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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2055/2023 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] l'[...], con il patrocinio dell'avv. MORENA Daiano ed Parte_1 elettivamente domiciliato in AM, via Cardarelli n. 34
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AM, presso i cui uffici in AM domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso riassunto dinanzi all'intestato Tribunale, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_5
, impugnando il provvedimento di rigetto del Questore di AM, Prot. 05
[...]
Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023, notificato il 15.2.2023, con cui veniva rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, da lui presentata in quanto coniugato con cittadina italiana.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio del permesso richiesto: è infatti sposato con cittadina Persona_1 italiana, con la quale convive a Montenero di Bisaccia (CB), in immobile locato regolarmente dalla moglie, la quale ha anche sottoscritto dichiarazione di ospitalità; la loro unione risulta formalmente certificata presso il Comune di San Severo (FG); la moglie è iscritta alla Camera di Commercio del Molise ed esercita attività lavorativa autonoma.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla Questura di AM il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi della normativa vigente.
Si sono costituiti in giudizio il e la Questura di AM, chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le Amministrazioni hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della , in quanto estranea al Controparte_3 procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno, che è di esclusiva competenza della Questura, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998.
Nel merito, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato sia pienamente legittimo, atteso che, dall'istruttoria amministrativa, è emersa la sussistenza di gravi elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, a carico del ricorrente risulterebbero numerose denunce e condanne per reati gravi, tra cui: condanna del 6.12.2016 emessa dal G.I.P. di Modena per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino per analogo reato;
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 13.5.2019, con connesso ordine del Questore del 10.08.2019 di lasciare il territorio nazionale, rimasto inottemperato;
denunce per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida senza patente, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, e violazione delle norme sul soggiorno.
pagina 2 di 7 Hanno inoltre evidenziato che il ricorrente, durante la sua permanenza sul territorio nazionale, non ha mai svolto attività lavorative regolari, non ha raggiunto una condizione di autosufficienza economica né ha dimostrato alcun percorso di integrazione sociale, limitandosi a invocare il vincolo matrimoniale con cittadina italiana, contratto il 10.5.2022, il quale non sarebbe sufficiente da solo a fondare il diritto al rilascio del permesso, atteso che la vita familiare dello straniero trova un limite nella prevalente esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Hanno dedotto, a sostegno della domanda, il consolidato orientamento giurisprudenziale - anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato - secondo cui la gravità e la reiterazione delle condotte criminose escludono ogni possibilità di bilanciamento favorevole tra l'interesse alla vita familiare e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, essendo le condotte del ricorrente qualificabili come minaccia concreta, attuale e grave per la collettività.
Le Amministrazioni hanno infine sottolineato che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari risulta presentata successivamente a un ordine di allontanamento non ottemperato, apparendo perciò anche funzionalmente elusiva rispetto a tale provvedimento.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti e, con decreto del 9.04.2025, anche del precedente decreto di accoglimento n. 3004/2024 del
19.12.2024, n. 327/2024 RG, emesso da questo Tribunale in relazione alla domanda di protezione internazionale proposta dal medesimo ricorrente.
2. Il ricorso va accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, essendo legittimata passiva, nel presente procedimento, esclusivamente la CP_3
Questura di AM.
Come già rilevato in seno al decreto n. 1967/2024 del 29.08.2024 emesso in corso di causa, il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento del Questore di AM, Prot. 05 Cat.
A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023, notificato il 15.2.2023, recante il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2011, è legittimata passiva unicamente l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di specie, la Questura di AM (arg. ex pagina 3 di 7 Cass. civ. n. 22694/2021), la quale, a seguito della disposta rimessione in termini per notifica, si è ritualmente costituita in giudizio.
4. Nel merito va premesso che, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019); si evidenzia inoltre che la valutazione dei presupposti fondanti la richiesta di permesso di soggiorno deve essere svolta all'attualità (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006), che ha affermato che “In tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”.
