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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5677/23
promosso da
- , nata a [...] – SP – Brasile il 08.04.1987 e residente in [...] Boa Vista do Buricà - RS – Brasile -C.F. in nome C.F._1
proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
- , nato a [...] – RS – Brasile il 07.05.2021 e res.te in via Controparte_1
Sergipe, 3440 – Boa Vista do Buricà -RS – Brasile -C.F. unitamente C.F._2
a , nato a [...] – RS – Brasile il 04.04.1982 e re.te in Controparte_2
via Sergipe,3440 – Boa Vista do Buricà – RS – C.F. , quest'ultimo in C.F._3 qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore CP_1
,nato a [...] -RS – Brasile il 07.05.2021;
[...]
- , nata a [...]à -RS – Brasile il 14.10.2002 ed ivi res.te Parte_2
in via Sergipe ,3440 – C.F. C.F._4
- , nata a [...] – RS – Brasile il 11.01.1992 e res.te in Parte_3 via 20 di Setembro, 221 – Santa Rosa – RS – Brasile – C.F. ; C.F._5
- ,nata a [...] -RS -Brasile il 29.12.1997 e res.te in via Parte_4
Edson Areas,194 – Florianopolis -SC – Brasile -C.F. C.F._6 tutti rappresentati dall'Avv. Domenico Voto del Foro di Castrovillari C.F.
C.F._7 Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.12.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_3 riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, chiede il rigetto della domanda con riferimento alla posizione di e il rigetto della domanda subordinata. Parte_3
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente, verificata la costituzione del
, chiedeva concedersi termine per replica, il Giudice rinviava il procedimento CP_3 all'udienza con trattazione scritta dd. 28.01.2025. All'udienza del 28.01.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accogliere la domanda e per
l'effetto, dichiarare che: 1) 2) 3) Parte_1 Controparte_1
4) 5) sono Parte_2 Parte_3 Parte_4 cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a , non possedendo efficacia in Parte_3
Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione delle previsioni del
Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile,”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, per quanto riguarda la questione sollevata dal CP_3
relativamente alla procedibilità si osserva quanto segue.
Il si rimette al giudice per valutare la procedibilità della domanda prospettando CP_3
una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del
DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)” per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide,
a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_3
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza. Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Va infine osservato ad abundanciam che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 , essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del
D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 5 e da 7 a 20). Persona_1
Per quanto riguarda la posizione della ricorrente le Parte_3
contestazione del risulta essere stata superata dalla successiva produzione CP_3 documentale di parte ricorrente (doc. 21), nello specifico dalla dichiarazione congiunta di (madre) e debitamente tradotta, Persona_2 Parte_5
legalizzata e apostillata, che attesta la maternità e la paternità in favore della signora
Parte_3
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 6), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_3
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_3
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_3 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
Si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, Controparte_3 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_3 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del
D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5677/23
promosso da
- , nata a [...] – SP – Brasile il 08.04.1987 e residente in [...] Boa Vista do Buricà - RS – Brasile -C.F. in nome C.F._1
proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
- , nato a [...] – RS – Brasile il 07.05.2021 e res.te in via Controparte_1
Sergipe, 3440 – Boa Vista do Buricà -RS – Brasile -C.F. unitamente C.F._2
a , nato a [...] – RS – Brasile il 04.04.1982 e re.te in Controparte_2
via Sergipe,3440 – Boa Vista do Buricà – RS – C.F. , quest'ultimo in C.F._3 qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore CP_1
,nato a [...] -RS – Brasile il 07.05.2021;
[...]
- , nata a [...]à -RS – Brasile il 14.10.2002 ed ivi res.te Parte_2
in via Sergipe ,3440 – C.F. C.F._4
- , nata a [...] – RS – Brasile il 11.01.1992 e res.te in Parte_3 via 20 di Setembro, 221 – Santa Rosa – RS – Brasile – C.F. ; C.F._5
- ,nata a [...] -RS -Brasile il 29.12.1997 e res.te in via Parte_4
Edson Areas,194 – Florianopolis -SC – Brasile -C.F. C.F._6 tutti rappresentati dall'Avv. Domenico Voto del Foro di Castrovillari C.F.
C.F._7 Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.12.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
Il si è costituito rilevando nel merito di non contestare il Controparte_3 riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, chiede il rigetto della domanda con riferimento alla posizione di e il rigetto della domanda subordinata. Parte_3
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente, verificata la costituzione del
, chiedeva concedersi termine per replica, il Giudice rinviava il procedimento CP_3 all'udienza con trattazione scritta dd. 28.01.2025. All'udienza del 28.01.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accogliere la domanda e per
l'effetto, dichiarare che: 1) 2) 3) Parte_1 Controparte_1
4) 5) sono Parte_2 Parte_3 Parte_4 cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a , non possedendo efficacia in Parte_3
Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione delle previsioni del
Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile,”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, per quanto riguarda la questione sollevata dal CP_3
relativamente alla procedibilità si osserva quanto segue.
Il si rimette al giudice per valutare la procedibilità della domanda prospettando CP_3
una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del
DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)” per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide,
a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_3
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza. Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Va infine osservato ad abundanciam che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 , essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del
D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 5 e da 7 a 20). Persona_1
Per quanto riguarda la posizione della ricorrente le Parte_3
contestazione del risulta essere stata superata dalla successiva produzione CP_3 documentale di parte ricorrente (doc. 21), nello specifico dalla dichiarazione congiunta di (madre) e debitamente tradotta, Persona_2 Parte_5
legalizzata e apostillata, che attesta la maternità e la paternità in favore della signora
Parte_3
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 6), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_3
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_3
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_3 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
Si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, Controparte_3 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_3 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del
D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini