia assunto, nel rapporto di finanziamento de quo, la veste di garante/fideiussore e non di coobbligato condebitore, come preteso dalla convenuta opposta.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento in atti, può evincersi come dello stesso sia stato esclusivamente parte il in qualità di soggetto richiedente, e non, appunto, il il quale Per_1 Parte_1
non risulta essere stata co-richiedente, e conseguentemente co-beneficiario, dell'importo erogato dalla finanziaria. Deve ritenersi che il sia l'unico soggetto richiedente il finanziamento, essendo Per_1 irrilevante che la garanzia sia stata prestata nell'ambito della stessa richiesta di finanziamento, cioè nel medesimo contesto documentale, e quindi in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, rappresentativo, però, delle diverse posizioni giuridiche dei soggetti stessi.
La posizione realmente assunta dal nella vicenda in esame è stata, dunque, effettivamente Parte_1
quella di fideiussore (così emerge anche dal dato lettere del contratto). Detta veste giuridica assunta dall' opponente trova tra l'altro il proprio fondamento nel fatto che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui, mentre non è specificamente prevista la figura del “coobbligato”, del soggetto, cioè, che, seguendo l'impostazione difensiva della società opposta, pur non essendo parte del contratto principale, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento della obbligazione della parte contrattuale.
In sostanza, secondo la disciplina codicistica, in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti pagina 5 di 8 favorevoli del contratto), o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Ebbene, ciò posto, la clausola in esame deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) D.Lgs. n. 206 del 2005. Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 II co. c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 V co. D.Lgs. n. 206 del 2005. Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341 II co. c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, "In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art.
1341 co. 2 c.c.)" (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n.
1091).
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - come prevista all'art. 6 delle fideiussioni predette - alla trattativa con il sig. essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto Parte_1
pagina 6 di 8 dall'art. 1341 II co. c.c.. Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità della clausola in esame da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 2. A questo punto dunque occorre verificare se la finanziaria abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Orbene, dall'estratto conto prodotto in atti e nel giudizio monitorio, risulta che aveva CP_3
provveduto ad effettuare il recesso, passando il residuo finanziato a recupero, già nel mese di gennaio
2019, avendo il debitore a quella data omesso il pagamento di un numero di rate ben superiore alle due che avrebbero consentito alla finanziaria di sciogliersi dal vincolo contrattuale. L'estratto conto della posizione del debitore risale al mese di ottobre 2019 e reca la cifra esatta che poi sarà oggetto di ingiunzione, ovvero euro 11.436,85 (doc. 6). Tuttavia, la prima iniziativa giudiziale volta al recupero del credito è stata avviata dalla società opposta, nel frattempo divenuta cessionaria del credito, ed è rappresentata dal ricorso per ingiunzione risalente al dicembre 2021, ovvero al ricorso n. 13768/21 RG del Tribunale di Firenze, che reca data 3.12.2021, ben oltre, quindi, il termine semestrale ex art. 1957
c.c. (doc. 1). Non avendo la società opposta provato nel giudizio de quo la tempestiva iniziativa giudiziale non può che determinarsi per la stessa, alla luce di quanto sopra esposto, la decadenza da ogni diritto o pretesa verso il fideiussore, con conseguenza liberazione di quest'ultimo da qualsivoglia obbligazione relativamente al rapporto di finanziamento de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957
c.c.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto in oggetto.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., con applicazione dei minimi tenuto conto della natura documentale della causa e del limitato numero di udienze.
.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda respinta e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.5329/2021 Tribunale di Firenze;
- condanna – Succursale per l'Italia, in persona del suo procuratore speciale, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, esborsi pari al contributo unificato, rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,33 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10253/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 03/04/2025 alle ore 11,19 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per 'avv.to RISALITI SANDRO Parte_1
Per l'avv.to GASTALDI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Risaliti si riporta alle difese in atti e conclude come da atto di citazione in opposizione.
L'avv. Gastaldi si riporta ai pregressi scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella memoria di discussione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 8 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, all'esito della Camera di Consiglio, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIGUORI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. RISALITI SANDRO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. LIGUORI LETIZIA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GASTALDI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA MASONE 5 BERGAMO presso il difensore avv. GASTALDI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni delle parti
Parte opponente ha così concluso: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - NEL MERITO: REVOCARE, per i motivi tutti esposti in premessa, il decreto ingiuntivo oggi opposto e rigettare ogni domanda di pagamento della convenuta opposta nei confronti dell'esponente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”
Parte convenuta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE “Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
NEL MERITO
pagina 3 di 8 - In via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 5329/2021 (R.G. n. 13768/2021), del Tribunale Ordinario di Firenze;
- In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi, nella quale, l'Ill.mo Giudicante adito, decidesse di revocare il decreto d'ingiunzione N. 5329/2021 (R.G. n. 13768/2021), del Tribunale Ordinario di Firenze, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte opponente, al pagamento, in favore della , della complessiva somma di euro 11.436,85, oltre Controparte_2 ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. Ciò posto, questo Tribunale osserva come la domanda incardinata con il presente giudizio, debba essere dichiarata accoglibile anche ai sensi dell'art. 276 cpc, dal quale si rileva come il giudicante, nel deliberare la decisione, sia tenuto ad affrontare dapprima le questioni pregiudiziali (quali quelle riguardanti la procedibilità,
l'ammissibilità, la giurisdizione, la competenza, la legittimazione processuale) per poi entrare nel merito della causa. Qualora vi siano più questioni pregiudiziali o di merito, l'avverbio “gradatamente” contenuto nella disposizione in parola, lascia intendere poi che, queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico-giuridico, che non sempre coincide con l'ordine delle questioni proposto dalle parti, ipotesi in cui il giudice è chiamato a riordinare le questioni sollevate dalle parti, secondo il pagina 4 di 8 loro naturale ordine logico. Il criterio della prevalenza logico-giuridica, in base ad un bilanciamento di interessi operato dal Giudice con la massima autonomia in relazione agli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, ben può cedere il passo al principio della “ragione più liquida”, il quale risponde chiaramente alle esigenze di celerità e di economia di giudizio che permeano il nostro ordinamento processuale.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, è ben possibile per il Giudice, tra più questioni pregiudiziali o di merito, pronunciarsi prima su quella di più agevole soluzione, così come accogliere un'eccezione preliminare di merito senza aver previamente verificato le questioni di rito, laddove siano entrambe volte al rigetto della domanda.
