Articolo 5 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 agosto 1959
Art. 5.
La scuola e' retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono altresi' essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959