Ordinanza cautelare 5 febbraio 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale modello BL/S n. -OMISSIS- di protocollo del 16 novembre 2023, notificato il 18 novembre 2023, con cui la Commissione medica interforze di 2ª istanza di Roma ha giudicato il ricorrente «già permanentemente NON Idoneo al servizio di Istituto nell''Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 luglio 2023 corrispondente all''emissione del provvedimento del DMML di Messina»;
- del verbale modello BL/S n. -OMISSIS- di protocollo del 18 luglio 2023, con cui la C.M.O. di Messina – Dipartimento militare di medicina legale ha giudicato il ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato”;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza-OMISSIS-/2024 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che con dichiarazione resa a verbale di udienza parte ricorrente ha chiesto la definizione del ricorso con una pronuncia in rito di improcedibilità non avendo più interesse alla coltivazione del gravame;
Ritenuto di dover concludere in conformità tenuto conto anche della mancata opposizione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.