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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1934/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1 C.F.: C.F. 1
con l'avv.to Aldo Campesan
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
CP_2
contumaci -
e contro altresì
Controparte_3
con avv.ti Ric Codice Fiscale_2 ), Carmelo Codice Fiscale_3
Codice Fiscale_4 C.F._5 Controparte_4 ap
C.F._6 C.F._7 Controparte_5 (
C.F._8
- resistente-
in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 23.7.2025 FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro CP_2
[...] C.F.: P.IVA_1 con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola n. 29, ed inoltre di anch'essa con sede legale in Gragnano (NA) 80054 Via Quarantola 29, quale sub- Controparte_1
Controparte_3 quale committente: committente, e di a) esponendo :
di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della medesima CP_2 presso l'unità di CP_3 ita a Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18 dal 06/12/2022 al 31/03/2024,
quale operaio con mansioni di tubista e inquadrato al livello C3 del CCNL industria metalmeccanica;
di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva presso tale cantiere navale
Controparte_3 di Porto Marghera ove la datrice operava in sub appalto dalla CP_1
[...] per l'esecuzione di lavori in costruzioni navali;
di essere rimasto a credito della retribuzione di marzo, compreso per straordinario in busta paga
( euro 209,60) nonché delle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso;
b) chiedendo il pagamento del dovuto a carico di CP_2 quale datrice di lavoro debitrice principale quali debitrici in solido ex artt 1676 cc e 29 commae di Controparte_1 e Controparte_3
2 d.lgs 276/2023;
c) quantificando il credito nelle note finali autorizzate come da seguente prospetto: Importo rientrante
Importo iniziale responsabilità ex art. 29
Retribuzione oraria marzo
2024 1.565,03 1.565,03
Straordinario 209,60 209,60
Premio
produzione 80,34 80,34
Diaria 150,00 0
Rimborso spese 10,00 0
Tredicesima 2024 134,30 134,30
Ferie 102,01 0
ROL 140,20 0
Indennità sostitutiva preavviso 3.463,46 0
Elemento perequativo 727,50 727,50
TER 1.875,68 1.875,68 TOTALE € 9.369,45 € 4.592,45
CP_3Delle tre convenute si è costituita in giudizio unicamente precisando di avere
Controparte_1 ed effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la eccependo:
la propria totale estraneità rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto;
svolgendo, verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto, domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa.
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da CP_3 non sono state trattate nel presente processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l'attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosità dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della
Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l'estraneità del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi né
direttamente, né indirettamente dei rapporti di cui all'art. 409 cpc., ed esclusa l'attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosità che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103
comma 2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi,
rispetto ai quali già la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per sé una dilatazione dei tempi del processo.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all'odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente quanto a Controparte_1 e CP_2 va dichiarata l'interruzione del processo in quanto le stesse con sentenze in data 18.4.2025 del Tribunale di Gorizia sono state poste in liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione CP_3 il ricorso va accolto ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per i seguenti motivi.
Le risultanze dell'istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente quale dipendente CP_2 nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all'interno del cantiere Controparte_3 di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto dalla [...]navale
CP_1
Le univoche dichiarazioni in tal senso dei testi assunti nell' analoga causa 1932/2024 RG di cui è stato acquisito il verbale ( testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 e Persona_1 ) non
,
sono smentite dal benchè minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermano la prospettazione in fatto del ricorrente, già a monte contestata da CP_3 In comparsa di costituzione in modo generico.
Ne emerge la prova piena, da un lato, dell' adibizione continuativa ed esclusiva del ricorrente all'
appalto (riconosciuto in comparsa da CP_3 presso la sede CP_3 di PortoCP_1
Marghera fino al 28.6.2024, dall' altro di una gestione unitaria da parte della medesima CP_1
dei subappalti a CP_6 CP_2 e GMS IMPIANTI con prestazione dell'attività lavorativa da parte dei relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro. La responsabilità di CP_3 ex art 1676 cc non opera per assenza di appalto diretto con la datrice di lavoro, e sussistono invece i presupposti della responsabilità ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 nel quantum per euro 1.875,68 come da seconda colonna del sopra riportato prospetto inserito nelle note finali attoree.
Correttamente tra le voci scorporate non aventi natura retributiva in senso stretto non è annoverato il cd elemento perequativo, che ha natura retributiva siccome previsto una tantum dall' art. 25-ter del
Contratto collettivo metalmeccanici in aggiunta alla retribuzione base nei seguenti termini "Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza".
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilità
-
(anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l'art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori cd commerciali ex art 1284 c 4 cc
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento ridotto per serialità della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: CP 1 e CP_2 dichiara il processo interrotto per intervenuta liquidazione A. quanto a giudiziale;
B. condanna CP_3 quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs
276/2003 a corrispondere al ricorrente euro 1.875,68 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284 c 1 cc fino al saldo, nonché a rifondere allo stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.450,00, oltre al rimborso del CU se versato.
