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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 163/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 45/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 163/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso all'Avv. Nicola Barile, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
: in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sabatini, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente entro il termine del
21.02.2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 24.04.2024, il Tribunale di Campobasso – in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro - ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Parte_1
Dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di
[...]
pagamento della retribuzione di risultato. Condannava, nel contempo, la a CP_1 corrispondere al , dirigente medico presso l'ospedale “Cardarelli” di Campobasso, Parte_1
titolare, a far data dal 28.08.2021, di incarico di natura professionale, fascia D ex art. 18, co.2,
CCNL 19.12.2019, nella disciplina di tossicologia e fertilità, la retribuzione di posizione dal
27.08.2021 a gennaio 2022, oltre accessori di legge, rigettando nel resto la domanda.
1.1.Il , per quanto ancora qui d'interesse, aveva anche chiesto che gli venisse Parte_1 riconosciuta l'anzianità di servizio e l'esperienza professionale maturata per tutto il periodo in cui aveva prestato attività lavorativa presso il servizio di emergenza 118 (01.05.2003 –
14.02.2020), così rideterminandosi anche gli emolumenti spettanti quale dirigente medico alle dipendenze della , al cui pagamento chiedeva fosse condannata la . Tanto sulla CP_1 CP_1
scorta della natura subordinata del rapporto di lavoro, desumibile dall'obbligo di sottoscrivere appositi fogli di presenza, da cui risultava l'orario di lavoro prestato e le eventuali ore di straordinario, quello di attenersi all'orario di servizio impartito, con divieto di superare il monte ore mensile “se non per comprovate esigenze di servizio debitamente autorizzate”,
l'espletamento dell'attività secondo le direttive della e i turni decisi con ordini di CP_1
servizio del coordinatore della centrale operativa, essendo il ricorrente munito anche di un tesserino di riconoscimento.
1.2. Si costituiva la la quale evidenziava che nel rapporto di convenzionamento dell'allora CP_1
ricorrente con la difettavano gli indici normativi della subordinazione, sussistendo un CP_1
rapporto di lavoro parasubordinato. Le deduzioni e richieste di prova orale del ricorrente non sarebbero state idonee a dimostrare, anche se ammesse, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, avrebbe difettato l'allegazione del requisito dell'eterodirezione della prestazione lavorativa, risultando del tutto generico il capitolo di prova relativo alla sottoposizione del ricorrente al controllo del coordinatore della centrale operativa del 118, non essendo alcunché precisato quanto a contenuto, modalità e frequenza di eventuali direttive impartite. Né sarebbe stata idonea a dimostrare l'eterodirezione la circostanza che l'attività del fosse soggetta al coordinamento del responsabile della centrale operativa, essendo Parte_1
detto coordinamento del tutto compatibile con un rapporto di lavoro parasubordinato.
2 1.3. Il Tribunale di Campobasso, rilevato che per consolidata giurisprudenza, il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, si atteggia come di natura parasubordinata, rigettava le domande connesse all'attività prestata a tale titolo dal
. Parte_1
2. Avverso la sentenza, nella parte in cui sono state rigettate le domande come appena precisate, ha proposto appello il , ribadendo che il rapporto prestato per la per oltre Parte_1 CP_1
16 anni nel servizio si atteggiava come un vero e proprio rapporto di lavoro Parte_2
subordinato. Reitera, quindi, gli argomenti difensivi del primo grado, evidenziando che egli non era libero di organizzare l'attività lavorativa, che era tenuto a firmare fogli di presenza, che le assenze per ferie dovevano essere autorizzate dal coordinatore della centrale operativa che doveva conoscere anche le assenze per malattia. Era la a corrispondergli i mezzi CP_1 necessari per lo svolgimento dell'attività di pronto soccorso e l'attrezzatura medica, compreso il vestiario, con l'obbligo di farne uso. Il ricorrente sarebbe, in sostanza, stato sottoposto al potere di eterodirezione del coordinatore regionale del servizio 118 . CP_1
Si censura, quindi, la sentenza per avere omesso di verificare in concreto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del D'Arcangelo, in assenza, oltretutto, di ogni contestazione da parte di . Il Tribunale non solo avrebbe omesso ingiustificatamente di CP_1 ammettere la prova per testi chiesta dall'allora ricorrente, ma non avrebbe fatto applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., stante il comportamento processuale dell'allora resistente che non avrebbe contestato le modalità di espletamento dell'attività a parte del , Parte_1
così come indicate in ricorso.
Si aggiunge che, successivamente alla pubblicazione della sentenza, la avrebbe, con CP_1 decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi, n. 139 del
05.09.2024, disposto l'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, titolari di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza territoriale da almeno cinque anni, disponendo l'indizione di un apposito avviso per la partecipazione al giudizio di idoneità, da formularsi a seguito di valutazione dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio e del superamento di un colloquio. A dire dell'appellante, tali atti dimostrerebbero che la stessa struttura commissariale aveva ritenuto che per la peculiarità delle prestazioni sanitarie svolte e per le relative modalità, il servizio di emergenza
118 richiedeva l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Aggiunge che dopo l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego con i colleghi beneficiari del menzionato decreto, la avrebbe certamente loro riconosciuto l'anzianità prestata nel servizio CP_1
convenzionale.
3 L'appellante chiede, quindi, che, in parziale riforma della impugnata sentenza, siano accolte le domande connesse con l'attività prestata in virtù del servizio in convenzione.