Ciò posto, è da evidenziare che la materia del ricongiungimento familiare, anche in termini di permesso di soggiorno per motivi familiari, è regolata non già dal D. L.vo 286/1998, bensì dal D. L.vo 30/2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Più precisamente, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Giustizia dell'Unione (v. sentenza 25.07.2008 nel procedimento C - 127/08 Bl. Baheten Metock c/Minister for Ju., Con
and La. Reform) in una pronuncia pregiudiziale ad istanza della Co. irlandese, il CP_6 riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione, è funzionale al libero esercizio del diritto di circolazione e stabilimento di questi ultimi, che verrebbe di fatto ostacolato laddove gli stessi fossero costretti a separarsi dai propri congiunti, a motivo dell'applicazione delle normative in tema di immigrazione adottate dagli Stati membri.
Tale diritto, in applicazione della Direttiva, compete ai coniugi - aventi nazionalità di Paesi terzi - di cittadini dell'Unione, i quali abbiano accompagnato o raggiunto il familiare che abbia pagina 4 di 7 esercitato il proprio diritto di circolazione verso Paese membro diverso da quello di appartenenza.
A salvaguardia dell'esigenza sottostante la disciplina, la Corte ha spiegato che il diritto di soggiorno è riconosciuto indipendentemente dalla data o dal luogo in cui gli interessati abbiano contratto l'eventuale matrimonio (trattandosi di rapporto di coniugio), e del fatto che questo sia stato celebrato prima o dopo il trasferimento del cittadino europeo nello
Stato membro ospitante. Ha aggiunto che al riconoscimento non osta la eventuale condizione di precedente irregolarità del cittadino di Paese terzo, il quale cioè abbia fatto ingresso clandestinamente nel Paese ospitante, salva l'applicazione dell'art. 27 in tema di allontanamento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Venendo al caso in esame, si osserva che il rigetto adottato dalla Questura di AM con provvedimento Prot. 05 Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023 si fonda essenzialmente sulla presenza di plurime precedenti penali a carico del ricorrente - tra cui due condanne per reati in materia di stupefacenti e una per resistenza a pubblico ufficiale - nonché sull'asserita assenza di integrazione sociale e lavorativa in Italia;
per tali ragioni, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tuttavia, tale valutazione risulta superata alla luce del materiale istruttorio acquisito nel presente giudizio, in particolare considerato il decreto di accoglimento n. 3004/2024 del
19.12.2024 emesso da questo stesso Tribunale nell'ambito del procedimento RG n.
327/2024, relativo alla domanda di protezione internazionale proposta dall'odierno ricorrente.
In tale sede, come risulta dal decreto acquisito, è stata riconosciuta in favore del ricorrente la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
Nel richiamato provvedimento è stato evidenziato che, pur in presenza di condanne penali pregresse (in particolare, per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 nel 2009 e nel
2016 e per violazione dell'art. 337 c.p. nel 2007), i fatti risultano risalenti nel tempo, che le pene inflitte sono state scontate (in parte anche in regime di detenzione domiciliare) e chenon sussistono carichi pendenti o elementi idonei a dimostrare una pericolosità sociale attuale.
È stato altresì valorizzato il percorso personale e familiare del ricorrente: egli risulta regolarmente coniugato dal 10.5.2022 con , cittadina italiana, con la Persona_1 quale convive stabilmente in Montenero di Bisaccia (CB) in un immobile condotto in locazione dalla donna, che risulta titolare di un'attività lavorativa autonoma e iscritta alla Camera di
Commercio del Molise. pagina 5 di 7 Dunque, posto che la valutazione della pericolosità sociale non può fondarsi in modo automatico sul richiamo a precedenti penali e che deve invece estendersi alla considerazione complessiva della personalità del ricorrente, del suo percorso di vita, delle sue relazioni familiari e della sua condizione attuale, nel caso in esame deve essere pure considerato che, in ragione del legame coniugale con una cittadina italiana, il rimpatrio del ricorrente determinerebbe una compressione non ragionevole del diritto alla vita familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In tal senso, si è affermato che “il diritto all'unità familiare deve prevalere rispetto a precedenti penali risalenti e non più rilevanti sotto il profilo della pericolosità attuale”.
