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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Mariannina Coffa n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Cortese (c.f. . C.F._2
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ed ivi Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in via Palestro n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV AR (c.f. . CodiceFiscale_4
- Appellato - In esito all'udienza di discussione orale del 7.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1713/2024, pubblicata il 7.11.2024 (resa nel procedimento n.
2705/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 2.4.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di euro 36.500,00, in Parte_1 conseguenza dell'azione di regresso da quest'ultima esperita per aver estinto, quale fideiussore, il debito che e avevano nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'istituto bancario PR) accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo de quo, e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 29.4.2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.10.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e unico motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando la mancanza di prova circa la correlazione tra il pagamento della somma ingiunta, effettuato a mezzo di assegni da parte del padre di , e il debito di cui è stata eccepita la Controparte_1 parziale estinzione.
Il motivo è fondato.
E invero, il giudizio di cognizione che discende dall'opposizione ex artt. 645 e ss. c.c.
è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Tuttavia, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando viene dedotta l'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (cfr. Cass. civ., Sez. VI^, n. 26275/2017).
La Corte di Cassazione ha espressamente escluso l'applicazione di tale principio
“quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n-
27247/2023).
Nel caso di specie, eccepiva la parziale estinzione del credito Controparte_1 azionato deducendo l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Segnatamente, l'opponente deduceva che il padre, , aveva Parte_3
provveduto a onorare la quota di debito dello stesso opponente nei confronti della
, mediante l'emissione di n. 5 assegni bancari (per un ammontare Parte_1 complessivo di euro 14.400,00), tratti presso la Banca Monte Paschi di Siena -
Agenzia di Vittoria.
A sostegno di quanto dedotto l'opponente produceva copia dei detti assegni bancari.
Parte opposta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha contestato tale fatto estintivo, adducendo che i pagamenti in questione non erano riconducibili alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto (v. la comparsa di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale)
Pertanto, dinanzi a simile contestazione, l'onere di provare il collegamento causale tra i titoli di credito prodotti e il credito azionato gravava sull'opponente, e ciò a maggior ragione, atteso che l' aveva dedotto, quale fatto estintivo, CP_1
l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. E, al riguardo, va rilevato che l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio, deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore (Cass. civ., Sez. VI^, ordinanza 22.1.2021, n. 35786).
La compatibilità temporale tra la consegna degli assegni (anno 2016) e il piano di rientro concesso dalla PR (arco temporale che va dall'anno 2012 all'anno 2019), nonché i rapporti familiari e lavorativi sottesi alla vicenda sono elementi inidonei - per la loro non conformità all'obbligazione del debitore- a comprovare l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e il necessario collegamento causale tra i predetti assegni e il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, stante il non assolvimento, da parte dell'opponente (odierno appellato), dell'onere della prova del fatto (parzialmente) estintivo del credito, l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, con la conseguente conferma dello stesso decreto.
In definitiva, il proposto appello è fondato e va conseguentemente accolto, con la riforma, nei termini di cui sopra, dell'impugnata sentenza.
Quanto alle spese processuali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche del grado precedente.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi
(attesa la limitata difficoltà della causa) previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 82/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Ragusa, Controparte_1
pubblicata il 7.11.2024 (nel procedimento iscritto al n. 2705/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
349/2020, del 2.4.2020, reso nel procedimento n. 501/20 R.G. dal Tribunale di
Ragusa;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio da , che liquida: Parte_1
- per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
- per il presente grado di appello, in euro 804,00 per spese vive e in complessivi euro 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione, euro 1.753,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania il 14.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Mariannina Coffa n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Cortese (c.f. . C.F._2
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ed ivi Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in via Palestro n. 84, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV AR (c.f. . CodiceFiscale_4
- Appellato - In esito all'udienza di discussione orale del 7.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1713/2024, pubblicata il 7.11.2024 (resa nel procedimento n.
2705/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/2020 del 2.4.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di euro 36.500,00, in Parte_1 conseguenza dell'azione di regresso da quest'ultima esperita per aver estinto, quale fideiussore, il debito che e avevano nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'istituto bancario PR) accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo de quo, e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 29.4.2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.10.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e unico motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando la mancanza di prova circa la correlazione tra il pagamento della somma ingiunta, effettuato a mezzo di assegni da parte del padre di , e il debito di cui è stata eccepita la Controparte_1 parziale estinzione.
Il motivo è fondato.
E invero, il giudizio di cognizione che discende dall'opposizione ex artt. 645 e ss. c.c.
è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Tuttavia, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando viene dedotta l'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (cfr. Cass. civ., Sez. VI^, n. 26275/2017).
La Corte di Cassazione ha espressamente escluso l'applicazione di tale principio
“quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n-
27247/2023).
Nel caso di specie, eccepiva la parziale estinzione del credito Controparte_1 azionato deducendo l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Segnatamente, l'opponente deduceva che il padre, , aveva Parte_3
provveduto a onorare la quota di debito dello stesso opponente nei confronti della
, mediante l'emissione di n. 5 assegni bancari (per un ammontare Parte_1 complessivo di euro 14.400,00), tratti presso la Banca Monte Paschi di Siena -
Agenzia di Vittoria.
A sostegno di quanto dedotto l'opponente produceva copia dei detti assegni bancari.
Parte opposta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha contestato tale fatto estintivo, adducendo che i pagamenti in questione non erano riconducibili alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto (v. la comparsa di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale)
Pertanto, dinanzi a simile contestazione, l'onere di provare il collegamento causale tra i titoli di credito prodotti e il credito azionato gravava sull'opponente, e ciò a maggior ragione, atteso che l' aveva dedotto, quale fatto estintivo, CP_1
l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. E, al riguardo, va rilevato che l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio, deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore (Cass. civ., Sez. VI^, ordinanza 22.1.2021, n. 35786).
La compatibilità temporale tra la consegna degli assegni (anno 2016) e il piano di rientro concesso dalla PR (arco temporale che va dall'anno 2012 all'anno 2019), nonché i rapporti familiari e lavorativi sottesi alla vicenda sono elementi inidonei - per la loro non conformità all'obbligazione del debitore- a comprovare l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e il necessario collegamento causale tra i predetti assegni e il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, stante il non assolvimento, da parte dell'opponente (odierno appellato), dell'onere della prova del fatto (parzialmente) estintivo del credito, l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, con la conseguente conferma dello stesso decreto.
In definitiva, il proposto appello è fondato e va conseguentemente accolto, con la riforma, nei termini di cui sopra, dell'impugnata sentenza.
Quanto alle spese processuali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche del grado precedente.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi
(attesa la limitata difficoltà della causa) previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 82/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Ragusa, Controparte_1
pubblicata il 7.11.2024 (nel procedimento iscritto al n. 2705/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
349/2020, del 2.4.2020, reso nel procedimento n. 501/20 R.G. dal Tribunale di
Ragusa;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio da , che liquida: Parte_1
- per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
- per il presente grado di appello, in euro 804,00 per spese vive e in complessivi euro 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione, euro 1.753,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania il 14.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro