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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
MANZINI ANDREA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio il figlio (nato il [...]) al Parte_1 CP_1 fine di ottenere la modifica del decreto del Tribunale di Modena, emesso in data
30.11.2022, con quale era stato previsto, a carico dell'odierno ricorrente, un assegno di mantenimento periodico a favore del figlio, ammontante ad euro pagina 1 di 8 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato il tenore dei rapporti con il figlio , CP_1
(“Nel periodo trascorso ad oggi dall'azione giudiziale, il OR non si è CP_1 minimamente occupato di ricostituire un minimo rapporto personale e famigliare con il padre, ha continuato a mostrare un totale disprezzo nei confronti del genitore ed a considerarlo un estraneo completamento estromesso dalla sua vita, salvo poi ricorrere a lui solo per questioni economiche”), ha evidenziato che lo stesso aveva omesso di svolgere l'attività di rendicontazione ed aggiornamento sugli studi espressamente prevista nel decreto sopra indicato.
Ha aggiunto che il figlio, negli anni successivi all'emissione del provvedimento del
Tribunale di Modena, gli aveva inoltrato una serie incessante di richieste di denaro attivando differenti azioni esecutive ai suoi danni ed aggredendo deliberatamente i beni nella disponibilità sua disponibilità.
Il ricorrente ha infine riferito di aver dovuto fronteggiare mensilmente, oltre all'assegno fisso mensile di euro 150,00, una serie di spese straordinarie
(abbonamenti treni, bus, canoni di locazione) con ammontare anche quadruplo o triplo rispetto al mantenimento ordinario.
Con riguardo alla propria condizione economica, l'odierno attore ha allegato di aver perso il lavoro (“il precedente contratto di collaborazione continuata e continuativa è così giunto al termine senza più essere rinnovato”) di non essere proprietario di beni immobili, (docc. 74, 75 di parte ricorrente), né titolare di alcun cespite. Ha anche rappresentato di disporre di scarsa liquidità monetaria collocata su conto corrente bancario, attualmente sottoposto a pignoramento presso terzi (doc. 43 di parte ricorrente), e di non possedere beni mobili registrati
(docc. 71, 72, 73 di parte ricorrente) essendo stato costretto ad alienare l'unico mezzo di locomozione di cui disponeva per reperire fondi utili per il proprio sostentamento e per soddisfare le enormi pretese avversarie.
Partendo da queste premesse in fatto, quindi, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 • Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti enunciati in Parte_1 narrativa del presente atto, e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
CP_1
• Con modifica e/o revoca di ogni pregressa statuizione, mandarsi indenne da ogni obbligo il OR con riferimento sia al pagamento di assegno Parte_1 mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, non dovuta per i motivi enunciati in narrativa del ricorso;
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti Parte_1 enunciati in narrativa del presente atto e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
• Ridursi CP_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
• Stabilirsi che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese attesa la natura quotidiana ed ordinaria delle stesse come spiegato in narrativa del presente atto, ed in considerazione del comportamento vessatorio tenuto dal OR CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle tesi sopra esposte, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti Parte_1 enunciati in narrativa del presente atto, e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
• Ridursi CP_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce
pagina 3 di 8 della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
Rideterminarsi ed opportunamente ridursi la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinarsi un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del OR In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
2. Il resistente, correttamente evocato, non si è costituito in giudizio (si veda l'allegato depositato in data 10 gennaio 2025 dal ricorrente, laddove si precisa che la notifica è stata effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 20.11.2024 con deposito presso il Comune di Modena visto il certificato anagrafico aggiornato allegato;
effettuate vane ricerche in loco)
Tanto premesso la domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicate.
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La Corte di Cassazione (Cass., 14.8.2020, n. 17183), mutando precedente impostazione, ha da qualche tempo tracciato nuovi contorni, e quindi limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute. Secondo la S.C., in generale, “ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”. In particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruota la decisione, impone che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo: - se intenzionato a inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
- se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno “mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”.
pagina 4 di 8 Quanto all'onere della prova, la decisione in esame ha precisato: “L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa,
l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. … in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.”
Infatti, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. 26875/2023).
La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
pagina 5 di 8 La Suprema Corte richiama il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova perché nella materia in esame i confini dell'onere della prova sono sempre stati incerti e sfumati, spesso imponendo al genitore una prova davvero diabolica. La prova, cioè, che deriva dalla necessità di accertare che il figlio percepisce un reddito sufficiente, o non lo percepisce a causa del suo comportamento inerte/colpevole, cosa spesso assai difficile a causa anche, ma non solo, della lontananza del figlio. La Suprema Corte di Cassazione precisa che la prova del diritto al mantenimento sarà assai semplice per un neomaggiorenne o comunque per un figlio molto giovane (ad esempio gli sarà sufficiente dimostrare che prosegue nell'ordinario percorso di studi, anche universitario o di specializzazione) mentre sarà sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta “…sino a configurare il c.d. “figlio adulto”” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà necessario valutare con maggior rigore caso per caso se questi abbia ancora diritto al mantenimento in base alla prova, che lo stesso deve fornire, di avere curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e di avere cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro, valutazione che dovrà necessariamente essere fatta avendo riguardo anche alle condizioni economiche dei genitori.
Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022, Cass.
37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il resistente non essendosi costituito in giudizio non ha fornito prova, che gravava sullo stesso per le ragioni dinanzi spiegate, né di aver portato avanti il percorso di studi intrapreso, con riferimento al quale con ricorso del 29.7.2022 aveva formulato richiesta di mantenimento al padre, né di essersi impegnato per il reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
La stessa documentazione in atti (doc n. 8, 9, 10), relativa agli aggiornamenti forniti sugli studi intrapresi da , non appare idonea a dimostrare che il CP_1
pagina 6 di 8 percorso di studi dallo stesso intrapreso è stato condotto con impegno, tempestività e adeguatezza dei voti conseguiti. Invero l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risale al marzo 2024 e da quel momento non vi sono più notizie di ulteriori prove sostenute dal giovane. A fronte di questo quadro, ed in assenza di un riscontro differente fornito dal resistente, sul quale come più volte detto gravava la relativa prova, non può che ritenersi che la sua mancata autosufficienza economica sia colpevole.
Deve infine essere anche evidenziato il peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente il quale, rispetto al momento di emissione del decreto del quale si chiede in questa sede la modifica, è rimasto allo stato privo di una occupazione lavorativa.
La domanda va quindi accolta, con conseguente revoca del mantenimento previsto a carico di per il figlio con decorrenza dalla domanda Parte_1 CP_1
(4 aprile 2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando il presente contenzioso di valore indeterminabile, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato da nei confronti di dispone nel Parte_1 CP_1 seguente modo;
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, con decorrenza dalla domanda (4 aprile
2024), a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 30.11.2022, dispone la revoca del mantenimento previsto per il mantenimento del figlio (C.F. a carico di CP_1 C.F._2
); Parte_1 C.F._1
pagina 7 di 8 2) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre costi vivi documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
MANZINI ANDREA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
1 ha convenuto in giudizio il figlio (nato il [...]) al Parte_1 CP_1 fine di ottenere la modifica del decreto del Tribunale di Modena, emesso in data
30.11.2022, con quale era stato previsto, a carico dell'odierno ricorrente, un assegno di mantenimento periodico a favore del figlio, ammontante ad euro pagina 1 di 8 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato il tenore dei rapporti con il figlio , CP_1
(“Nel periodo trascorso ad oggi dall'azione giudiziale, il OR non si è CP_1 minimamente occupato di ricostituire un minimo rapporto personale e famigliare con il padre, ha continuato a mostrare un totale disprezzo nei confronti del genitore ed a considerarlo un estraneo completamento estromesso dalla sua vita, salvo poi ricorrere a lui solo per questioni economiche”), ha evidenziato che lo stesso aveva omesso di svolgere l'attività di rendicontazione ed aggiornamento sugli studi espressamente prevista nel decreto sopra indicato.
Ha aggiunto che il figlio, negli anni successivi all'emissione del provvedimento del
Tribunale di Modena, gli aveva inoltrato una serie incessante di richieste di denaro attivando differenti azioni esecutive ai suoi danni ed aggredendo deliberatamente i beni nella disponibilità sua disponibilità.
Il ricorrente ha infine riferito di aver dovuto fronteggiare mensilmente, oltre all'assegno fisso mensile di euro 150,00, una serie di spese straordinarie
(abbonamenti treni, bus, canoni di locazione) con ammontare anche quadruplo o triplo rispetto al mantenimento ordinario.
Con riguardo alla propria condizione economica, l'odierno attore ha allegato di aver perso il lavoro (“il precedente contratto di collaborazione continuata e continuativa è così giunto al termine senza più essere rinnovato”) di non essere proprietario di beni immobili, (docc. 74, 75 di parte ricorrente), né titolare di alcun cespite. Ha anche rappresentato di disporre di scarsa liquidità monetaria collocata su conto corrente bancario, attualmente sottoposto a pignoramento presso terzi (doc. 43 di parte ricorrente), e di non possedere beni mobili registrati
(docc. 71, 72, 73 di parte ricorrente) essendo stato costretto ad alienare l'unico mezzo di locomozione di cui disponeva per reperire fondi utili per il proprio sostentamento e per soddisfare le enormi pretese avversarie.
Partendo da queste premesse in fatto, quindi, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 • Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti enunciati in Parte_1 narrativa del presente atto, e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
CP_1
• Con modifica e/o revoca di ogni pregressa statuizione, mandarsi indenne da ogni obbligo il OR con riferimento sia al pagamento di assegno Parte_1 mensile quale contributo al mantenimento di figlio maggiorenne sia alla rifusione della quota del 50% di spese straordinarie, non dovuta per i motivi enunciati in narrativa del ricorso;
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della tesi principale, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti Parte_1 enunciati in narrativa del presente atto e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
• Ridursi CP_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
• Stabilirsi che il contributo al mantenimento sopra determinato sia già omnicomprensivo delle spese attesa la natura quotidiana ed ordinaria delle stesse come spiegato in narrativa del presente atto, ed in considerazione del comportamento vessatorio tenuto dal OR CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle tesi sopra esposte, Accertarsi e dichiararsi l'intervenuto deterioramento delle condizioni personali ed economiche del OR , in forza degli accadimenti Parte_1 enunciati in narrativa del presente atto, e tenuto conto dell'illegittimo ed intollerabile comportamento manifestato dal OR;
• Ridursi CP_1 opportunamente l'ammontare del contributo al mantenimento di figlio maggiorenne secondo la quantificazione che sarà ritenuta di giustizia alla luce
pagina 3 di 8 della disamina della vicenda e delle risultanze patrimoniali agli atti ed in forza di un importo massimo che si quantifica prudenzialmente in non oltre € 50,00// mensili;
Rideterminarsi ed opportunamente ridursi la tipologia e l'ammontare delle spese straordinarie, e/o determinarsi un ammontare massimo delle somme invocabili in pagamento, tenuto conto del comportamento assunto da controparte e delle condizioni personali ed economiche attuali del OR In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
2. Il resistente, correttamente evocato, non si è costituito in giudizio (si veda l'allegato depositato in data 10 gennaio 2025 dal ricorrente, laddove si precisa che la notifica è stata effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 20.11.2024 con deposito presso il Comune di Modena visto il certificato anagrafico aggiornato allegato;
effettuate vane ricerche in loco)
Tanto premesso la domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicate.
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La Corte di Cassazione (Cass., 14.8.2020, n. 17183), mutando precedente impostazione, ha da qualche tempo tracciato nuovi contorni, e quindi limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute. Secondo la S.C., in generale, “ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”. In particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruota la decisione, impone che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo: - se intenzionato a inserirsi nel mercato del lavoro, ricerchi comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
- se intenzionato a proseguire gli studi, li porti a termine con impegno “mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”.
pagina 4 di 8 Quanto all'onere della prova, la decisione in esame ha precisato: “L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa,
l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. … in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.”
Infatti, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. 26875/2023).
La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
pagina 5 di 8 La Suprema Corte richiama il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova perché nella materia in esame i confini dell'onere della prova sono sempre stati incerti e sfumati, spesso imponendo al genitore una prova davvero diabolica. La prova, cioè, che deriva dalla necessità di accertare che il figlio percepisce un reddito sufficiente, o non lo percepisce a causa del suo comportamento inerte/colpevole, cosa spesso assai difficile a causa anche, ma non solo, della lontananza del figlio. La Suprema Corte di Cassazione precisa che la prova del diritto al mantenimento sarà assai semplice per un neomaggiorenne o comunque per un figlio molto giovane (ad esempio gli sarà sufficiente dimostrare che prosegue nell'ordinario percorso di studi, anche universitario o di specializzazione) mentre sarà sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta “…sino a configurare il c.d. “figlio adulto”” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà necessario valutare con maggior rigore caso per caso se questi abbia ancora diritto al mantenimento in base alla prova, che lo stesso deve fornire, di avere curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e di avere cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro, valutazione che dovrà necessariamente essere fatta avendo riguardo anche alle condizioni economiche dei genitori.
Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022, Cass.
37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il resistente non essendosi costituito in giudizio non ha fornito prova, che gravava sullo stesso per le ragioni dinanzi spiegate, né di aver portato avanti il percorso di studi intrapreso, con riferimento al quale con ricorso del 29.7.2022 aveva formulato richiesta di mantenimento al padre, né di essersi impegnato per il reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
La stessa documentazione in atti (doc n. 8, 9, 10), relativa agli aggiornamenti forniti sugli studi intrapresi da , non appare idonea a dimostrare che il CP_1
pagina 6 di 8 percorso di studi dallo stesso intrapreso è stato condotto con impegno, tempestività e adeguatezza dei voti conseguiti. Invero l'ultimo aggiornamento degli studi, nel quale peraltro vengono riportati i voti solo di alcuni esami, risale al marzo 2024 e da quel momento non vi sono più notizie di ulteriori prove sostenute dal giovane. A fronte di questo quadro, ed in assenza di un riscontro differente fornito dal resistente, sul quale come più volte detto gravava la relativa prova, non può che ritenersi che la sua mancata autosufficienza economica sia colpevole.
Deve infine essere anche evidenziato il peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente il quale, rispetto al momento di emissione del decreto del quale si chiede in questa sede la modifica, è rimasto allo stato privo di una occupazione lavorativa.
La domanda va quindi accolta, con conseguente revoca del mantenimento previsto a carico di per il figlio con decorrenza dalla domanda Parte_1 CP_1
(4 aprile 2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando il presente contenzioso di valore indeterminabile, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato da nei confronti di dispone nel Parte_1 CP_1 seguente modo;
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, con decorrenza dalla domanda (4 aprile
2024), a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 30.11.2022, dispone la revoca del mantenimento previsto per il mantenimento del figlio (C.F. a carico di CP_1 C.F._2
); Parte_1 C.F._1
pagina 7 di 8 2) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre costi vivi documentati.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8