Nel presente giudizio, quindi, deve essere condivisa la valutazione complessiva già espressa nel precedente provvedimento di questo Tribunale, con cui è stata accordata al ricorrente la protezione speciale.
Tale valutazione, fondata su un'analisi individualizzata della situazione del ricorrente, ha correttamente considerato la risalenza nel tempo dei precedenti penali, l'assenza di elementi concreti da cui desumere una attuale pericolosità sociale del richiedente, l'effettività del legame coniugale con cittadina italiana e la stabilità della convivenza. La documentazione in atti e i fatti accertati confermano, infatti, l'esistenza di una relazione familiare effettiva e stabile, una convivenza regolare, e l'assenza di elementi ostativi attuali, anche sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Non emergono, peraltro, elementi tali da far presumere che il matrimonio contratto dal ricorrente sia stato finalizzato esclusivamente a eludere un rimpatrio forzoso. Al contrario, rileva che esso è stato celebrato dopo che il ricorrente ha espiato le pene comminategli per i reati commessi, dunque successivamente alla sua scarcerazione, circostanza, questa, che, lungi dall'essere sospetta, deve piuttosto essere valutata come indice di un effettivo percorso di reinserimento sociale dell'istante.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il provvedimento impugnato non possa essere condiviso, in quanto adottato in difetto di un'adeguata valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla vita familiare del ricorrente, diritto che - nella fattispecie concreta - risulta prevalente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato non efficace il provvedimento del Questore di AM, Prot. 05 Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del
13.01.2023, notificato il 15.02.2023, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. pagina 6 di 7
5. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del ricorrente il provvedimento impugnato;
3) Dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento da parte della Questura di AM del permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) Compensa le spese di lite tra le parti private.
AM, 22 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2055/2023 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] l'[...], con il patrocinio dell'avv. MORENA Daiano ed Parte_1 elettivamente domiciliato in AM, via Cardarelli n. 34
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AM, presso i cui uffici in AM domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso riassunto dinanzi all'intestato Tribunale, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_5
, impugnando il provvedimento di rigetto del Questore di AM, Prot. 05
[...]
Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023, notificato il 15.2.2023, con cui veniva rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, da lui presentata in quanto coniugato con cittadina italiana.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio del permesso richiesto: è infatti sposato con cittadina Persona_1 italiana, con la quale convive a Montenero di Bisaccia (CB), in immobile locato regolarmente dalla moglie, la quale ha anche sottoscritto dichiarazione di ospitalità; la loro unione risulta formalmente certificata presso il Comune di San Severo (FG); la moglie è iscritta alla Camera di Commercio del Molise ed esercita attività lavorativa autonoma.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla Questura di AM il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi della normativa vigente.
Si sono costituiti in giudizio il e la Questura di AM, chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le Amministrazioni hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della , in quanto estranea al Controparte_3 procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno, che è di esclusiva competenza della Questura, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998.
Nel merito, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato sia pienamente legittimo, atteso che, dall'istruttoria amministrativa, è emersa la sussistenza di gravi elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, a carico del ricorrente risulterebbero numerose denunce e condanne per reati gravi, tra cui: condanna del 6.12.2016 emessa dal G.I.P. di Modena per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino per analogo reato;
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 13.5.2019, con connesso ordine del Questore del 10.08.2019 di lasciare il territorio nazionale, rimasto inottemperato;
denunce per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida senza patente, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, e violazione delle norme sul soggiorno.
pagina 2 di 7 Hanno inoltre evidenziato che il ricorrente, durante la sua permanenza sul territorio nazionale, non ha mai svolto attività lavorative regolari, non ha raggiunto una condizione di autosufficienza economica né ha dimostrato alcun percorso di integrazione sociale, limitandosi a invocare il vincolo matrimoniale con cittadina italiana, contratto il 10.5.2022, il quale non sarebbe sufficiente da solo a fondare il diritto al rilascio del permesso, atteso che la vita familiare dello straniero trova un limite nella prevalente esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Hanno dedotto, a sostegno della domanda, il consolidato orientamento giurisprudenziale - anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato - secondo cui la gravità e la reiterazione delle condotte criminose escludono ogni possibilità di bilanciamento favorevole tra l'interesse alla vita familiare e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, essendo le condotte del ricorrente qualificabili come minaccia concreta, attuale e grave per la collettività.
Le Amministrazioni hanno infine sottolineato che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari risulta presentata successivamente a un ordine di allontanamento non ottemperato, apparendo perciò anche funzionalmente elusiva rispetto a tale provvedimento.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti e, con decreto del 9.04.2025, anche del precedente decreto di accoglimento n. 3004/2024 del
19.12.2024, n. 327/2024 RG, emesso da questo Tribunale in relazione alla domanda di protezione internazionale proposta dal medesimo ricorrente.
2. Il ricorso va accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, essendo legittimata passiva, nel presente procedimento, esclusivamente la CP_3
Questura di AM.
Come già rilevato in seno al decreto n. 1967/2024 del 29.08.2024 emesso in corso di causa, il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento del Questore di AM, Prot. 05 Cat.
A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023, notificato il 15.2.2023, recante il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2011, è legittimata passiva unicamente l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di specie, la Questura di AM (arg. ex pagina 3 di 7 Cass. civ. n. 22694/2021), la quale, a seguito della disposta rimessione in termini per notifica, si è ritualmente costituita in giudizio.
4. Nel merito va premesso che, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019); si evidenzia inoltre che la valutazione dei presupposti fondanti la richiesta di permesso di soggiorno deve essere svolta all'attualità (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006), che ha affermato che “In tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”.
Ciò posto, è da evidenziare che la materia del ricongiungimento familiare, anche in termini di permesso di soggiorno per motivi familiari, è regolata non già dal D. L.vo 286/1998, bensì dal D. L.vo 30/2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Più precisamente, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Giustizia dell'Unione (v. sentenza 25.07.2008 nel procedimento C - 127/08 Bl. Baheten Metock c/Minister for Ju., Con
and La. Reform) in una pronuncia pregiudiziale ad istanza della Co. irlandese, il CP_6 riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione, è funzionale al libero esercizio del diritto di circolazione e stabilimento di questi ultimi, che verrebbe di fatto ostacolato laddove gli stessi fossero costretti a separarsi dai propri congiunti, a motivo dell'applicazione delle normative in tema di immigrazione adottate dagli Stati membri.
Tale diritto, in applicazione della Direttiva, compete ai coniugi - aventi nazionalità di Paesi terzi - di cittadini dell'Unione, i quali abbiano accompagnato o raggiunto il familiare che abbia pagina 4 di 7 esercitato il proprio diritto di circolazione verso Paese membro diverso da quello di appartenenza.
A salvaguardia dell'esigenza sottostante la disciplina, la Corte ha spiegato che il diritto di soggiorno è riconosciuto indipendentemente dalla data o dal luogo in cui gli interessati abbiano contratto l'eventuale matrimonio (trattandosi di rapporto di coniugio), e del fatto che questo sia stato celebrato prima o dopo il trasferimento del cittadino europeo nello
Stato membro ospitante. Ha aggiunto che al riconoscimento non osta la eventuale condizione di precedente irregolarità del cittadino di Paese terzo, il quale cioè abbia fatto ingresso clandestinamente nel Paese ospitante, salva l'applicazione dell'art. 27 in tema di allontanamento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Venendo al caso in esame, si osserva che il rigetto adottato dalla Questura di AM con provvedimento Prot. 05 Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del 13.1.2023 si fonda essenzialmente sulla presenza di plurime precedenti penali a carico del ricorrente - tra cui due condanne per reati in materia di stupefacenti e una per resistenza a pubblico ufficiale - nonché sull'asserita assenza di integrazione sociale e lavorativa in Italia;
per tali ragioni, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tuttavia, tale valutazione risulta superata alla luce del materiale istruttorio acquisito nel presente giudizio, in particolare considerato il decreto di accoglimento n. 3004/2024 del
19.12.2024 emesso da questo stesso Tribunale nell'ambito del procedimento RG n.
327/2024, relativo alla domanda di protezione internazionale proposta dall'odierno ricorrente.
In tale sede, come risulta dal decreto acquisito, è stata riconosciuta in favore del ricorrente la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
Nel richiamato provvedimento è stato evidenziato che, pur in presenza di condanne penali pregresse (in particolare, per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 nel 2009 e nel
2016 e per violazione dell'art. 337 c.p. nel 2007), i fatti risultano risalenti nel tempo, che le pene inflitte sono state scontate (in parte anche in regime di detenzione domiciliare) e chenon sussistono carichi pendenti o elementi idonei a dimostrare una pericolosità sociale attuale.
È stato altresì valorizzato il percorso personale e familiare del ricorrente: egli risulta regolarmente coniugato dal 10.5.2022 con , cittadina italiana, con la Persona_1 quale convive stabilmente in Montenero di Bisaccia (CB) in un immobile condotto in locazione dalla donna, che risulta titolare di un'attività lavorativa autonoma e iscritta alla Camera di
Commercio del Molise. pagina 5 di 7 Dunque, posto che la valutazione della pericolosità sociale non può fondarsi in modo automatico sul richiamo a precedenti penali e che deve invece estendersi alla considerazione complessiva della personalità del ricorrente, del suo percorso di vita, delle sue relazioni familiari e della sua condizione attuale, nel caso in esame deve essere pure considerato che, in ragione del legame coniugale con una cittadina italiana, il rimpatrio del ricorrente determinerebbe una compressione non ragionevole del diritto alla vita familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In tal senso, si è affermato che “il diritto all'unità familiare deve prevalere rispetto a precedenti penali risalenti e non più rilevanti sotto il profilo della pericolosità attuale”.
Nel presente giudizio, quindi, deve essere condivisa la valutazione complessiva già espressa nel precedente provvedimento di questo Tribunale, con cui è stata accordata al ricorrente la protezione speciale.
Tale valutazione, fondata su un'analisi individualizzata della situazione del ricorrente, ha correttamente considerato la risalenza nel tempo dei precedenti penali, l'assenza di elementi concreti da cui desumere una attuale pericolosità sociale del richiedente, l'effettività del legame coniugale con cittadina italiana e la stabilità della convivenza. La documentazione in atti e i fatti accertati confermano, infatti, l'esistenza di una relazione familiare effettiva e stabile, una convivenza regolare, e l'assenza di elementi ostativi attuali, anche sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Non emergono, peraltro, elementi tali da far presumere che il matrimonio contratto dal ricorrente sia stato finalizzato esclusivamente a eludere un rimpatrio forzoso. Al contrario, rileva che esso è stato celebrato dopo che il ricorrente ha espiato le pene comminategli per i reati commessi, dunque successivamente alla sua scarcerazione, circostanza, questa, che, lungi dall'essere sospetta, deve piuttosto essere valutata come indice di un effettivo percorso di reinserimento sociale dell'istante.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il provvedimento impugnato non possa essere condiviso, in quanto adottato in difetto di un'adeguata valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla vita familiare del ricorrente, diritto che - nella fattispecie concreta - risulta prevalente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato non efficace il provvedimento del Questore di AM, Prot. 05 Cat. A12/2023.IMM.2^Sez. del
13.01.2023, notificato il 15.02.2023, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. pagina 6 di 7
5. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del ricorrente il provvedimento impugnato;
3) Dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento da parte della Questura di AM del permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) Compensa le spese di lite tra le parti private.
AM, 22 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
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