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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1689/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17707/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 1998 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030049711230000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030500341542000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226269045000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080276260753000 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010538249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130113429889000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130189922187000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201865920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126917708000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199533724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140290123741000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160000969786000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160085600905001 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160088753504000 RADIOAUDIZ 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/20170066878970000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008111748000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220131034123001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042821477000 REG. FORFETT. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301394552525000 REG. FORFETT. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 39720220029229741000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n. 09720249102682625000 notificatogli il 13/9/2024, nel quale si menzionavano diverse cartelle esattoriali ed un avviso di addebito come meglio descritti nel ricorso.
A sostegno del ricorso, ha dedotto che le somme richieste dall'Ader per conto dei singoli enti impositori per i titoli descritti nelle cartelle non erano dovute perché le cartelle non sono state debitamente notificate e, comunque era maturata la prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Ecc.ma Corte adita, con riferimento al sotteso AVVISO DI ADDEBITO INPS n. 397 2022
0029229741 000, in quanto lo stesso non attinente a crediti di natura tributaria, e pertanto esula dalla giurisdizione della Corte adita. Per il resto, ha controdedotto che tutto era stato notificato come da documentazione allegata. All'odierna udienza, presente solo l'Ufficio, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, che deve essere limitato alla parte del contenuto del sollecito impugnato relativo a cartelle tributarie nei limiti della giurisdizione della presente Corte, non risulta fondato.
L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è stata formulata in maniera del tutto generica e, soprattutto, a fronte della prova costituita dal deposito della documentazione attestante le avvenute notifiche degli atti presupposti, nulla il ricorrente ha osservato.
Le notifiche risultano regolari ed idonee ad interrompere la eccepita prescrizione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio, liquidate come di seguito indicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 omnicomprensive in favore della parte resistente.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
AR LA SA CO RA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17707/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 1998 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249102682625000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030049711230000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030500341542000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226269045000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080276260753000 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010538249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130113429889000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130189922187000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130201865920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126917708000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199533724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140290123741000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160000969786000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160085600905001 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160088753504000 RADIOAUDIZ 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/20170066878970000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008111748000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220131034123001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042821477000 REG. FORFETT. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301394552525000 REG. FORFETT. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 39720220029229741000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n. 09720249102682625000 notificatogli il 13/9/2024, nel quale si menzionavano diverse cartelle esattoriali ed un avviso di addebito come meglio descritti nel ricorso.
A sostegno del ricorso, ha dedotto che le somme richieste dall'Ader per conto dei singoli enti impositori per i titoli descritti nelle cartelle non erano dovute perché le cartelle non sono state debitamente notificate e, comunque era maturata la prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Ecc.ma Corte adita, con riferimento al sotteso AVVISO DI ADDEBITO INPS n. 397 2022
0029229741 000, in quanto lo stesso non attinente a crediti di natura tributaria, e pertanto esula dalla giurisdizione della Corte adita. Per il resto, ha controdedotto che tutto era stato notificato come da documentazione allegata. All'odierna udienza, presente solo l'Ufficio, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, che deve essere limitato alla parte del contenuto del sollecito impugnato relativo a cartelle tributarie nei limiti della giurisdizione della presente Corte, non risulta fondato.
L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è stata formulata in maniera del tutto generica e, soprattutto, a fronte della prova costituita dal deposito della documentazione attestante le avvenute notifiche degli atti presupposti, nulla il ricorrente ha osservato.
Le notifiche risultano regolari ed idonee ad interrompere la eccepita prescrizione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio, liquidate come di seguito indicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 omnicomprensive in favore della parte resistente.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
AR LA SA CO RA