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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/12/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
830/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nato ad [...] il [...], C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Villaggio Elobert, n. 6
E
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Quart (AO), Villaggio Elobert, n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Gino Giunti (C.F. ) e presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Saint Christophe (AO), Loc. La Maladière n. 90
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Quart (AO), in data 01/10/2016, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Quart, al n. 3, Parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata ad [...] il [...], la figlia (C.F. Persona_1
). C.F._4
pagina 1 di 4 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro;
2. La minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con responsabilità anche disgiunta in ordine alle sole decisioni di ordinaria amministrazione;
3. La residenza e dimora abituale della minore sarà presso la madre, che si trasferirà dal domicilio coniugale in altro immobile sito in Aosta o comuni limitrofi;
4. il signor potrà tenere con sé la figlia minore, salvo diverso accordo tra i coniugi, nei Pt_1
seguenti periodi:
4.1) un giorno alla settimana dalla sera del martedì al mattino del mercoledì;
4.2) un fine settimana alternato dalla sera del giovedì al mattino del lunedì;
4.3) due settimane anche non consecutive nel periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4.4) una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4.5) le vacanze di Pasqua e quelle invernali ad anni alterni dalla chiusura della scuola fino al rientro;
4.6) la minore, inoltre, potrà trascorrere con i nonni sia materni che paterni un periodo da concordare durante il periodo estivo.
5. La casa familiare e gli arredi ivi presenti di proprietà dei ricorrenti saranno utilizzati in via esclusiva dal signor , posto che la sig.ra rinuncia all'assegnazione della Parte_1 Parte_2
casa medesima e la rilascerà nel termine massimo del 31 dicembre 2025, portando seco gli effetti ed oggetti personali ed i piccoli elettrodomestici;
6. A fronte dell'utilizzo esclusivo della casa familiare con gli arredi il signor si accolla Parte_1 integralmente le rate del mutuo acceso per l'acquisto della stessa, impegnandosi a richiedere l'adesione del mutuante, e dell'IMU di competenza della signora e rimane onerato di Parte_2
tutte le spese ordinarie e straordinarie con godimento esclusivo di eventuali benefici fiscali;
gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere, comunque, concordati tra i ricorrenti;
in caso di vendita dell'immobile dal prezzo di vendita il signor recupererà le somme capitali Pt_1
sostenute per eventuali manutenzioni straordinarie concordate al netto dei benefici fiscali goduti;
7. Il signor contribuirà al mantenimento, educazione ed istruzione della figlia Parte_1 corrispondendo alla madre la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
pagina 2 di 4 8. Le spese straordinarie relative alla minore saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% cadauno in conformità al Protocollo siglato dagli Avvocati e Magistrati di Aosta;
9. L'assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge (50% pro capite);
10. I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricordo depositato il
31/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Quart (AO), in data 01/10/2016, trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Quart, al n. 3, Parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Quart (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 12.11.2025
pagina 3 di 4
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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