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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2019 depositato il 29/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Comune di Castelnuovo Della Daunia -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4.163/56/L/2018 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 854 / 2019 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1 con ricorso notificato in data 30.01.2019, difesa dalla dott. , ricorre
avverso l'avviso di accertamento n, 56/l/2018 del 23/10/2018, emesso dal comune di Castelnuovo
della Dauni, per omesso/parziale versamento per IMU 2013, relativamente agli immobili di proprietà
della ricorrente .per la somma di euro 774,00, oltre oneri.
la ricorrente eccepiva.
- illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione;
- errata applicazione D.L.31 agosto 2013 n.102 (equiparare l'abitazione principale agli immobili concessi a parenti che la utilizzano come abitazione principale) riteneva la ricorrente l'applicazione di agevolazione prima casa avendo concesso l'immobile in comodato d'usa alla figlia, e chiedeva la nullità dell'atto in esame con salvaguardi a di spese. .
Si costituiva il comune di Castelnuovo della Daunia che eccepiva l'infondatezza del ricorso;
che In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. e ciascun comune definisce i criteri e le modalità di applicazione. e chiedeva . rigettare il ricorso di parte e di voler ritenere corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio con vittoria di spese.
All'udienza del 23.04.2023, il difensore di parte ricorrente dichiarava in udienza l'intervenuto decesso, in data 27 Aprile 2023, della propria assistita.
La Corte interrompeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui al verbale, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della mancata riassunzione del giudizio, nel termine di tre mesi (art 305 c.p.c.) dal giorno in cui è stato dichiarato l'evento interruttivo, da parte degli eredi della defunta ricorrente, determina, ai sensi dell'art 45 D. Lgv 546/1992 , la declaratoria di estinzione del giudizio, dichiarata d'ufficio. giudizio per mancata riassunzione.
Ai sensi del medesimo art 45 D. Lgv 546/1992 le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipa
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Foggia, Addì 26.01. 2026
Il Giudice estensore IL Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2019 depositato il 29/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Comune di Castelnuovo Della Daunia -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4.163/56/L/2018 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 854 / 2019 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1 con ricorso notificato in data 30.01.2019, difesa dalla dott. , ricorre
avverso l'avviso di accertamento n, 56/l/2018 del 23/10/2018, emesso dal comune di Castelnuovo
della Dauni, per omesso/parziale versamento per IMU 2013, relativamente agli immobili di proprietà
della ricorrente .per la somma di euro 774,00, oltre oneri.
la ricorrente eccepiva.
- illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione;
- errata applicazione D.L.31 agosto 2013 n.102 (equiparare l'abitazione principale agli immobili concessi a parenti che la utilizzano come abitazione principale) riteneva la ricorrente l'applicazione di agevolazione prima casa avendo concesso l'immobile in comodato d'usa alla figlia, e chiedeva la nullità dell'atto in esame con salvaguardi a di spese. .
Si costituiva il comune di Castelnuovo della Daunia che eccepiva l'infondatezza del ricorso;
che In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. e ciascun comune definisce i criteri e le modalità di applicazione. e chiedeva . rigettare il ricorso di parte e di voler ritenere corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio con vittoria di spese.
All'udienza del 23.04.2023, il difensore di parte ricorrente dichiarava in udienza l'intervenuto decesso, in data 27 Aprile 2023, della propria assistita.
La Corte interrompeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui al verbale, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della mancata riassunzione del giudizio, nel termine di tre mesi (art 305 c.p.c.) dal giorno in cui è stato dichiarato l'evento interruttivo, da parte degli eredi della defunta ricorrente, determina, ai sensi dell'art 45 D. Lgv 546/1992 , la declaratoria di estinzione del giudizio, dichiarata d'ufficio. giudizio per mancata riassunzione.
Ai sensi del medesimo art 45 D. Lgv 546/1992 le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipa
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Foggia, Addì 26.01. 2026
Il Giudice estensore IL Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi