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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA ALARI e dall'Avv. SARA BELOTTI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO MAESTRONI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Affidamento e regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente e confermato all'udienza del 11/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/04/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza con il resistente, ormai cessata, dalla quale sono nati i figli minori e _1
, chiedeva al Tribunale di regolamentare i rapporti relativi alla prole minorenne. In particolare, Per_2
pagina 1 di 6 nel ricorso, la sig.ra dava atto che, durante una crisi di coppia (2018–2019), aveva intrattenuto Pt_1 una nuova relazione, dalla quale era nato il [...]. Cionondimeno, una volta _1 riconciliatasi con il sig. quest'ultimo, in accordo con la sig.ra decideva di riconoscere CP_1 Pt_1 legalmente benchè non fosse suo figlio biologico. Dopo che la coppia aveva deciso di _1 ricostruire il rapporto in seguito alla crisi, nasceva il 10 febbraio 2022. Nonostante gli sforzi Per_2 per mantenere unita la famiglia, la situazione degenerava nuovamente nel 2023, portando alla fine della convivenza per motivi legati a comportamenti instabili del padre.
Il resistente, costituitosi in giudizio, confermava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, svolgendo le proprie domande.
Su invito del Giudice, le parti raggiungevano un primo accordo provvisorio, confermando poi, con note di udienza depositate in data 11/06/2025, l'avvenuta consensualizzazione della vicenda processuale in oggetto.
Sennonché, con ordinanza collegiale del 25/06/2025, il Tribunale disponeva l'acquisizione dell'atto integrale di nascita dei due minori, con espressa indicazione della maternità e della paternità dei minori, e del riconoscimento effettuato dal sig. nei riguardi del minore fissando per CP_1 _1
l'ulteriore trattazione l'udienza del 11/09/2025.
All'udienza così programmata, le difese delle parti davano atto dell'avvenuto deposito della documentazione ordinata dal Tribunale e della situazione di benessere dei due minori a fronte delle condizioni concordate dai due genitori, seppur non sempre rispettate dal resistente.
Il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e rispetti l'interesse superiore dei minori e che le _1 Per_2 condizioni proposte siano compatibili con le esigenze psico-emotive dei figli e con le situazioni abitative e lavorative dei genitori, potendo pertanto essere poste alla base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo e della tenera età dei minori.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con _1 Per_2
pagina 2 di 6 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che ne è esclusiva Parte_1 proprietaria;
3. Dispone che il padre, fino a che non avrà una propria abitazione, potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana, da concordare con preavviso di almeno una settimana in funzione delle rispettive esigenze lavorative, prelevandoli dall'uscita dall'asilo/scuola e riaccompagnandoli alla madre la sera dopo cena entro le ore 21.30, nonché un ulteriore giorno, di norma nel fine settimana, dalla mattina quando li preleverà dall'abitazione materna e sino al pomeriggio alle ore 16.00, quando li condurrà dalla madre, il tutto compatibilmente con le condizioni psico- emotive dei minori. Quando il padre reperirà una propria abitazione, il medesimo potrà tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana – indicativamente il venerdì ovvero in altro giorno da concordare con preavviso di almeno una settimana – dall'uscita da scuola/asilo fino al giorno seguente alle ore 16.00 quando li riporterà dalla mamma ovvero alla mattina seguente (se giorno infrasettimanale) quando si occuperà di raccompagnarli a scuola. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli anche un altro pomeriggio infrasettimanale dall'orario di uscita da scuola/asilo, fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, il tutto compatibilmente con le condizioni psico-emotive dei minori e previo congruo avviso tra i genitori in funzione delle rispettive esigenze lavorative. I minori inoltre trascorreranno le festività con entrambi i genitori alternando di anno in anno i giorni di festa, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative.
4. Dispone che il padre corrisponda alla signora quale contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile da ottobre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5. Dispone che le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, da individuarsi secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o pagina 3 di 6 apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole pagina 4 di 6 private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Prende atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla madre;
7. Prende atto dell'impegno del padre a fornire alla madre tutta la documentazione utile per ottenere ogni provvidenza ed elargizione in favore della prole;
8. Prende atto dell'impegno del padre a collaborare con la madre e a comunicare prontamente ogni pagina 5 di 6 cambio di lavoro nonché a continuare il percorso presso il;
Pt_2
9. Compensa le spese legali.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA ALARI e dall'Avv. SARA BELOTTI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO MAESTRONI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Affidamento e regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente e confermato all'udienza del 11/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/04/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza con il resistente, ormai cessata, dalla quale sono nati i figli minori e _1
, chiedeva al Tribunale di regolamentare i rapporti relativi alla prole minorenne. In particolare, Per_2
pagina 1 di 6 nel ricorso, la sig.ra dava atto che, durante una crisi di coppia (2018–2019), aveva intrattenuto Pt_1 una nuova relazione, dalla quale era nato il [...]. Cionondimeno, una volta _1 riconciliatasi con il sig. quest'ultimo, in accordo con la sig.ra decideva di riconoscere CP_1 Pt_1 legalmente benchè non fosse suo figlio biologico. Dopo che la coppia aveva deciso di _1 ricostruire il rapporto in seguito alla crisi, nasceva il 10 febbraio 2022. Nonostante gli sforzi Per_2 per mantenere unita la famiglia, la situazione degenerava nuovamente nel 2023, portando alla fine della convivenza per motivi legati a comportamenti instabili del padre.
Il resistente, costituitosi in giudizio, confermava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, svolgendo le proprie domande.
Su invito del Giudice, le parti raggiungevano un primo accordo provvisorio, confermando poi, con note di udienza depositate in data 11/06/2025, l'avvenuta consensualizzazione della vicenda processuale in oggetto.
Sennonché, con ordinanza collegiale del 25/06/2025, il Tribunale disponeva l'acquisizione dell'atto integrale di nascita dei due minori, con espressa indicazione della maternità e della paternità dei minori, e del riconoscimento effettuato dal sig. nei riguardi del minore fissando per CP_1 _1
l'ulteriore trattazione l'udienza del 11/09/2025.
All'udienza così programmata, le difese delle parti davano atto dell'avvenuto deposito della documentazione ordinata dal Tribunale e della situazione di benessere dei due minori a fronte delle condizioni concordate dai due genitori, seppur non sempre rispettate dal resistente.
Il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e rispetti l'interesse superiore dei minori e che le _1 Per_2 condizioni proposte siano compatibili con le esigenze psico-emotive dei figli e con le situazioni abitative e lavorative dei genitori, potendo pertanto essere poste alla base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo e della tenera età dei minori.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con _1 Per_2
pagina 2 di 6 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che ne è esclusiva Parte_1 proprietaria;
3. Dispone che il padre, fino a che non avrà una propria abitazione, potrà tenere con sé i figli due giorni a settimana, da concordare con preavviso di almeno una settimana in funzione delle rispettive esigenze lavorative, prelevandoli dall'uscita dall'asilo/scuola e riaccompagnandoli alla madre la sera dopo cena entro le ore 21.30, nonché un ulteriore giorno, di norma nel fine settimana, dalla mattina quando li preleverà dall'abitazione materna e sino al pomeriggio alle ore 16.00, quando li condurrà dalla madre, il tutto compatibilmente con le condizioni psico- emotive dei minori. Quando il padre reperirà una propria abitazione, il medesimo potrà tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana – indicativamente il venerdì ovvero in altro giorno da concordare con preavviso di almeno una settimana – dall'uscita da scuola/asilo fino al giorno seguente alle ore 16.00 quando li riporterà dalla mamma ovvero alla mattina seguente (se giorno infrasettimanale) quando si occuperà di raccompagnarli a scuola. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli anche un altro pomeriggio infrasettimanale dall'orario di uscita da scuola/asilo, fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, il tutto compatibilmente con le condizioni psico-emotive dei minori e previo congruo avviso tra i genitori in funzione delle rispettive esigenze lavorative. I minori inoltre trascorreranno le festività con entrambi i genitori alternando di anno in anno i giorni di festa, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative.
4. Dispone che il padre corrisponda alla signora quale contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile da ottobre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5. Dispone che le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, da individuarsi secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o pagina 3 di 6 apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole pagina 4 di 6 private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Prende atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla madre;
7. Prende atto dell'impegno del padre a fornire alla madre tutta la documentazione utile per ottenere ogni provvidenza ed elargizione in favore della prole;
8. Prende atto dell'impegno del padre a collaborare con la madre e a comunicare prontamente ogni pagina 5 di 6 cambio di lavoro nonché a continuare il percorso presso il;
Pt_2
9. Compensa le spese legali.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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