Articolo 5 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 giugno 1951
Art. 5.
Le entrate della Cassa sono costituite:
1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;
2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati;
3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.
Entrata in vigore il 13 giugno 1951