Tanto precisato, nella fattispecie, si rende necessario esaminare in primo luogo la questione relativa alla natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., riportata nel contratto de quo all'art. 12.
Ritiene il giudicante condivisibile l'argomentazione difensiva svolta dall'opponente relativa alla invocata applicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1957 c.c. Deve, infatti, ritenersi come l'opponente abbia assunto, nel rapporto di finanziamento de quo, la veste di garante/fideiussore e non di coobbligato condebitore, come preteso dalla convenuta opposta.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento in atti, può evincersi come dello stesso sia stato esclusivamente parte il in qualità di soggetto richiedente, e non, appunto, il il quale Per_1 Parte_1
non risulta essere stata co-richiedente, e conseguentemente co-beneficiario, dell'importo erogato dalla finanziaria. Deve ritenersi che il sia l'unico soggetto richiedente il finanziamento, essendo Per_1 irrilevante che la garanzia sia stata prestata nell'ambito della stessa richiesta di finanziamento, cioè nel medesimo contesto documentale, e quindi in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, rappresentativo, però, delle diverse posizioni giuridiche dei soggetti stessi.
La posizione realmente assunta dal nella vicenda in esame è stata, dunque, effettivamente Parte_1
quella di fideiussore (così emerge anche dal dato lettere del contratto). Detta veste giuridica assunta dall' opponente trova tra l'altro il proprio fondamento nel fatto che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui, mentre non è specificamente prevista la figura del “coobbligato”, del soggetto, cioè, che, seguendo l'impostazione difensiva della società opposta, pur non essendo parte del contratto principale, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento della obbligazione della parte contrattuale.
In sostanza, secondo la disciplina codicistica, in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti pagina 5 di 8 favorevoli del contratto), o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Ebbene, ciò posto, la clausola in esame deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) D.Lgs. n. 206 del 2005. Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 II co. c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 V co. D.Lgs. n. 206 del 2005. Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341 II co. c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, "In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art.
1341 co. 2 c.c.)" (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n.
1091).
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - come prevista all'art. 6 delle fideiussioni predette - alla trattativa con il sig. essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto Parte_1
pagina 6 di 8 dall'art. 1341 II co. c.c.. Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità della clausola in esame da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 2. A questo punto dunque occorre verificare se la finanziaria abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Orbene, dall'estratto conto prodotto in atti e nel giudizio monitorio, risulta che aveva CP_3
provveduto ad effettuare il recesso, passando il residuo finanziato a recupero, già nel mese di gennaio
2019, avendo il debitore a quella data omesso il pagamento di un numero di rate ben superiore alle due che avrebbero consentito alla finanziaria di sciogliersi dal vincolo contrattuale. L'estratto conto della posizione del debitore risale al mese di ottobre 2019 e reca la cifra esatta che poi sarà oggetto di ingiunzione, ovvero euro 11.436,85 (doc. 6). Tuttavia, la prima iniziativa giudiziale volta al recupero del credito è stata avviata dalla società opposta, nel frattempo divenuta cessionaria del credito, ed è rappresentata dal ricorso per ingiunzione risalente al dicembre 2021, ovvero al ricorso n. 13768/21 RG del Tribunale di Firenze, che reca data 3.12.2021, ben oltre, quindi, il termine semestrale ex art. 1957
c.c. (doc. 1). Non avendo la società opposta provato nel giudizio de quo la tempestiva iniziativa giudiziale non può che determinarsi per la stessa, alla luce di quanto sopra esposto, la decadenza da ogni diritto o pretesa verso il fideiussore, con conseguenza liberazione di quest'ultimo da qualsivoglia obbligazione relativamente al rapporto di finanziamento de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957
c.c.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto in oggetto.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., con applicazione dei minimi tenuto conto della natura documentale della causa e del limitato numero di udienze.
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PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda respinta e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.5329/2021 Tribunale di Firenze;
- condanna – Succursale per l'Italia, in persona del suo procuratore speciale, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.540,00 per compenso, esborsi pari al contributo unificato, rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,33 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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