2.1 Si è costituita la che contesta la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, CP_1
evidenziando la correttezza della decisione del primo giudice e deducendo l'infondatezza delle doglianze relative alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. Richiamate, per il resto, le difese del primo grado, si chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Campobasso.
3. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale di
Campobasso.
4.1. Va, in primis, ribadito che il rapporto tra la e il , in relazione all'incarico CP_1 Parte_1
a tempo indeterminato per 38 ore settimanali allo stesso conferito giusta provvedimento n. 124 del 12.03.2003 del D.G. Azienda sanitaria locale n.
3- centro Molise- (all. 1 al fascicolo di parte del ricorrente), quale rapporto convenzionale, rientra formalmente nell'alveo dei rapporti parasubordinati1.
4.2. Non coglie, poi, nel segno, la censura secondo cui il Tribunale di Campobasso avrebbe omesso di compiere una specifica analisi delle modalità di espletamento della prestazione da parte del
, le quali, a dire dell'appellante, avrebbero rivelato che in concreto il rapporto si Parte_1 atteggiava come di lavoro subordinato, essendo l'attività prestata secondo le indicazioni e le direttive del coordinatore della centrale operativa.
Va, infatti, evidenziato, che i profili che secondo il ricorrente sarebbero sintomatici della subordinazione, di cui si fa specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, corrispondono in realtà al normale atteggiarsi degli incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza territoriale ai medici di medicina generale, secondo le indicazioni del
4 DPR 28.07.2000, n. 370 (“Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”).
Così l'art. 64, co.1, DPR cit. prevede espressamente che “1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano
l'esclusività del rapporto”.
E poi previsto che:
3. L'orario complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
4. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore.
Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa può superare le l2 ore, ma mai comunque le 15 ore.
6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durate il turno di servizio.
7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all'eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
8. Il medico di turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l'intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto dall'art. 68.
9. Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 64 - Massimale orario.
5
1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola
Azienda e comportano l'esclusività del rapporto.
3. L'orario complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
4. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa può superare le l2 ore, ma mai comunque le 15 ore.
6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
Art. 65 - Compiti del medico - Libera professione.
6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durate il turno di servizio.
7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all'eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
8. Il medico di turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l'intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto dall'art. 68.
9. Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.
4.3. È evidente, alla luce della disciplina appena richiamata, che l'attività prestata dal medico titolare di incarico a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria territoriale si inserisce in un contesto aziendale che necessariamente implica che essa sia coordinata dal responsabile di quel servizio. La stessa disciplina statale, poi, pone rigidi limiti quanto all'orario di servizio del medico incaricato, ragion per cui si giustifica sia la sottoscrizione dei
6 fogli di presenza, sia la vigilanza del responsabile del servizio in merito all'eventuale prolungamento del turno da parte del medico (all. 4 del fascicolo del ricorrente).
Il regolamento medesimo, inoltre, prevede l'obbligo del medico di comunicare al responsabile del servizio dell' (e, comunque, alla centrale operativa) l'impossibilità di assicurare la CP_1
sua presenza durante il turno, con sostituzione assicurata attraverso i medici reperibili individuati dalla stessa (art. 67). CP_1
Si giustifica, quindi, nell'ambito del rapporto in convenzione, che il provvedesse Parte_1
a comunicare la sua indisponibilità all' non risultando, peraltro, dalle stesse CP_1 allegazioni, oltre che dalla documentazione prodotta, che vi fosse l'obbligo per il medico di produrre certificazione medica a giustificazione dell'assenza per malattia.
Anche per le ferie il regolamento prevedeva (art. 68) un comprensibile e doveroso coordinamento con i vertici aziendali:
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale.
Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale è commisurato alla durata dell'incarico.
La peculiarità del servizio di cui trattasi, rientrante nelle attività peculiari del SSN, giustifica, inoltre, sia il tesserino di cui il medico era dotato, sia l'utilizzazione di attrezzature proprie dell' dovendo le stesse, oltre che il vestiario, rispondere a standards di efficienza e CP_1 sicurezza che solo la provenienza dall'azienda potevano garantire. Si tratta, in ogni caso, di un elemento che in sé considerato, in assenza di stringenti direttive e indicazioni cui il medico doveva attenersi nell'espletamento dell'incarico, non è idoneo alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
5. Quanto alla omessa applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, dalla semplice lettura della memoria di costituzione della davanti al Tribunale di CP_1
Campobasso si evince che la allora resistente aveva specificatamente contestato- e in concreto
- la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione nel rapporto tra il e la Parte_1
(punto 3 della memoria). CP_1
6. In merito, infine, al decreto del commissario ad acta n. 139 del 05.09.2024, basterà rilevare che lo stesso, prevedendo il passaggio dei medici incaricati del servizio di emergenza
7 territoriale nel ruolo dei medici dipendenti, ne contempla l'inquadramento comunque nell'area dell'emergenza – urgenza, tale circostanza integrando una sostanziale differenza con la posizione dell' , assunto, a seguito di concorso pubblico, quale medico dipendente Parte_1
presso un servizio che nulla ha a che fare con quello della emergenza.
7. L'appello va, dunque, integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale,
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – del 24.4.2024, proposto con ricorso qui depositato il 24.10.2024, da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed
[...]
eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 7.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., sez. L, sentenza n. 6294 del 05.03.2020: “I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando
l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di «un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato”.