Così deciso in Venezia, 23.7.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1934/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1 C.F.: C.F. 1
con l'avv.to Aldo Campesan
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
CP_2
contumaci -
e contro altresì
Controparte_3
con avv.ti Ric Codice Fiscale_2 ), Carmelo Codice Fiscale_3
Codice Fiscale_4 C.F._5 Controparte_4 ap
C.F._6 C.F._7 Controparte_5 (
C.F._8
- resistente-
in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 23.7.2025 FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro CP_2
[...] C.F.: P.IVA_1 con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola n. 29, ed inoltre di anch'essa con sede legale in Gragnano (NA) 80054 Via Quarantola 29, quale sub- Controparte_1
Controparte_3 quale committente: committente, e di a) esponendo :
di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della medesima CP_2 presso l'unità di CP_3 ita a Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18 dal 06/12/2022 al 31/03/2024,
quale operaio con mansioni di tubista e inquadrato al livello C3 del CCNL industria metalmeccanica;
di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva presso tale cantiere navale
Controparte_3 di Porto Marghera ove la datrice operava in sub appalto dalla CP_1
[...] per l'esecuzione di lavori in costruzioni navali;
di essere rimasto a credito della retribuzione di marzo, compreso per straordinario in busta paga
( euro 209,60) nonché delle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso;
b) chiedendo il pagamento del dovuto a carico di CP_2 quale datrice di lavoro debitrice principale quali debitrici in solido ex artt 1676 cc e 29 commae di Controparte_1 e Controparte_3
2 d.lgs 276/2023;
c) quantificando il credito nelle note finali autorizzate come da seguente prospetto: Importo rientrante
Importo iniziale responsabilità ex art. 29
Retribuzione oraria marzo
2024 1.565,03 1.565,03
Straordinario 209,60 209,60
Premio
produzione 80,34 80,34
Diaria 150,00 0
Rimborso spese 10,00 0
Tredicesima 2024 134,30 134,30
Ferie 102,01 0
ROL 140,20 0
Indennità sostitutiva preavviso 3.463,46 0
Elemento perequativo 727,50 727,50
TER 1.875,68 1.875,68 TOTALE € 9.369,45 € 4.592,45
CP_3Delle tre convenute si è costituita in giudizio unicamente precisando di avere
Controparte_1 ed effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la eccependo:
la propria totale estraneità rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto;
svolgendo, verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto, domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa.
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da CP_3 non sono state trattate nel presente processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l'attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosità dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della
Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l'estraneità del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi né
direttamente, né indirettamente dei rapporti di cui all'art. 409 cpc., ed esclusa l'attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosità che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103
comma 2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi,
rispetto ai quali già la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per sé una dilatazione dei tempi del processo.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all'odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente quanto a Controparte_1 e CP_2 va dichiarata l'interruzione del processo in quanto le stesse con sentenze in data 18.4.2025 del Tribunale di Gorizia sono state poste in liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione CP_3 il ricorso va accolto ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per i seguenti motivi.
Le risultanze dell'istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente quale dipendente CP_2 nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all'interno del cantiere Controparte_3 di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto dalla [...]navale
CP_1
Le univoche dichiarazioni in tal senso dei testi assunti nell' analoga causa 1932/2024 RG di cui è stato acquisito il verbale ( testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 e Persona_1 ) non
,
sono smentite dal benchè minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermano la prospettazione in fatto del ricorrente, già a monte contestata da CP_3 In comparsa di costituzione in modo generico.
Ne emerge la prova piena, da un lato, dell' adibizione continuativa ed esclusiva del ricorrente all'
appalto (riconosciuto in comparsa da CP_3 presso la sede CP_3 di PortoCP_1
Marghera fino al 28.6.2024, dall' altro di una gestione unitaria da parte della medesima CP_1
dei subappalti a CP_6 CP_2 e GMS IMPIANTI con prestazione dell'attività lavorativa da parte dei relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro. La responsabilità di CP_3 ex art 1676 cc non opera per assenza di appalto diretto con la datrice di lavoro, e sussistono invece i presupposti della responsabilità ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 nel quantum per euro 1.875,68 come da seconda colonna del sopra riportato prospetto inserito nelle note finali attoree.
Correttamente tra le voci scorporate non aventi natura retributiva in senso stretto non è annoverato il cd elemento perequativo, che ha natura retributiva siccome previsto una tantum dall' art. 25-ter del
Contratto collettivo metalmeccanici in aggiunta alla retribuzione base nei seguenti termini "Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza".
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilità
-
(anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l'art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori cd commerciali ex art 1284 c 4 cc
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento ridotto per serialità della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: CP 1 e CP_2 dichiara il processo interrotto per intervenuta liquidazione A. quanto a giudiziale;
B. condanna CP_3 quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs
276/2003 a corrispondere al ricorrente euro 1.875,68 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284 c 1 cc fino al saldo, nonché a rifondere allo stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.450,00, oltre al rimborso del CU se versato.
Così deciso in Venezia, 23.7.2025
Il Giudice