CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatone - Ufficio Tributi 73044 Galatone LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04319262024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1821/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato - con ricorso notificato il 3.2.2025 - l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Galatone aveva richiesto il pagamento di complessivi € 512,00 per TARI relativa all'anno 2022.
Si è costituito il Comune di Galatone deducendo che l'ente impositore, effettuate le opportune verifiche, con atto sottoscritto dal funzionario responsabile il 17.6.2025, aveva annullato l'atto impugnato.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie insistendo per la condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato è cessata la materia del contendere tra le parti.
Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché l'annullamento dell'atto è intervenuto nel corso del giudizio, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Galatone al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in
€ 200,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatone - Ufficio Tributi 73044 Galatone LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04319262024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1821/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato - con ricorso notificato il 3.2.2025 - l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Galatone aveva richiesto il pagamento di complessivi € 512,00 per TARI relativa all'anno 2022.
Si è costituito il Comune di Galatone deducendo che l'ente impositore, effettuate le opportune verifiche, con atto sottoscritto dal funzionario responsabile il 17.6.2025, aveva annullato l'atto impugnato.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie insistendo per la condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato è cessata la materia del contendere tra le parti.
Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché l'annullamento dell'atto è intervenuto nel corso del giudizio, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Galatone al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in
€ 200,00 per onorario, oltre accessori di legge.